XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4232
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù,
fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo
modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre
1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al
Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.