XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4232




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.


Art. 3.

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione Relazione tecnica