XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4232




        Onorevoli Deputati! - In data 24 novembre 1994, fu firmato a Roma il presente Trattato di estradizione con il Perù, congiuntamente ad altri due Accordi nella stessa materia, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e il Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
        Durante l'esame in I Commissione fu sollevata la questione di legittimità dell'articolo 6 del Trattato di estradizione, che fu rilevato essere sostanzialmente coincidente al corrispondente articolo del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America, in tema di pena di morte, sul quale la Corte costituzionale aveva emesso una sentenza di incostituzionalità, perché in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento in tema di tutela della vita umana, essendo prevista l'estradizione in un Paese che comminava per alcuni reati la pena di morte.
        Fu così deciso nel 1997 di stralciare con un emendamento governativo il Trattato di estradizione dall'iter congiunto con gli altri due Accordi, d'intesa con il Ministero della giustizia e con le Autorità peruviane.
        Il Trattato di estradizione fu da quel momento oggetto di revisione nel suo articolo 6 che, attraverso una consultazione fra le Amministrazioni cointeressate, in primis quella della giustizia, fu riveduto, e, dopo essere stato concordato con la controparte peruviana un Protocollo modificativo, si arrivò alla firma nel 1999.
        Il nuovo testo dell'articolo 6 prevede espressamente che se il reato per il quale si domanda l'estradizione è punito nello Stato richiedente con la pena di morte, tale pena non è comminata o, se è comminata, non viene eseguita ed è sostituita con una pena diversa, sulla base della legge dello Stato richiedente.
        Nel corso della precedente legislatura si era proceduto nel perfezionamento della documentazione relativa alla nuova stesura del testo del Trattato e del relativo disegno di legge di ratifica, ma non si arrivò alla sua approvazione definitiva prima della fine della stessa legislatura.
        Il Trattato di estradizione, che si pone in linea con la più avanzata regolamentazione internazionale sulla materia, recepisce i più moderni orientamenti sull'estradizione, sorti a seguito della recente prassi internazionale e costituisce un valido strumento sia per rafforzare la lotta e la repressione di ogni forma di criminalità, sia per rendere più efficace il corso della giustizia per ciascun dei due Paesi. Fra le innovazioni di maggiore importanza, vi è l'introduzione, in luogo del desueto sistema di elencazione secondo il nomen juris dei reati che danno luogo all'estradizione, del più moderno criterio dell'entità minima della pena per stabilire i reati suscettibili di dare luogo ad estradizione; inoltre, in linea con precedenti analoghi Accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, l'estradizione dei minori è subordinata alla garanzia di parità di tutela dei minori da parte della legislazione dell'altro Stato.
        Passando ad esaminare in dettaglio le singole disposizioni, l'obbligo di estradare (articolo 1) sorge, nel momento in cui si trovano nel territorio di una Parte, persone sottoposte a provvedimento penale o ricercate per l'esecuzione di una pena dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte.
        In base all'articolo 3, l'estradizione è ammessa solo per i reati punibili (per ambedue le parti) con una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno o quando la pena da scontare sia superiore a 6 mesi; inoltre, per i reati di natura fiscale o valutaria l'estradizione non può essere negata per il fatto che la legislazione della Parte richiesta non preveda lo stesso tipo di tributi o disciplini la materia in modo diverso.
        Il rifiuto dell'estradizione è previsto in ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, quando per il reato in questione è intervenuta, secondo la legislazione di almeno una delle due Parti, prescrizione o amnistia, se la persona è sottoposta a giudizio o è stata definitivamente giudicata nella Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata, se il giudice del procedimento relativo alla domanda di estradizione è un giudice speciale, se si tratta di reati considerati dalla Parte richiesta "politici" o esclusivamente militari o se si possa seriamente ritenere che la domanda sia stata presentata al fine di perseguire una persona per motivi di razza, religione, nazionalità o di opinioni politiche.
        Il rifiuto dell'estradizione è invece facoltativo qualora la persona sia cittadino della Parte richiesta, o il reato per cui l'estradizione è stata domandata sia stato commesso sul territorio della Parte richiesta o il reato sia stato commesso in territorio di altro Stato e la Parte richiesta non preveda la punibilità di tale reato quando sia stato commesso all'estero (articolo 5).
        L'articolo 6, così come riformulato in base al Protocollo aggiuntivo del 1999, prevede espressamente che se il reato per il quale si domanda l'estradizione è punito nello Stato richiedente con la pena di morte, tale pena non è comminata o, se è comminata, non viene eseguita ed è sostituita con una pena diversa, sulla base della legge dello Stato richiedente.
        L'articolo 8, disciplinante il principio di specialità, dispone che la persona non subirà processi, né sarà sottoposta ad una qualsiasi restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione, a meno che la Parte che ha estradato vi acconsenta, ovvero che la persona estradata non abbia lasciato entro i 45 giorni successivi al suo rilascio il territorio della Parte alla quale è stata consegnata o vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.
        L'articolo 10 consente che una Parte richieda all'altra l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione.
        L'articolo 12 prevede il rinvio della consegna della persona richiesta affinché possa essere sottoposta a procedimento penale o possa espiare la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta.
        Concorrendo domande di estradizione di una Parte e di altri Stati relative alla stessa persona e per lo stesso reato, l'articolo 14 detta i criteri secondo i quali lo Stato richiesto dovrà decidere quale domanda accogliere.




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