XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4232
Onorevoli Deputati! - In data 24 novembre 1994, fu firmato
a Roma il presente Trattato di estradizione con il Perù,
congiuntamente ad altri due Accordi nella stessa materia, il
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e il
Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori
in trattamento speciale.
Durante l'esame in I Commissione fu sollevata la questione
di legittimità dell'articolo 6 del Trattato di estradizione,
che fu rilevato essere sostanzialmente coincidente al
corrispondente articolo del Trattato di estradizione con gli
Stati Uniti d'America, in tema di pena di morte, sul quale la
Corte costituzionale aveva emesso una sentenza di
incostituzionalità, perché in contrasto con i princìpi
fondamentali dell'ordinamento in tema di tutela della vita
umana, essendo prevista l'estradizione in un Paese che
comminava per alcuni reati la pena di morte.
Fu così deciso nel 1997 di stralciare con un emendamento
governativo il Trattato di estradizione dall'iter
congiunto con gli altri due Accordi, d'intesa con il Ministero
della giustizia e con le Autorità peruviane.
Il Trattato di estradizione fu da quel momento oggetto di
revisione nel suo articolo 6 che, attraverso una consultazione
fra le Amministrazioni cointeressate, in primis quella
della giustizia, fu riveduto, e, dopo essere stato concordato
con la controparte peruviana un Protocollo modificativo, si
arrivò alla firma nel 1999.
Il nuovo testo dell'articolo 6 prevede espressamente che
se il reato per il quale si domanda l'estradizione è punito
nello Stato richiedente con la pena di morte, tale pena non è
comminata o, se è comminata, non viene eseguita ed è
sostituita con una pena diversa, sulla base della legge dello
Stato richiedente.
Nel corso della precedente legislatura si era proceduto
nel perfezionamento della documentazione relativa alla nuova
stesura del testo del Trattato e del relativo disegno di legge
di ratifica, ma non si arrivò alla sua approvazione definitiva
prima della fine della stessa legislatura.
Il Trattato di estradizione, che si pone in linea con la
più avanzata regolamentazione internazionale sulla materia,
recepisce i più moderni orientamenti sull'estradizione, sorti
a seguito della recente prassi internazionale e costituisce un
valido strumento sia per rafforzare la lotta e la repressione
di ogni forma di criminalità, sia per rendere più efficace il
corso della giustizia per ciascun dei due Paesi. Fra le
innovazioni di maggiore importanza, vi è l'introduzione, in
luogo del desueto sistema di elencazione secondo il nomen
juris dei reati che danno luogo all'estradizione, del più
moderno criterio dell'entità minima della pena per stabilire i
reati suscettibili di dare luogo ad estradizione; inoltre, in
linea con precedenti analoghi Accordi conclusi dall'Italia con
altri Stati, l'estradizione dei minori è subordinata alla
garanzia di parità di tutela dei minori da parte della
legislazione dell'altro Stato.
Passando ad esaminare in dettaglio le singole
disposizioni, l'obbligo di estradare (articolo 1) sorge, nel
momento in cui si trovano nel territorio di una Parte, persone
sottoposte a provvedimento penale o ricercate per l'esecuzione
di una pena dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte.
In base all'articolo 3, l'estradizione è ammessa solo per
i reati punibili (per ambedue le parti) con una pena
restrittiva della libertà personale non inferiore, nel
massimo, ad un anno o quando la pena da scontare sia superiore
a 6 mesi; inoltre, per i reati di natura fiscale o valutaria
l'estradizione non può essere negata per il fatto che la
legislazione della Parte richiesta non preveda lo stesso tipo
di tributi o disciplini la materia in modo diverso.
Il rifiuto dell'estradizione è previsto in ogni caso, ai
sensi dell'articolo 4, quando per il reato in questione è
intervenuta, secondo la legislazione di almeno una delle due
Parti, prescrizione o amnistia, se la persona è sottoposta a
giudizio o è stata definitivamente giudicata nella Parte
richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è
domandata, se il giudice del procedimento relativo alla
domanda di estradizione è un giudice speciale, se si tratta di
reati considerati dalla Parte richiesta "politici" o
esclusivamente militari o se si possa seriamente ritenere che
la domanda sia stata presentata al fine di perseguire una
persona per motivi di razza, religione, nazionalità o di
opinioni politiche.
Il rifiuto dell'estradizione è invece facoltativo qualora
la persona sia cittadino della Parte richiesta, o il reato per
cui l'estradizione è stata domandata sia stato commesso sul
territorio della Parte richiesta o il reato sia stato commesso
in territorio di altro Stato e la Parte richiesta non preveda
la punibilità di tale reato quando sia stato commesso
all'estero (articolo 5).
L'articolo 6, così come riformulato in base al Protocollo
aggiuntivo del 1999, prevede espressamente che se il reato per
il quale si domanda l'estradizione è punito nello Stato
richiedente con la pena di morte, tale pena non è comminata o,
se è comminata, non viene eseguita ed è sostituita con una
pena diversa, sulla base della legge dello Stato
richiedente.
L'articolo 8, disciplinante il principio di specialità,
dispone che la persona non subirà processi, né sarà sottoposta
ad una qualsiasi restrizione della libertà personale per fatti
anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo
all'estradizione, a meno che la Parte che ha estradato vi
acconsenta, ovvero che la persona estradata non abbia lasciato
entro i 45 giorni successivi al suo rilascio il territorio
della Parte alla quale è stata consegnata o vi abbia fatto
ritorno dopo averlo lasciato.
L'articolo 10 consente che una Parte richieda all'altra
l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere
l'estradizione.
L'articolo 12 prevede il rinvio della consegna della
persona richiesta affinché possa essere sottoposta a
procedimento penale o possa espiare la pena inflittale per un
fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata
richiesta.
Concorrendo domande di estradizione di una Parte e di
altri Stati relative alla stessa persona e per lo stesso
reato, l'articolo 14 detta i criteri secondo i quali lo Stato
richiesto dovrà decidere quale domanda accogliere.