XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4041
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia
in materia di cooperazione nel campo della sanità veterinaria,
comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni
della Commissione mista (articolo 6) che si riunirà
alternativamente in Tunisia ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio a Tunisi di tre funzionari per un
periodo di cinque giorni, la spesa viene così suddivisa:
spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 5 giorni .................................... euro 1.935
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140
= euro 159 cui si aggiungono euro 48 pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di
euro 53 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46
quale quota media per contributi erariali, previdenziali,
assistenziali, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995
e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 200 x 3 persone x 5
giorni) ........................................... " 3.000
spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tunisi (euro 439 x 3 persone = euro
1.317 + euro 66 quale maggiorazione del 5 per
cento) = ...................................... euro 1.383
Totale onere (articolo 6) ..................... euro 6.318
In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della salute, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni
successivi, è di euro 6.318 in cifra tonda euro 6.320.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Relativamente alla disposizione prevista all'articolo 1
della Convenzione, si fa presente che lo scambio di funzionari
e specialisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento e
seminari, può avvenire soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti nei rispettivi corsi di formazione
presso il Ministero della salute e previo rimborso delle spese
da parte del Paese richiedente.
L'invio di funzionari italiani in Tunisia per le
menzionate finalità è del tutto eventuale e, qualora dovesse
verificarsi, verrebbe sostenuto con gli ordinari stanziamenti
di bilancio del Ministero della salute.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti. Analisi della compatibilità con
l'ordinamento comunitario.
La Convenzione in oggetto non comporta modificazioni di
legge o di regolamenti vigenti, né la necessità di norme di
adeguamento dell'ordinamento interno, trattandosi di forme di
collaborazione rientranti nelle competenze istituzionali del
Ministero della salute. Per quanto riguarda la possibilità di
incidere su leggi e regolamenti vigenti, l'articolo 3 prevede
che siano fatti salvi gli impegni derivanti dall'appartenenza
delle Parti ad Istituzioni ed Organismi internazionali. Per
quanto riguarda l'Italia, viene pertanto inclusa
l'appartenenza all'Unione europea e salvaguardata
l'applicazione della normativa comunitaria relativa alla
protezione del consumatore ed alle importazioni di animali e
prodotti. Si precisa, inoltre, che per le importazioni di
animali e prodotti verranno richieste garanzie sanitarie pari
a quelle in vigore in Italia e nell'Unione europea.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
La Convenzione non necessita di una più precisa
individuazione delle autorità veterinarie referenti poiché:
a) per quanto riguarda l'Italia, la materia
internazionale rientra, come noto, nelle competenze esclusive
dello Stato (per le materie di competenza del Ministero della
salute, ai sensi della legge n. 833 del 1976); b) per la
Tunisia l'espresso riferimento ai servizi veterinari
"ufficiali" comporta l'esatta individuazione di quelli
statali.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Commissione
mista italo-tunisina. Le risorse finanziarie necessarie per la
sua riunione sono specificate nella relazione tecnica
allegata.