XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4041




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di cooperazione nel campo della sanità veterinaria, comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 6) che si riunirà alternativamente in Tunisia ed in Italia.
          Nell'ipotesi dell'invio a Tunisi di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la spesa viene così suddivisa:

              spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni .................................... euro 1.935


diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 = euro 159 cui si aggiungono euro 48 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 200 x 3 persone x 5 giorni) ........................................... " 3.000


              spese di viaggio:


biglietto aereo A/R Roma-Tunisi (euro 439 x 3 persone = euro 1.317 + euro 66 quale maggiorazione del 5 per cento) = ...................................... euro 1.383


Totale onere (articolo 6) ..................... euro 6.318


          In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 6.318 in cifra tonda euro 6.320.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Relativamente alla disposizione prevista all'articolo 1 della Convenzione, si fa presente che lo scambio di funzionari e specialisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento e seminari, può avvenire soltanto in relazione alla disponibilità dei posti nei rispettivi corsi di formazione presso il Ministero della salute e previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.
          L'invio di funzionari italiani in Tunisia per le menzionate finalità è del tutto eventuale e, qualora dovesse verificarsi, verrebbe sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della salute.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

          La Convenzione in oggetto non comporta modificazioni di legge o di regolamenti vigenti, né la necessità di norme di adeguamento dell'ordinamento interno, trattandosi di forme di collaborazione rientranti nelle competenze istituzionali del Ministero della salute. Per quanto riguarda la possibilità di incidere su leggi e regolamenti vigenti, l'articolo 3 prevede che siano fatti salvi gli impegni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad Istituzioni ed Organismi internazionali. Per quanto riguarda l'Italia, viene pertanto inclusa l'appartenenza all'Unione europea e salvaguardata l'applicazione della normativa comunitaria relativa alla protezione del consumatore ed alle importazioni di animali e prodotti. Si precisa, inoltre, che per le importazioni di animali e prodotti verranno richieste garanzie sanitarie pari a quelle in vigore in Italia e nell'Unione europea.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

          La Convenzione non necessita di una più precisa individuazione delle autorità veterinarie referenti poiché: a) per quanto riguarda l'Italia, la materia internazionale rientra, come noto, nelle competenze esclusive dello Stato (per le materie di competenza del Ministero della salute, ai sensi della legge n. 833 del 1976); b) per la Tunisia l'espresso riferimento ai servizi veterinari "ufficiali" comporta l'esatta individuazione di quelli statali.
          L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Commissione mista italo-tunisina. Le risorse finanziarie necessarie per la sua riunione sono specificate nella relazione tecnica allegata.




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