XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4041
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina,
fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 7
della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.