XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4041
Onorevoli Deputati! - La Convenzione sanitaria tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Tunisina nel campo della veterinaria riveste una
particolare importanza nell'ambito della cooperazione del
nostro Paese con i Paesi del Mediterraneo, in quanto
un'efficace protezione dello stato sanitario dell'Unione
europea dipende anche dallo stato sanitario dei Paesi terzi
con i quali l'Unione europea ha rapporti di scambio.
Particolare importanza, in tale contesto, assumono i Paesi
dell'area mediterranea con i quali l'Italia presenta affinità
climatiche, territoriali e di specie animali presenti, tali da
rendere necessaria una continua collaborazione.
Al fine di cooperare attivamente nella sanità veterinaria,
l'articolo 1 prevede: lo scambio di informazioni sui metodi di
lotta contro le malattie animali e di ceppi batterici e virali
necessari alla produzione di antigeni, sieri, vaccini
eccetera; lo scambio di funzionari e specialisti veterinari;
lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei
metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei
prodotti di origine animale.
All'articolo 2 è prevista una reciproca informazione sulla
eventuale comparsa di focolai di malattie infettive della
lista A dell'OIE (Organisation mondiale de la santé
animale) e delle relative misure adottate.
Considerato il rapporto di reciproca collaborazione
formalizzato dalla Convenzione, sarà possibile rendere più
agevole il commercio di animali e prodotti. Gli articoli 3, 4
e 5 della Convenzione prevedono, infatti, la definizione delle
disposizioni che regolano le importazioni e le esportazioni ed
il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale
nei rispettivi territori, e l'impegno di sospendere l'invio di
animali e prodotti dalle zone in cui si è verificato un
focolaio di malattia che possa rappresentare pericolo per
l'uomo o per il patrimonio zootecnico.
L'articolo 6 prevede, ai fini dell'applicazione della
Convenzione, l'istituzione di una Commissione veterinaria
mista italo-tunisina, costituita dai Direttori Generali e
funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti
di ricerca e diagnosi.
Gli articolo 7 e 8 riguardano le ordinarie clausole
giuridiche relative all'entrata in vigore e alla modifica
della Convenzione.