XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4041




        Onorevoli Deputati! - La Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina nel campo della veterinaria riveste una particolare importanza nell'ambito della cooperazione del nostro Paese con i Paesi del Mediterraneo, in quanto un'efficace protezione dello stato sanitario dell'Unione europea dipende anche dallo stato sanitario dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha rapporti di scambio.
        Particolare importanza, in tale contesto, assumono i Paesi dell'area mediterranea con i quali l'Italia presenta affinità climatiche, territoriali e di specie animali presenti, tali da rendere necessaria una continua collaborazione.
        Al fine di cooperare attivamente nella sanità veterinaria, l'articolo 1 prevede: lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di antigeni, sieri, vaccini eccetera; lo scambio di funzionari e specialisti veterinari; lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale.
        All'articolo 2 è prevista una reciproca informazione sulla eventuale comparsa di focolai di malattie infettive della lista A dell'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) e delle relative misure adottate.
        Considerato il rapporto di reciproca collaborazione formalizzato dalla Convenzione, sarà possibile rendere più agevole il commercio di animali e prodotti. Gli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione prevedono, infatti, la definizione delle disposizioni che regolano le importazioni e le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, e l'impegno di sospendere l'invio di animali e prodotti dalle zone in cui si è verificato un focolaio di malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico.
        L'articolo 6 prevede, ai fini dell'applicazione della Convenzione, l'istituzione di una Commissione veterinaria mista italo-tunisina, costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi.
        Gli articolo 7 e 8 riguardano le ordinarie clausole giuridiche relative all'entrata in vigore e alla modifica della Convenzione.




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