XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4040
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Relativamente all'articolo 1 del disegno di legge si
osserva preliminarmente che, come è noto, per effetto del
decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, emanato in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002 n. 16, su un totale di 851 concessioni in esercizio per
la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli sono state
presentate 340 richieste di adesione alle nuove condizioni
economiche ivi previste, mentre sono stati adottati, dalle
Amministrazioni concedenti provvedimenti di decadenza per le
469 concessioni. Le residue 42 non sono interessate dalla
richiamata disciplina, in quanto in regola con tutti i
versamenti dovuti.
I concessionari che continueranno ad esercitare le loro
attività rappresentano pressappoco la metà della raccolta
totale delle scommesse ippiche (raccolta pari, per il 2003, a
2.350 milioni di euro) per un importo complessivo di 1.180
milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di quote
di prelievo netto da destinare all'UNIRE per le sue finalità
istituzionali, 143 milioni di euro con una perdita di
prelievo, connessa alle decadenze indicate, stimabile almeno
in 141 milioni di euro.
Inoltre, è da tenere in considerazione il fatto che,
relativamente alle 469 concessioni in regime di decadenza,
l'UNIRE vanta un credito di 225 milioni di euro per minimi
garantiti, relativamente agli anni 2000 e 2001, e 55 milioni
di euro per prelievo netto, relativamente agli anni 2000 e
2001 e al primo semestre 2002. Ovviamente, rispetto a tale
massa finanziaria, un numero tanto rilevante di concessionari
sottoposti a decadenza fa oggettivamente prevedere un ridotto
recupero o comunque un recupero in tempi indubbiamente molto
lunghi.
A seguito della riapertura dei termini per l'adesione,
prevista dal disegno di legge in esame, è più che ragionevole
presumere, anche sulla base dell'esperienza pregressa, una
adesione alle riformulate condizioni convenzionali da parte di
un numero di concessionari pari almeno al 75 per cento del
movimento totale della categoria. Infatti al contingente dei
concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche che ha
già aderito alle condizioni ridefinite dal citato decreto
interdirigenziale 6 giugno 2002 (i 340 citati), si aggiungerà,
secondo una stima prudente, poco più della metà dei
concessionari attualmente in condizione di decadenza (circa il
65 per cento di 469, pari a 305). Quindi il numero complessivo
dei soggetti che aderiranno sarà pari a 645 unità, equivalente
al 75 per cento dei concessionari. I soggetti che aderiranno
potranno usufruire sia della rateazione in cinque anni del
debito per imposta unica, sia dell'azzeramento delle sanzioni,
sia della rateazione del debito per quote di prelievo fino al
30 giugno 2004, sia della rateazione del debito per
integrazione al minimo garantito, con una prima rata pari al
10 per cento del dovuto da versare entro il 15 giugno 2003 e
otto successive rate annuali per il rimanente 90 per cento del
debito ridotto del 33,3 per cento. Inoltre, l'adesione
consentirà di proseguire l'attività usufruendo della
maggiorazione dell'aggio riconosciuto ai concessionari.
Pertanto, la raccolta complessiva potrà attestarsi, in ragione
del mantenimento di almeno il 75 per cento della rete, a 1.762
milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di
prelievi netti, 213 milioni di euro annui.
Pertanto, l'effetto positivo del disegno di legge in
esame, cioè il parziale recupero di almeno il 75 per cento dei
concessionari, determinerebbe un introito di circa 213 milioni
di euro per l'anno in corso, con una differenza positiva, per
l'anno 2003, di 70 milioni di euro.
Lo stesso disegno di legge prevede anche il pagamento
immediato del 10 per cento dell'integrazione dei minimi
garantiti, anni 2000-2001, e il pagamento del residuo,
detratto il 33,3 per cento, in otto annualità.
L'abbattimento del 33,3 per cento della restante quota
del 90 per cento dei minimi garantiti spettanti all'UNIRE per
gli anni 2000 e 2001 si traduce in una riduzione del relativo
credito vantato dall'UNIRE stesso di circa 67 milioni di euro.
Tale importo non può essere considerato una perdita di
introiti, in quanto i crediti in questione si riferiscono
essenzialmente ai concessionari che non hanno aderito alle
nuove condizioni e che, quindi, in assenza delle agevolazioni
in esame, cesserebbero l'attività. In mancanza dell'adesione
dei concessionari ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, il
recupero dei complessivi crediti in questione (pari, come
noto, a 225 milioni di euro) si presenterebbe complicato e la
percentuale di realizzazione degli stessi sicuramente molto
bassa.
Si evidenzia che, prudenzialmente, non si è quantificato
l'effetto positivo correlato alla prevedibile "pacificazione"
del settore, che potrebbe essere stimato in una crescita del 4
per cento, in linea con il trend favorevole degli ultimi
anni.
In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che per la
sistemazione dei rapporti pregressi, gli unici effetti
finanziari negativi per il bilancio dell'ente beneficiario e
per quello dello Stato, sono quelli connessi alle
modificazioni apportate dal Parlamento ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45
(corrispondenti ai commi 3 e 4 del presente provvedimento)
valutati in 3 milioni di euro all'anno e derivanti dal venir
meno di risorse per interessi previste nella originaria
formulazione del predetto decreto-legge.
Peraltro, al comma 8 dell'articolo 1, il testo del
provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 16
dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
(finanziaria 2003) che aveva previsto la riduzione
dell'imposta unica per le scommesse ippiche e sportive. Gli
oneri relativi a tale manovra, pari a 39,7 milioni di euro,
sono stati già coperti nell'ambito della predetta legge
finanziaria.
A tal fine, il richiamato comma 8 dispone che, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta
la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, prevista
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti,
relativamente alle scommesse sportive a totalizzatore
nazionale, di 2,60 punti, relativamente alle scommesse
sportive a quota fissa, nonché di 4,82 punti, relativamente
alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26
punti, relativamente alle scommesse ippiche a quota fissa,
della percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari
per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso
decreto è ridotta al 22, 5 per cento l'imposta unica relativa
alla scommessa TRIS e a quelle aventi identiche modalità di
gioco.
Tali riduzioni dell'imposta, avendo a riferimento una
raccolta complessiva pari a 2.350 milioni di euro, per
permettere le maggiorazioni dei corrispettivi dei
concessionari previste dal comma 8, pari ad almeno 4 punti
percentuali, incide sull'Erario nella misura complessiva di
48,6 milioni di euro. Invero, considerando il gettito
complessivo dell'imposta unica per scommesse sportive ed
ippiche del preconsuntivo 2002 (circa 240 milioni di euro), si
perviene alla determinazione della predetta perdita di gettito
così ripartita: per le scommesse ippiche a totalizzatore
nazionale 30 milioni di euro, per le scommesse ippiche a quota
fissa 180 mila euro, per le scommesse sportive al
totalizzatore nazionale 30 mila euro, per le scommesse
sportive a quota fissa 13,9 milioni di euro e per la scommessa
TRIS 4,5 milioni di euro.
L'onere relativo agli interessi per il mutuo previsto dal
comma 1 è pari al massimo a 3,5 milioni di euro annui, in
quota costante, e nel complesso del decennio di durata,
corrisponde al totale degli interessi maturati.
Complessivamente, il fabbisogno è pari a 55,1 milioni di
euro che trova capienza, quanto a 39,7 milioni di euro, nella
riduzione della previsione di bilancio per l'anno finanziario
2003, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (in
particolare, per 13,9 milioni di euro a valere sul capitolo
1007/05, per 9,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1213/05
e per 15,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1805/05).
Per la rimanente somma di 15,4 milioni di euro, la
copertura finanziaria deriva dalla quota parte del gettito
conseguibile attraverso l'indizione di ulteriori lotterie
rispetto al numero già programmato, tenuto conto dell'aumento
di vendita dei biglietti (+ 40 per cento) che si è registrato
nel corso dell'anno 2002; dato confermato dalle rilevazioni
delle vendite nei primi mesi dell'anno corrente.
Ad esempio, l'indizione di una lotteria ad estrazione
istantanea con risultati standard di gradimento nei
consumatori comporta un utile erariale pari a circa 23 milioni
di euro.
Infine, attraverso l'introduzione della disposizione
(articolo 1, comma 14) che consente all'Amministrazione di
poter effettuare lotterie nazionali, anche con raccolta
telefonica e telematica, oltre a quelle previste dall'articolo
1 della legge n. 722 del 1955, potranno essere reperite
ulteriori risorse aggiuntive, allo stato non esattamente
quantificabili ma certamente prevedibili in considerazione
degli effetti di riordino complessivo delle reti di
partecipazione a distanza (articolo 1, comma 16) e, quindi,
della favorevole combinazione di economie di scala e
dell'efficientamento del sistema generale di raccolta.