XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4040




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          Relativamente all'articolo 1 del disegno di legge si osserva preliminarmente che, come è noto, per effetto del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, su un totale di 851 concessioni in esercizio per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli sono state presentate 340 richieste di adesione alle nuove condizioni economiche ivi previste, mentre sono stati adottati, dalle Amministrazioni concedenti provvedimenti di decadenza per le 469 concessioni. Le residue 42 non sono interessate dalla richiamata disciplina, in quanto in regola con tutti i versamenti dovuti.
          I concessionari che continueranno ad esercitare le loro attività rappresentano pressappoco la metà della raccolta totale delle scommesse ippiche (raccolta pari, per il 2003, a 2.350 milioni di euro) per un importo complessivo di 1.180 milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di quote di prelievo netto da destinare all'UNIRE per le sue finalità istituzionali, 143 milioni di euro con una perdita di prelievo, connessa alle decadenze indicate, stimabile almeno in 141 milioni di euro.
          Inoltre, è da tenere in considerazione il fatto che, relativamente alle 469 concessioni in regime di decadenza, l'UNIRE vanta un credito di 225 milioni di euro per minimi garantiti, relativamente agli anni 2000 e 2001, e 55 milioni di euro per prelievo netto, relativamente agli anni 2000 e 2001 e al primo semestre 2002. Ovviamente, rispetto a tale massa finanziaria, un numero tanto rilevante di concessionari sottoposti a decadenza fa oggettivamente prevedere un ridotto recupero o comunque un recupero in tempi indubbiamente molto lunghi.
          A seguito della riapertura dei termini per l'adesione, prevista dal disegno di legge in esame, è più che ragionevole presumere, anche sulla base dell'esperienza pregressa, una adesione alle riformulate condizioni convenzionali da parte di un numero di concessionari pari almeno al 75 per cento del movimento totale della categoria. Infatti al contingente dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche che ha già aderito alle condizioni ridefinite dal citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 (i 340 citati), si aggiungerà, secondo una stima prudente, poco più della metà dei concessionari attualmente in condizione di decadenza (circa il 65 per cento di 469, pari a 305). Quindi il numero complessivo dei soggetti che aderiranno sarà pari a 645 unità, equivalente al 75 per cento dei concessionari. I soggetti che aderiranno potranno usufruire sia della rateazione in cinque anni del debito per imposta unica, sia dell'azzeramento delle sanzioni, sia della rateazione del debito per quote di prelievo fino al 30 giugno 2004, sia della rateazione del debito per integrazione al minimo garantito, con una prima rata pari al 10 per cento del dovuto da versare entro il 15 giugno 2003 e otto successive rate annuali per il rimanente 90 per cento del debito ridotto del 33,3 per cento. Inoltre, l'adesione consentirà di proseguire l'attività usufruendo della maggiorazione dell'aggio riconosciuto ai concessionari. Pertanto, la raccolta complessiva potrà attestarsi, in ragione del mantenimento di almeno il 75 per cento della rete, a 1.762 milioni di euro, a cui corrisponderebbero, in termini di prelievi netti, 213 milioni di euro annui.
          Pertanto, l'effetto positivo del disegno di legge in esame, cioè il parziale recupero di almeno il 75 per cento dei concessionari, determinerebbe un introito di circa 213 milioni di euro per l'anno in corso, con una differenza positiva, per l'anno 2003, di 70 milioni di euro.
          Lo stesso disegno di legge prevede anche il pagamento immediato del 10 per cento dell'integrazione dei minimi garantiti, anni 2000-2001, e il pagamento del residuo, detratto il 33,3 per cento, in otto annualità.
          L'abbattimento del 33,3 per cento della restante quota del 90 per cento dei minimi garantiti spettanti all'UNIRE per gli anni 2000 e 2001 si traduce in una riduzione del relativo credito vantato dall'UNIRE stesso di circa 67 milioni di euro. Tale importo non può essere considerato una perdita di introiti, in quanto i crediti in questione si riferiscono essenzialmente ai concessionari che non hanno aderito alle nuove condizioni e che, quindi, in assenza delle agevolazioni in esame, cesserebbero l'attività. In mancanza dell'adesione dei concessionari ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, il recupero dei complessivi crediti in questione (pari, come noto, a 225 milioni di euro) si presenterebbe complicato e la percentuale di realizzazione degli stessi sicuramente molto bassa.
          Si evidenzia che, prudenzialmente, non si è quantificato l'effetto positivo correlato alla prevedibile "pacificazione" del settore, che potrebbe essere stimato in una crescita del 4 per cento, in linea con il trend favorevole degli ultimi anni.
          In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che per la sistemazione dei rapporti pregressi, gli unici effetti finanziari negativi per il bilancio dell'ente beneficiario e per quello dello Stato, sono quelli connessi alle modificazioni apportate dal Parlamento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (corrispondenti ai commi 3 e 4 del presente provvedimento) valutati in 3 milioni di euro all'anno e derivanti dal venir meno di risorse per interessi previste nella originaria formulazione del predetto decreto-legge.
          Peraltro, al comma 8 dell'articolo 1, il testo del provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) che aveva previsto la riduzione dell'imposta unica per le scommesse ippiche e sportive. Gli oneri relativi a tale manovra, pari a 39,7 milioni di euro, sono stati già coperti nell'ambito della predetta legge finanziaria.
          A tal fine, il richiamato comma 8 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, relativamente alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, di 2,60 punti, relativamente alle scommesse sportive a quota fissa, nonché di 4,82 punti, relativamente alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, relativamente alle scommesse ippiche a quota fissa, della percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22, 5 per cento l'imposta unica relativa alla scommessa TRIS e a quelle aventi identiche modalità di gioco.
          Tali riduzioni dell'imposta, avendo a riferimento una raccolta complessiva pari a 2.350 milioni di euro, per permettere le maggiorazioni dei corrispettivi dei concessionari previste dal comma 8, pari ad almeno 4 punti percentuali, incide sull'Erario nella misura complessiva di 48,6 milioni di euro. Invero, considerando il gettito complessivo dell'imposta unica per scommesse sportive ed ippiche del preconsuntivo 2002 (circa 240 milioni di euro), si perviene alla determinazione della predetta perdita di gettito così ripartita: per le scommesse ippiche a totalizzatore nazionale 30 milioni di euro, per le scommesse ippiche a quota fissa 180 mila euro, per le scommesse sportive al totalizzatore nazionale 30 mila euro, per le scommesse sportive a quota fissa 13,9 milioni di euro e per la scommessa TRIS 4,5 milioni di euro.
          L'onere relativo agli interessi per il mutuo previsto dal comma 1 è pari al massimo a 3,5 milioni di euro annui, in quota costante, e nel complesso del decennio di durata, corrisponde al totale degli interessi maturati.
          Complessivamente, il fabbisogno è pari a 55,1 milioni di euro che trova capienza, quanto a 39,7 milioni di euro, nella riduzione della previsione di bilancio per l'anno finanziario 2003, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (in particolare, per 13,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1007/05, per 9,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1213/05 e per 15,9 milioni di euro a valere sul capitolo 1805/05).
          Per la rimanente somma di 15,4 milioni di euro, la copertura finanziaria deriva dalla quota parte del gettito conseguibile attraverso l'indizione di ulteriori lotterie rispetto al numero già programmato, tenuto conto dell'aumento di vendita dei biglietti (+ 40 per cento) che si è registrato nel corso dell'anno 2002; dato confermato dalle rilevazioni delle vendite nei primi mesi dell'anno corrente.
          Ad esempio, l'indizione di una lotteria ad estrazione istantanea con risultati standard di gradimento nei consumatori comporta un utile erariale pari a circa 23 milioni di euro.
          Infine, attraverso l'introduzione della disposizione (articolo 1, comma 14) che consente all'Amministrazione di poter effettuare lotterie nazionali, anche con raccolta telefonica e telematica, oltre a quelle previste dall'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, potranno essere reperite ulteriori risorse aggiuntive, allo stato non esattamente quantificabili ma certamente prevedibili in considerazione degli effetti di riordino complessivo delle reti di partecipazione a distanza (articolo 1, comma 16) e, quindi, della favorevole combinazione di economie di scala e dell'efficientamento del sistema generale di raccolta.




Frontespizio Relazione Testo articoli