XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4040
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni concernenti l'UNIRE e i concessionari del
servizio di raccolta delle scommesse ippiche).
1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di
150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio
dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle
finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un
contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite
massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo
decennale di cui al periodo precedente.
2. Al comma 2, lettera f), dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "finalizzate anche ad un costante monitoraggio del
benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di
doping; realizzazione di un sistema organico di misure
volte alla promozione della salute e del benessere del
cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il
mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la
cessione dei cavalli".
3. I concessionari che gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, il
servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle
condizioni economiche ridefinite con il decreto
interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il
15 giugno 2003 versando un importo pari al 10 per cento del
debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un
ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme
dovute per quote di prelievo sono versate, senza interessi, in
tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30
dicembre 2003 e il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a
titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, senza
applicazione di sanzioni e interessi, sono versate in cinque
rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno;
il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.
4. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi
del comma 3, nonché a quelli che hanno già tempestivamente
aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma
3, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di
minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate
annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30
ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si
effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi
garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti
dei quali trova applicazione la disposizione di cui al
presente comma.
5. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso
dal presente articolo, restano ferme le disposizioni
dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento
delle rate di cui al comma 4 e gli adempimenti conseguenti
alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi
del comma 3, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento
in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi,
ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive
modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al
15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in
ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo
garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
6. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova
applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla
base del decreto interdirigenziale di cui al comma 3 del
presente articolo, adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. La sospensione degli effetti dei
medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 giugno 2003 e i
termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a
decorrere dal 16 giugno 2003. Gli effetti dei provvedimenti si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma 3.
7. Dal 1^ gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse
relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo
comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti
all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente
accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base
regionale.
8. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
"Dal 1^ gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è
disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti,
quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di
2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa,
nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse
ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto
alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale
del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio
di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta
al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al
citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del
decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei
provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il
mantenimento della percentuale media complessiva destinata al
CONI e all'UNIRE, vigente al 1^ gennaio 2003".
9. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai
processi di decisione e di controllo in materia di giochi e
scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-ter) partecipazione dell'UNIRE, attraverso
soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in
materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli;
d-quater) individuazione di adeguate forme di
concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti
riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli;
d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a
tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle
corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari".
10. La composizione del Comitato generale per i giochi di
cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 e
successive modificazioni, è rideterminata con la
partecipazione di un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole e forestali, nonché del presidente
dell'UNIRE o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato
relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei
cavalli sono adottate con il voto favorevole del presidente
dell'UNIRE.
11. Ferme restando le attribuzioni che, ai sensi delle
disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei
Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE,
limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo
modificato dal comma 9 del presente articolo, e fino alla data
del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai
sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via
esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle
predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in
presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con
particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni
derivanti dall'adesione di cui al comma 3 del presente
articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale,
stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai
sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può
essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro
novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque
entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo
all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo
erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del
citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del
saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello
dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal
regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura
del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza
dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione.
Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli
articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
13. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE
organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con
gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi
a carico dello Stato.
14. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "31 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti: "15 dicembre";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e
regolate, anche al fine di consentire la partecipazione
mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento
con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con
avvenimenti sportivi".
15. Il primo decreto adottato in attuazione del comma
5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722,
introdotto dal comma 14, lettera b), del presente
articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
16. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i
giochi di cui al comma 10, provvede ad individuare, nel
rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori
specializzati nella gestione di reti di partecipazione a
distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche
combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a
concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a
manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici
competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei
princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore,
reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del presente comma, nonché della
sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona
fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi
operatori coinvolti.
17. Fermo restando quanto stabilito dal comma 9
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
provvedimenti di cui al comma 8 del citato articolo 21 possono
essere adottati anche fino al 31 luglio 2003.
18. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi
1 e 8, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché
dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a 3 milioni di euro
annui, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie
ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1,
comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722,
introdotto dal comma 14, lettera b), del presente
articolo.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Sanatoria degli effetti del decreto-legge
21 marzo 2003, n. 45).
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.