XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4040




        Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, (articolo 3, commi 77 e 78) ha riservato al Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e al Ministero delle politiche agricole e forestali l'organizzazione e la gestione delle scommesse relative alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
        Con la stessa legge è stato demandato a un successivo regolamento l'effettivo riordino della materia delle scommesse ippiche (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).
        Il sistema introdotto dal legislatore del 1996 avrebbe dovuto comportare maggiori entrate per l'erario e riflessi positivi su tutto il sistema collegato alle scommesse ed ai giochi.
        Tuttavia, la riforma non ha portato ai risultati previsti, sia in termini di aumento del gettito che di efficace controllo del sistema.
        La sua attuazione ha provocato, di riflesso, una grave crisi di liquidità finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) che, come è noto, trae le proprie principali risorse dai proventi derivanti dalle scommesse ippiche.
        Ne consegue che, in mancanza di efficaci e rapidi interventi, la situazione finanziaria suddetta rischia di determinare una grave crisi dell'intero comparto ippico.
        Si ricorda che, a partire dall'anno 2000, la situazione finanziaria, determinata, come detto, esclusivamente dagli effetti della riforma, è divenuta sempre più onerosa per il bilancio dell'ente che, per fare fronte ai propri compiti istituzionali di governo dell'intera attività ippica, è dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie, non potendo influire direttamente sulla raccolta delle risorse destinate al settore.
        Peraltro, la scommessa ippica non può essere omologata a qualsivoglia altra scommessa, posto che lo scommettitore ippico alla passione del gioco unisce la passione per il cavallo e una particolare competenza tecnica e conoscenza delle variabili che non sono richieste in alcun altro tipo di scommessa.
        Al fine di garantire, pertanto, lo sviluppo dell'ippica, in cui operano circa 50.000 lavoratori, è necessario che l'UNIRE partecipi più incisivamente ai procedimenti e alle decisioni in materia di scommesse ippiche nonché al controllo dei flussi finanziari di entrata.
        Conseguentemente, essendo necessario intervenire per risolvere la difficile situazione finanziaria venutasi a determinare, è stato predisposto il presente disegno di legge che riproduce fedelmente il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, (atto Camera n. 3916), già approvato dal Senato della Repubblica in data 16 aprile 2003, per il quale è stata constatata l'impossibilità di conversione.
        Con il comma 1 dell'articolo 1, per favorire la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ente, nel corrente anno, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, contributi in conto interessi e in quote costanti nel limite massimo di 3,5 milioni di euro.
        Il comma 2 introduce alcune disposizioni sul benessere degli animali e sulla prevenzione delle pratiche di doping.
        Il comma 3 reca disposizioni per i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche.
        L'adozione di apposite misure nel settore si rende necessaria per evitare la paralisi delle attività legate alle scommesse, che comporterebbe danni, in termini di perdita di gettiti finanziari, non solo per l'Erario ma anche per l'UNIRE - destinatario, come accennato, di quota parte dei proventi della raccolta delle scommesse ippiche - e, non ultimo, degli stessi operatori del settore (i concessionari) che, senza un intervento in loro favore, non sarebbero in grado di proseguire nelle loro attività, con conseguenti, inevitabili, riflessi anche sul piano occupazionale.
        Si consente, dunque, a coloro che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, di aderirvi alle condizioni di seguito indicate, dietro corresponsione, in ragione del ritardo nell'adesione, di un importo pari a 1.000 euro.
        La norma in argomento fissa pertanto un nuovo termine per l'adesione (15 giugno 2003) perché venga effettuato il versamento di un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, del predetto ulteriore importo complessivo di 1000 euro.
        Si prevede altresì che le somme dovute a titolo di quote di prelievo vengano versate, senza interessi, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004.
        Per quanto concerne le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, se ne prevede il versamento, al netto di sanzioni e interessi, in cinque rate annuali di pari importo, scadenti, la prima, il 30 giugno 2003 e, le successive, il 30 giugno di ogni anno.
        Tra l'altro, queste misure agevolative rispondono all'impegno, assunto dal Governo nella seduta dell'Aula del Senato della Repubblica del 18 febbraio 2003, di provvedere a ripristinare, con la massima sollecitudine, la situazione giuridica quale delineatasi a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente abrogato dall'articolo 5-ter del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
        Al comma 4 dell'articolo in commento si prevede che, sia a coloro che aderiranno alle condizioni indicate al comma 3, sia a coloro che avevano già aderito alle condizioni economiche ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è consentita una rateizzazione - in otto rate annuali di pari importo - del residuo debito maturato a titolo di minimo garantito, decurtato del 33,3 per cento.
        Il versamento delle rate è fissato al 30 ottobre di ogni anno a partire dal 30 ottobre 2004.
        Non si effettua, comunque, il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei cui riguardi trova applicazione la disposizione di cui al primo periodo del comma in commento.
        Il comma 5 conferma le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001 citato, non modificate espressamente dal presente articolo, demandando ad un provvedimento interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle modalità di versamento delle rate di cui al comma 4, nonché degli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono nei termini indicati dal comma 3 del medesimo articolo.
        Questi ultimi saranno in ogni caso tenuti al pagamento, unitamente alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggior somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, e 2002.
        Il comma 6 dispone che i provvedimenti che determinano la cessazione del rapporto concessorio, adottati ai sensi del decreto interdirigenziale di cui al comma 3 sono sospesi fino al 15 giugno 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 giugno 2003.
        Gli effetti dei provvedimenti medio tempore adottati, che comportano la cessazione del rapporto, si estinguono nei confronti di coloro che aderiscono alle condizioni indicate al citato comma 3.
        Al comma 7 si prevede che, a far data dal 1^ gennaio 2003, e per ciascun anno di durata delle concessioni in argomento, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
        Il comma 8 sostituisce il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo che, a far data dal 1^ gennaio 2003, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria a consentire, ferma la percentuale media complessiva vigente a tale data, del prelievo destinato, rispettivamente, all'UNIRE e al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), un aumento medio, in misure percentuali dallo stesso comma individuate, del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, sia sportive che ippiche, a totalizzatore nazionale e a quota fissa.
        Si prevede altresì che, con il medesimo decreto, l'aliquota dell'imposta unica relativa alle scommesse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, è ridotta al 22,5 per cento.
        Il comma 9, invece, nell'integrare l'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la partecipazione dell'UNIRE sia nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse di cavalli, attraverso propri rappresentanti, sia nei procedimenti riguardanti la stessa materia, nonché l'accesso dell'ente in tempo reale a tutti i dati relativi allo stesso settore di interesse, compresi quelli relativi ai rapporti con i concessionari.
        Con il comma 10 si ridetermina la composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, contemplando la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e del presidente dell'UNIRE o di un suo delegato, e che le deliberazioni del Comitato stesso riguardanti lo specifico settore vengano adottate con il voto favorevole del presidente dell'UNIRE.
        Al comma 11 è previsto che, ferme le attribuzioni di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del citato regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, con procedure selettive da esperire ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti inerenti la gestione di tali concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 3, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.
        Il comma 12 disciplina la regolamentazione del versamento erariale del gioco del Bingo con modalità e tempi definiti.
        Il comma 13 stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
        Il comma 14 differisce il temine previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, per la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali tradizionali.
        Nel contempo, si prevede l'introduzione del comma 5-bis del citato articolo 1 della legge n. 722 del 1955, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di lotterie diverse da quelle tradizionali, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante collegamento telefonico o telematico.
        Il comma 15 dispone che il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955 venga adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
        Il comma 16 prevede che, sulla base degli indirizzi strategici deliberati dal menzionato Comitato generale per i giochi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con procedure selettive da esperire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad individuare operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse e a concorsi, con particolari cautele.
        Tali cautele sono precisate al fine di garantire il rispetto dei princìpi di certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti tradizionali di partecipazione al gioco, e operatori selezionati ai sensi del comma in commento, nonché la sicurezza e la trasparenza del gioco, la tutela della buona fede degli utenti e, infine, le rispettive responsabilità degli operatori coinvolti.
        Il comma 17 differisce al 31 luglio 2003 l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        Il comma 18 reca disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 8 e dai commi 3 e 4.




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