XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4040
Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1996, n. 662,
(articolo 3, commi 77 e 78) ha riservato al Ministero delle
finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e al
Ministero delle politiche agricole e forestali
l'organizzazione e la gestione delle scommesse relative alle
corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n.
315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
Con la stessa legge è stato demandato a un successivo
regolamento l'effettivo riordino della materia delle scommesse
ippiche (regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).
Il sistema introdotto dal legislatore del 1996 avrebbe
dovuto comportare maggiori entrate per l'erario e riflessi
positivi su tutto il sistema collegato alle scommesse ed ai
giochi.
Tuttavia, la riforma non ha portato ai risultati previsti,
sia in termini di aumento del gettito che di efficace
controllo del sistema.
La sua attuazione ha provocato, di riflesso, una grave
crisi di liquidità finanziaria dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) che, come è noto, trae
le proprie principali risorse dai proventi derivanti dalle
scommesse ippiche.
Ne consegue che, in mancanza di efficaci e rapidi
interventi, la situazione finanziaria suddetta rischia di
determinare una grave crisi dell'intero comparto ippico.
Si ricorda che, a partire dall'anno 2000, la situazione
finanziaria, determinata, come detto, esclusivamente dagli
effetti della riforma, è divenuta sempre più onerosa per il
bilancio dell'ente che, per fare fronte ai propri compiti
istituzionali di governo dell'intera attività ippica, è dovuto
ricorrere ad anticipazioni bancarie, non potendo influire
direttamente sulla raccolta delle risorse destinate al
settore.
Peraltro, la scommessa ippica non può essere omologata a
qualsivoglia altra scommessa, posto che lo scommettitore
ippico alla passione del gioco unisce la passione per il
cavallo e una particolare competenza tecnica e conoscenza
delle variabili che non sono richieste in alcun altro tipo di
scommessa.
Al fine di garantire, pertanto, lo sviluppo dell'ippica,
in cui operano circa 50.000 lavoratori, è necessario che
l'UNIRE partecipi più incisivamente ai procedimenti e alle
decisioni in materia di scommesse ippiche nonché al controllo
dei flussi finanziari di entrata.
Conseguentemente, essendo necessario intervenire per
risolvere la difficile situazione finanziaria venutasi a
determinare, è stato predisposto il presente disegno di legge
che riproduce fedelmente il testo del disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45,
(atto Camera n. 3916), già approvato dal Senato della
Repubblica in data 16 aprile 2003, per il quale è stata
constatata l'impossibilità di conversione.
Con il comma 1 dell'articolo 1, per favorire la
stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, si autorizza la Cassa
depositi e prestiti a concedere all'ente, nel corrente anno,
un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponda all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, contributi
in conto interessi e in quote costanti nel limite massimo di
3,5 milioni di euro.
Il comma 2 introduce alcune disposizioni sul benessere
degli animali e sulla prevenzione delle pratiche di
doping.
Il comma 3 reca disposizioni per i concessionari del
servizio di raccolta delle scommesse ippiche.
L'adozione di apposite misure nel settore si rende
necessaria per evitare la paralisi delle attività legate alle
scommesse, che comporterebbe danni, in termini di perdita di
gettiti finanziari, non solo per l'Erario ma anche per l'UNIRE
- destinatario, come accennato, di quota parte dei proventi
della raccolta delle scommesse ippiche - e, non ultimo, degli
stessi operatori del settore (i concessionari) che, senza un
intervento in loro favore, non sarebbero in grado di
proseguire nelle loro attività, con conseguenti, inevitabili,
riflessi anche sul piano occupazionale.
Si consente, dunque, a coloro che non hanno
tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite
ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, di aderirvi alle condizioni di seguito indicate,
dietro corresponsione, in ragione del ritardo nell'adesione,
di un importo pari a 1.000 euro.
La norma in argomento fissa pertanto un nuovo termine per
l'adesione (15 giugno 2003) perché venga effettuato il
versamento di un importo pari al dieci per cento del debito
maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, del predetto
ulteriore importo complessivo di 1000 euro.
Si prevede altresì che le somme dovute a titolo di quote
di prelievo vengano versate, senza interessi, in tre rate di
pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2003, il
30 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004.
Per quanto concerne le somme ancora dovute a titolo di
imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, se ne prevede il versamento, al netto di
sanzioni e interessi, in cinque rate annuali di pari importo,
scadenti, la prima, il 30 giugno 2003 e, le successive, il 30
giugno di ogni anno.
Tra l'altro, queste misure agevolative rispondono
all'impegno, assunto dal Governo nella seduta dell'Aula del
Senato della Repubblica del 18 febbraio 2003, di provvedere a
ripristinare, con la massima sollecitudine, la situazione
giuridica quale delineatasi a seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, successivamente abrogato dall'articolo 5-ter del
decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Al comma 4 dell'articolo in commento si prevede che, sia a
coloro che aderiranno alle condizioni indicate al comma 3, sia
a coloro che avevano già aderito alle condizioni economiche
ridefinite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, è consentita una rateizzazione
- in otto rate annuali di pari importo - del residuo debito
maturato a titolo di minimo garantito, decurtato del 33,3 per
cento.
Il versamento delle rate è fissato al 30 ottobre di ogni
anno a partire dal 30 ottobre 2004.
Non si effettua, comunque, il rimborso di somme versate a
titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli
nei cui riguardi trova applicazione la disposizione di cui al
primo periodo del comma in commento.
Il comma 5 conferma le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 452 del 2001 citato, non modificate
espressamente dal presente articolo, demandando ad un
provvedimento interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e
forestali l'individuazione delle modalità di versamento delle
rate di cui al comma 4, nonché degli adempimenti conseguenti
alla decadenza dei concessionari che non provvedono nei
termini indicati dal comma 3 del medesimo articolo.
Questi ultimi saranno in ogni caso tenuti al pagamento,
unitamente alle somme, maggiorate dei relativi interessi,
ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del citato
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di
prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza
tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggior somma
dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni
2000, 2001, e 2002.
Il comma 6 dispone che i provvedimenti che determinano la
cessazione del rapporto concessorio, adottati ai sensi del
decreto interdirigenziale di cui al comma 3 sono sospesi fino
al 15 giugno 2003 e i termini per la loro impugnazione
decorrono o riprendono a decorrere dal 16 giugno 2003.
Gli effetti dei provvedimenti medio tempore
adottati, che comportano la cessazione del rapporto, si
estinguono nei confronti di coloro che aderiscono alle
condizioni indicate al citato comma 3.
Al comma 7 si prevede che, a far data dal 1^ gennaio 2003,
e per ciascun anno di durata delle concessioni in argomento,
il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è
pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle
scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente,
incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
Il comma 8 sostituisce il secondo periodo del comma 16
dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
prevedendo che, a far data dal 1^ gennaio 2003, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente
alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, in misura necessaria a consentire, ferma la
percentuale media complessiva vigente a tale data, del
prelievo destinato, rispettivamente, all'UNIRE e al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), un aumento medio, in
misure percentuali dallo stesso comma individuate, del
corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di
raccolta delle scommesse, sia sportive che ippiche, a
totalizzatore nazionale e a quota fissa.
Si prevede altresì che, con il medesimo decreto,
l'aliquota dell'imposta unica relativa alle scommesse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) del
citato decreto legislativo n. 504 del 1998, è ridotta al 22,5
per cento.
Il comma 9, invece, nell'integrare l'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la
partecipazione dell'UNIRE sia nelle commissioni competenti in
materia di giochi e scommesse relativi alle corse di cavalli,
attraverso propri rappresentanti, sia nei procedimenti
riguardanti la stessa materia, nonché l'accesso dell'ente in
tempo reale a tutti i dati relativi allo stesso settore di
interesse, compresi quelli relativi ai rapporti con i
concessionari.
Con il comma 10 si ridetermina la composizione del
Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della
legge 10 agosto 1988, n. 357, contemplando la partecipazione
di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali e del presidente dell'UNIRE o di un suo delegato, e
che le deliberazioni del Comitato stesso riguardanti lo
specifico settore vengano adottate con il voto favorevole del
presidente dell'UNIRE.
Al comma 11 è previsto che, ferme le attribuzioni di
rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e
forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni
in atto alla data di entrata in vigore del citato regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo
affidamento, con procedure selettive da esperire ai sensi del
medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva
all'UNIRE i compiti inerenti la gestione di tali concessioni,
ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo
all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di
cui al comma 3, di ogni provvedimento amministrativo
conseguente.
Il comma 12 disciplina la regolamentazione del versamento
erariale del gioco del Bingo con modalità e tempi definiti.
Il comma 13 stabilisce che, sulla base delle linee guida e
dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173.
Il comma 14 differisce il temine previsto dall'articolo 1
della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni,
per la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari
dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie
nazionali tradizionali.
Nel contempo, si prevede l'introduzione del comma
5-bis del citato articolo 1 della legge n. 722 del 1955,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze l'istituzione di lotterie diverse da quelle
tradizionali, anche al fine di consentirne la partecipazione
mediante collegamento telefonico o telematico.
Il comma 15 dispone che il primo provvedimento adottato in
applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della
citata legge n. 722 del 1955 venga adottato entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 16 prevede che, sulla base degli indirizzi
strategici deliberati dal menzionato Comitato generale per i
giochi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede,
con procedure selettive da esperire nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, ad individuare operatori
specializzati nella gestione di reti di partecipazione a
distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche
combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse e a
concorsi, con particolari cautele.
Tali cautele sono precisate al fine di garantire il
rispetto dei princìpi di certezza giuridica del rapporto tra
giocatore, reti tradizionali di partecipazione al gioco, e
operatori selezionati ai sensi del comma in commento, nonché
la sicurezza e la trasparenza del gioco, la tutela della buona
fede degli utenti e, infine, le rispettive responsabilità
degli operatori coinvolti.
Il comma 17 differisce al 31 luglio 2003 l'emanazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Il comma 18 reca disposizioni per la copertura degli oneri
derivanti dai commi 1 e 8 e dai commi 3 e 4.