XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4000
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione
culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Algeria
comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati
articoli.
Articoli 5, 6 e 8, lettera b).
Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale,
scientifica, tecnologica e nel settore della conservazione del
patrimonio, è previsto lo scambio di esperti, docenti e
ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi
suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di
viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di
soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di
analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il
nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate
unità, la cui spesa è così suddivisa:
6 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa
giornaliera per vitto e alloggio (euro 93
x 6 persone x 10 giorni) = .................... euro 5.580
1 archivista per 10 giorni: (euro 93 x 1 persona
x 10 giorni) = ................................ euro 930
1 esperto bibliotecario per 10 giorni: (euro 93
x 1 persona x 10 giorni) = .................... euro 930
1 esperto nel settore del patrimonio: (euro 93
x 1 persona x 10 giorni) = .................... euro 930
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione
culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti
<articoli 5, 6 e 8, lettera b)> si prevede che l'Italia
possa inviare in Algeria sei unità: tre docenti o ricercatori,
un archivista, un bibliotecario ed un esperto nel settore dei
patrimonio. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e così quantificabili:
biglietto aereo A/R Roma-Algeri: (euro 900 x 6
persone) = .................................... euro 5.400
Allo scopo di favorire la collaborazione fra le
Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede il
finanziamento di apposite convenzioni. La relativa spesa viene
quantificata in euro 50.000.
euro 50.000
Totale onere articoli 5, 6 e 8
lettera b)=....................... euro 63.770
Di tale onere, l'importo di euro 5.490 è da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali, di cui euro 1.830 sono da assegnare alla Direzione
generale per gli archivi ed euro 3.660 sono da assegnare alla
Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali.
Peraltro l'importo di euro 55.400 è da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 2.
Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del
teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la
organizzazione di apposite mostre ed esposizioni, si prevedono
i seguenti oneri annui, così suddivisi:
iniziative nel settore del teatro, del cinema,
della musica e della danza: .................. euro 10.000
mostre nei settori artistici: ................ euro 10.000
mostre nei settori culturali: ................ euro 25.000
esposizioni: ................................. euro 5.000
Totale onere articolo 2: ............... euro 50.000
Articolo 4.
Al fine di promuovere la collaborazione nel settore
editoriale e per favorire le traduzioni e le pubblicazioni dei
libri italiani, viene prevista una spesa quantificata in euro
10.000.
Totale onere articolo 4: ................ euro 10.000
Articolo 8, lettera a).
Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo
sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura
italiana, si prevede la costituzione di due cattedre in
Algeria, l'assunzione di un lettore algerino in Italia,
l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di
contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento
di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così
suddivisi:
(euro 15.000 x 2 cattedre x 1 anno) = ....... euro 30.000
(euro 18.600 x 1 lettore x 1 anno) = ........ euro 18.600
acquisto di libri e materiale
audiovisivo = ............................... euro 10.000
contributo per corsi e seminari di formazione
per insegnanti locali di italiano ........... euro 15.000
Totale onere articolo 8,
lettera a)....................... euro 73.600
Di tale spesa, l'importo di euro 18.600 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 10.
Relativamente alla concessione di borse di studio a
studenti algerini, si prevede che l'Italia possa assegnare
ogni anno n. 13 mensilità per borse di studio, ciascuna per
euro 6.200; la relativa spesa è cosi quantificabile:
borsellino mensile (euro 6.200 x 1 persona
x 13 mesi) = ................................ euro 80.600
spese di assicurazione e di iscrizione (euro
1.350 x 13) = .............................. euro 17.550
Totale onere articolo 10 ............... euro 98.150
Articolo 11.
Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo
dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei
rispettivi sistemi educativi, è prevista la seguente spesa:
invio ad Algeri di tre funzionari (di cui uno del Ministero
degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca), per 5 giorni; sulla base del
calcolo indicato all'articolo 18, il relativo onere è cosi
suddiviso:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 5 giorni = ................................. euro 1.935
diaria giornaliera (euro 214 x 3 persone x 5
giorni) = .................................... euro 3.210
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 900
x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale
maggiorazione del 5 per cento = .............. euro 2.835
Totale onere articolo 11 ............... euro 7.980
Di tale onere, l'importo di euro 5.320 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 12.
Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel
settore dello sport e degli scambi giovanili, sono previste le
seguenti spese:
contributo per ospitalità alle Commissioni
miste ....................................... euro 5.000
contributo per iniziative socio culturali e
scambi giovanili tra i rispettivi Paesi ..... euro 20.000
Totale onere articolo 12 .............. euro 25.000
Articolo 14.
Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e
tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili
per gli studenti e ricercatori algerini che partecipano ai
soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio
in Algeria di n. 10 ricercatori o docenti italiani; il
relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio.
La relativa spesa è così quantificabile:
indennità per soggiorni di lunga durata
(euro 1.300 x 10 persone x 1 mese)= ......... euro 13.000
indennità per soggiorni di breve durata
(euro 93 x 10 persone x 10 giorni)= ......... euro 9.300
spese di assicurazione (euro 30 x 20
persone)= ................................... euro 600
invio ad Algeri di n. 10 docenti o ricercatori:
n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Algeri (euro 900
x 10 persone)= .............................. euro 9.000
E' altresì previsto un contributo per sostenere le
attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di
seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa
spesa è quantificata in euro 70.000.
euro 70.000
Allo scopo di favorire la collaborazione fra le
Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di
realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla
formazione ed all'aggiornamento nei settori scientifici. La
relativa spesa viene quantificata in euro 70.000.
euro 70.000
Totale onere articolo 14 ........... euro 171.900
Di tale onere, l'importo di euro 70.000 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 18.
Per l'esame dei programmi operativi, viene istituita una
Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni
alternativamente ad Algeri ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio
in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli
affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca) per un periodo di sei giorni
nella indicata città, la relativa spesa viene così
quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 6 giorni)= ................................ euro 2.322
diaria giornaliera per ciascun funzionario:
dollari 151 = euro 159, cui si aggiungono euro
48, pari al 30 per cento quale maggiorazione
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159
viene ridotto di euro 53, corrispondente ad
1/3 della diaria (euro 154 + euro 60) quale
quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi
n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23
dicembre 1996 e del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (euro 214 x 3 persone
x 6 giorni)= ................................ euro 3.852
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Algeri (euro 900
x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale
maggiorazione del 5 per cento)= ............. euro 2.835
Totale onere articolo 18 .................... euro 9.009
Di tale onere, l'importo di euro 3.003 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, a decorrere dal 2003, e per ciascuno degli anni
successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei
sottoindicati Ministeri, è il seguente:
Ministero per i beni e le attività culturali: euro
5.490;
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: euro 152.323.
Il restante importo viene iscritto nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri.
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi
tra le università, alla concessione delle borse di studio ed
indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla
realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e
per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei
settori scolastici, della formazione e della ricerca,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del disegno di legge in questione non
presentano profili di incompatibilità con il diritto
comunitario.
B) Profili di legittimità costituzionale.
Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.
L'articolo 20 dell'Accordo prevede che, con la sua entrata in
vigore, cessino di avere effetto il precedente Accordo di
cooperazione culturale del 15 gennaio 1975, nonché il
precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
del 20 giugno 1964 (peraltro mai ratificato).
D) Analisi delle compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo
regionale e delle autonomie locali.
E) Valutazione dell'impatto amministrativo.
L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta
effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del
personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti
all'interno dell'amministrazione pubblica.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Motivazioni della necessità dell'intervento.
Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo
vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle
relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da
parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale
nel senso più ampio del termine: nel settore dell'educazione,
ma anche in quelli della conservazione del patrimonio
culturale, della scienza e della tecnologia, della radio,
della televisione e dei media.
B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'Accordo definisce il quadro di relazioni e attività di
cooperazione culturale fra Italia e Algeria, e coinvolge per
la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli
affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e il Ministero per i beni e le attività
culturali. Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte
italiana anche università e istituti di ricerca, la RAI e
altri media.
C) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale.
Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di
riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra
università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie
radiotelevisive e giornalistiche.
L'Accordo intende sopperire alla mancata ratifica
dell'Accordo di Cooperazione scientifica e tecnologica,
firmato ad Algeri il 20 giugno 1964, e vuole individuare i
mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente
Accordo di cooperazione culturale del 15 gennaio 1975.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività.
L'articolo 18 dell'Accordo prevede la creazione di una
Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per
le vie diplomatiche, alternativamente a Roma ed Algeri, ed
avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le
risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati
per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella
relazione tecnica allegata.
E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima
degli effetti immediati e differiti del provvedimento sui
soggetti interessati.
Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore
continuità ed efficacia alla cooperazione culturale bilaterale
sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di
cooperazione svolta da università, istituti di ricerca,
media e altre organizzazioni troverà un punto di
riferimento e un aiuto.
La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo
stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare
correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua
applicazione.