XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4000




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


        L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Algeria comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.


Articoli 5, 6 e 8, lettera b).

        Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel settore della conservazione del patrimonio, è previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

6 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 6 persone x 10 giorni) = .................... euro 5.580

1 archivista per 10 giorni: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = ................................ euro 930

1 esperto bibliotecario per 10 giorni: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = .................... euro 930

1 esperto nel settore del patrimonio: (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = .................... euro 930

        Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti <articoli 5, 6 e 8, lettera b)> si prevede che l'Italia possa inviare in Algeria sei unità: tre docenti o ricercatori, un archivista, un bibliotecario ed un esperto nel settore dei patrimonio. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri: (euro 900 x 6 persone) = .................................... euro 5.400
        Allo scopo di favorire la collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede il finanziamento di apposite convenzioni. La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000.
                euro 50.000

          Totale onere articoli 5, 6 e 8           lettera b)=....................... euro 63.770


        Di tale onere, l'importo di euro 5.490 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui euro 1.830 sono da assegnare alla Direzione generale per gli archivi ed euro 3.660 sono da assegnare alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
        Peraltro l'importo di euro 55.400 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Articolo 2.

        Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre ed esposizioni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza: .................. euro 10.000

mostre nei settori artistici: ................ euro 10.000

mostre nei settori culturali: ................ euro 25.000

esposizioni: ................................. euro 5.000

              Totale onere articolo 2: ............... euro 50.000


Articolo 4.

        Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale e per favorire le traduzioni e le pubblicazioni dei libri italiani, viene prevista una spesa quantificata in euro 10.000.

            Totale onere articolo 4: ................ euro 10.000


Articolo 8, lettera a).

        Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana, si prevede la costituzione di due cattedre in Algeria, l'assunzione di un lettore algerino in Italia, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così suddivisi:

(euro 15.000 x 2 cattedre x 1 anno) = ....... euro 30.000
(euro 18.600 x 1 lettore x 1 anno) = ........ euro 18.600

acquisto di libri e materiale audiovisivo = ............................... euro 10.000

contributo per corsi e seminari di formazione per insegnanti locali di italiano ........... euro 15.000

            Totale onere articolo 8,             lettera a)....................... euro 73.600

        Di tale spesa, l'importo di euro 18.600 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Articolo 10.

        Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti algerini, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 13 mensilità per borse di studio, ciascuna per euro 6.200; la relativa spesa è cosi quantificabile:

borsellino mensile (euro 6.200 x 1 persona x 13 mesi) = ................................ euro 80.600

spese di assicurazione e di iscrizione (euro 1.350 x 13) = .............................. euro 17.550

            Totale onere articolo 10 ............... euro 98.150


Articolo 11.

        Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, è prevista la seguente spesa: invio ad Algeri di tre funzionari (di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), per 5 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 18, il relativo onere è cosi suddiviso:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni = ................................. euro 1.935

diaria giornaliera (euro 214 x 3 persone x 5 giorni) = .................................... euro 3.210

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento = .............. euro 2.835

              Totale onere articolo 11 ............... euro 7.980
        Di tale onere, l'importo di euro 5.320 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Articolo 12.

        Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore dello sport e degli scambi giovanili, sono previste le seguenti spese:

contributo per ospitalità alle Commissioni miste ....................................... euro 5.000

contributo per iniziative socio culturali e scambi giovanili tra i rispettivi Paesi ..... euro 20.000

              Totale onere articolo 12 .............. euro 25.000


Articolo 14.

        Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, è prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori algerini che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio in Algeria di n. 10 ricercatori o docenti italiani; il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio.
        La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 10 persone x 1 mese)= ......... euro 13.000

indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 persone x 10 giorni)= ......... euro 9.300

spese di assicurazione (euro 30 x 20 persone)= ................................... euro 600

invio ad Algeri di n. 10 docenti o ricercatori: n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Algeri (euro 900 x 10 persone)= .............................. euro 9.000

        E' altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa è quantificata in euro 70.000.

                euro 70.000

        Allo scopo di favorire la collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in euro 70.000.

                euro 70.000

                Totale onere articolo 14 ........... euro 171.900
        Di tale onere, l'importo di euro 70.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Articolo 18.

        Per l'esame dei programmi operativi, viene istituita una Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente ad Algeri ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 6 giorni)= ................................ euro 2.322

diaria giornaliera per ciascun funzionario: dollari 151 = euro 159, cui si aggiungono euro 48, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 60) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 214 x 3 persone x 6 giorni)= ................................ euro 3.852


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Algeri (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)= ............. euro 2.835

Totale onere articolo 18 .................... euro 9.009

        Di tale onere, l'importo di euro 3.003 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003, e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei sottoindicati Ministeri, è il seguente:

            Ministero per i beni e le attività culturali: euro 5.490;

            Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: euro 152.323.

        Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

... (omissis) ...

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


        1. Aspetti tecnico-normativi.


A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.


B) Profili di legittimità costituzionale.

        Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente. L'articolo 20 dell'Accordo prevede che, con la sua entrata in vigore, cessino di avere effetto il precedente Accordo di cooperazione culturale del 15 gennaio 1975, nonché il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 20 giugno 1964 (peraltro mai ratificato).


D) Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.


E) Valutazione dell'impatto amministrativo.

        L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Motivazioni della necessità dell'intervento.

        Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale nel senso più ampio del termine: nel settore dell'educazione, ma anche in quelli della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei media.


B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo definisce il quadro di relazioni e attività di cooperazione culturale fra Italia e Algeria, e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali. Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte italiana anche università e istituti di ricerca, la RAI e altri media.


C) Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche.
        L'Accordo intende sopperire alla mancata ratifica dell'Accordo di Cooperazione scientifica e tecnologica, firmato ad Algeri il 20 giugno 1964, e vuole individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione culturale del 15 gennaio 1975.


D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'articolo 18 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma ed Algeri, ed avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnica allegata.


E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti del provvedimento sui soggetti interessati.

        Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione culturale bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da università, istituti di ricerca, media e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.
        La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.




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