XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4000
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il
3 giugno 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore,
secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di
509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.