XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4000




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.


Art. 3.

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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