XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4000




        Onorevoli Deputati! - L'attuale iniziativa diplomatica mira a restituire al rapporto fra i due Paesi la forte dinamica conosciuta nel passato e a gettare le basi di un suo forte rilancio, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

            a) sostituire l'Accordo culturale che, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975, è sprovvisto di copertura finanziaria;
            b) provvedere alla mancanza di un Accordo scientifico e tecnologico fra i due Paesi, in quanto l'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato ad Algeri in data 20 giugno 1964, non è stato mai ratificato;

            c) adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

        Gli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo sono:

            conformità della promozione culturale, scientifica e tecnologica alle legislazioni nazionali e agli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1);

            interventi nel campo della formazione in ambito artistico, culturale e tecnico-scientifico (articolo 2);

            tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese e riconoscimento formale del ruolo svolto dal nostro Istituto di Cultura quale struttura operativa dell'Ambasciata d'Italia in Algeri e dei Consolati dipendenti (articolo 3);

            collaborazione nei settori dell'editoria e stampa (articolo 4), degli archivi e delle biblioteche (articolo 5), dello sport e degli scambi giovanili (articolo 12), della radiotelevisione (articolo 13), della scienza e tecnologia (articolo 14), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione;

            promozione ed intensificazione di scambi e Protocolli fra le rispettive istituzioni universitarie e di ricerca (articolo 8), grazie anche alla possibilità di borse di studio (articolo 10);

            tutela dell'attività svolta dalle rispettive istituzioni scolastiche operanti sul territorio dell'altra Parte (articolo 9);

            maggiore tutela dell'attività di ricerca delle nostre missioni archeologiche (articolo 6), nonché azioni comuni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte e di oggetti di valore storico (articolo 7);

            definizione del quadro normativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio (articolo 11);

            possibilità di realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi internazionali (articolo 15);

            definizione delle modalità di realizzazione delle attività (articolo 16) e degli strumenti di attuazione: programmi esecutivi (articolo 17) e istituzione di una Commissione mista (articolo 18);

            adeguamento alle nuove esigenze normative delle procedure di ratifica e di durata dell'Accordo (articoli 19 e 20).




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