XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4000
Onorevoli Deputati! - L'attuale iniziativa diplomatica
mira a restituire al rapporto fra i due Paesi la forte
dinamica conosciuta nel passato e a gettare le basi di un suo
forte rilancio, anche sul piano della cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica. In questo contesto la proposta di
un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:
a) sostituire l'Accordo culturale che, firmato ad
Algeri il 15 gennaio 1975, è sprovvisto di copertura
finanziaria;
b) provvedere alla mancanza di un Accordo
scientifico e tecnologico fra i due Paesi, in quanto l'Accordo
quadro di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato ad
Algeri in data 20 giugno 1964, non è stato mai ratificato;
c) adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi
bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla
crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni
internazionali.
Gli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo
sono:
conformità della promozione culturale, scientifica e
tecnologica alle legislazioni nazionali e agli obblighi
derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno
dei due Paesi (articolo 1);
interventi nel campo della formazione in ambito
artistico, culturale e tecnico-scientifico (articolo 2);
tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive
istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese
e riconoscimento formale del ruolo svolto dal nostro Istituto
di Cultura quale struttura operativa dell'Ambasciata d'Italia
in Algeri e dei Consolati dipendenti (articolo 3);
collaborazione nei settori dell'editoria e stampa
(articolo 4), degli archivi e delle biblioteche (articolo 5),
dello sport e degli scambi giovanili (articolo 12), della
radiotelevisione (articolo 13), della scienza e tecnologia
(articolo 14), con indicazione delle aree prioritarie di
cooperazione;
promozione ed intensificazione di scambi e Protocolli
fra le rispettive istituzioni universitarie e di ricerca
(articolo 8), grazie anche alla possibilità di borse di studio
(articolo 10);
tutela dell'attività svolta dalle rispettive istituzioni
scolastiche operanti sul territorio dell'altra Parte
(articolo 9);
maggiore tutela dell'attività di ricerca delle nostre
missioni archeologiche (articolo 6), nonché azioni comuni di
prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte
e di oggetti di valore storico (articolo 7);
definizione del quadro normativo per il reciproco
riconoscimento dei titoli di studio (articolo 11);
possibilità di realizzazione di progetti congiunti nel
quadro di programmi internazionali (articolo 15);
definizione delle modalità di realizzazione delle
attività (articolo 16) e degli strumenti di attuazione:
programmi esecutivi (articolo 17) e istituzione di una
Commissione mista (articolo 18);
adeguamento alle nuove esigenze normative delle
procedure di ratifica e di durata dell'Accordo (articoli
19 e 20).