XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4493
Onorevoli Deputati! - La sicurezza delle scorie
radioattive esistenti in Italia non solo delle centrali e
degli impianti del ciclo del combustibile, ma anche delle
industrie petrolchimiche e siderurgiche, degli ospedali e
degli istituti di ricerca universitari e non, presenta
inaccettabili condizioni di pericolosità. Sono possibili
eventi catastrofici, nonchè atti terroristici che potrebbero
utilizzare per "bombe sporche" o radiologiche materiali
sottratti ai circa 150 siti dispersi sul territorio nazionale,
in condizioni di controllo e di sicurezza spesso precari,
talché vaste zone del territorio nazionale potrebbero
risultarne contaminate e inabitabili anche per lunghi
periodi.
Il pericolo di atti terroristici, poi, è quanto mai
attuale in relazione alla diffusa crisi internazionale.
L'unica misura che possa eliminare tali rischi consiste
nel controllo e nello stoccaggio centralizzato e in sicurezza
in deposito adeguato di tutti i materiali radioattivi
esistenti in Italia o di proprietà nazionale conservati
temporaneamente all'estero. Tale deposito è indispensabile
anche per poter procedere allo smantellamento degli
impianti.
Il rischio è transnazionale e ciò ha indotto la
Commissione europea ad approntare un testo normativo che
prevede che tutti gli Stati dell'Unione provvedano a dotarsi
di un deposito ingegneristico (300 anni per il rilascio) entro
il 2013 e di uno geologico (migliaia di anni per il rilascio)
entro il 2018. In tale deposito vanno stoccati i materiali
radioattivi opportunamente condizionati, anche per garantirne
il trasporto.
Il problema è all'attenzione delle Autorità di Governo che
già hanno provveduto alle prime indispensabili iniziative con
il Commissario delegato alla sicurezza del nucleare (ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003) e
hanno avuto l'incarico di concordare con i presidenti delle
regioni metodologie, criteri e documentazione cartografica e
statistica per l'individuazione di un sito definitivo per i
materiali di bassa e media attività e provvisorio per quelli
ad alta attività. Sono state incontrate le peraltro
comprensibili difficoltà di adottare al livello regionale e
locale un provvedimento, che chiaramente rientra nella difesa
nazionale. Infatti è volto a salvaguardare la vita dei
cittadini e la tutela dell'ambiente. Va altresì ricordato che
nel marzo del corrente anno, la Commissione Ambiente della
Camera dei deputati, al termine di una indagine conoscitiva,
ha fortemente sollecitato il Governo a provvedere alla rapida
costruzione di un deposito. L'argomento è anche oggetto di una
specifica norma nell'articolo 30 del disegno di legge atto
Camera n. 3297 già approvato dalla Camera dei deputati e di
cui il presente decreto-legge richiama i princìpi.
Da un'indagine relativa ai siti suscettibili di essere
utilizzati per i materiali radioattivi a bassa, media ed alta
attività (2^ e 3^ categoria), effettuata dal Servizio
geologico nazionale (ora confluito nell'APAT) e trasmessa alla
Commissione europea è risultata evidente la possibilità di
provvedere allo stoccaggio definitivo di tutti i materiali
radioattivi di pertinenza dell'Italia nei giacimenti salini di
Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Approfondimenti
effettuati da esperti SOGIN, da università italiane e
straniere hanno concluso che il sito prescelto presenta
condizioni ottimali sotto ogni punto di vista. La costruzione
di tale deposito profondo consentirà di custodire i rifiuti a
bassa e media attività con le stesse misure di sicurezza
previste per quelli ad alta attività. Il Governo ha adottato
tale soluzione, ancorché più impegnativa in termini finanziari
e temporali, per un principio etico nei riguardi delle future
generazioni, che altrimenti dovrebbero provvedere allo
smaltimento dei rifiuti prodotti dalla nostra. Beninteso, tale
soluzione va validata sotto il profilo geologico, idrologico e
geomeccanico, avvalendosi anche dell'esperienza dei
progettisti che hanno proceduto alla costruzione di siti
geologicamente analoghi in Paesi stranieri.
Va sottolineato che la tecnologia e le esperienze
accumulate nella costruzione dei circa 100 depositi esistenti
nel mondo garantiscono la completa tutela della salute e
dell'ambiente. Solo l'Italia fra i grandi Paesi non ne
dispone.
Il Governo ha altresì deciso di provvedere allo stoccaggio
temporaneo dei materiali che si trovano in condizioni di
maggiore criticità per la salute e l'ambiente, mediante lo
stoccaggio in sicurezza in un deposito provvisorio situato
sullo stesso sito di quello definitivo. Essi verranno poi
sistemati nel sito definitivo una volta che lo stesso sarà
realizzato.
Per realizzare tale programma è stata prevista la nomina
di un Commissario straordinario, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvarrà come
soggetto attuatore della SOGIN Spa. Gli oneri sono sostenuti
dalla SOGIN Spa attraverso i proventi per il conferimento dei
materiali radioattivi. Il deposito è qualificato "opera di
difesa militare" ed è di proprietà dello Stato. Esso verrà
costruito nell'area del comune di Scanzano Jonico, in
provincia di Matera.
L'articolo 1 prevede al comma 1 la sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi presso il Deposito
nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato,
il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche
del terreno, è individuato nel territorio del comune di
Scanzano Jonico.
Al comma 2 si dispone che la Società gestione impianti
nucleari (SOGIN Spa) provveda alla realizzazione del Deposito
nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità,
dichiarata indifferibile e urgente, che dovrà essere
completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
Il comma 3 prevede che per la progettazione e la
costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure
espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, e che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre
strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla
promozione dello sviluppo del territorio.
Il comma 4 dispone che la validazione del sito,
l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del
Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui
all'articolo 2 sono finanziate dalla Società gestione impianti
nucleari (SOGIN Spa) attraverso i prezzi o le tariffe di
conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale,
mentre si precisa che la gestione definitiva dello stesso è
affidata in concessione.
L'articolo 2 detta speciali procedure per l'attuazione di
tutti gli interventi e le iniziative necessari per la
realizzazione del Deposito nazionale, prevedendo che esse
siano affidate ad un Commissario straordinario nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, indicando, in
particolare, i compiti affidatigli:
a) la validazione del sito individuato ai sensi
dell'articolo 1;
b) la messa in sicurezza, di intesa con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, in strutture temporanee da
realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora
distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative
licenze;
c) l'approvazione del piano economico finanziario
che indichi le risorse necessarie alla realizzazione
dell'opera e i proventi derivanti dalla gestione in relazione
alla durata della concessione;
d) l'affidamento degli incarichi di progettazione
del Deposito nazionale;
e) le procedure espropriative;
f) l'approvazione dei progetti del Deposito
nazionale;
g) l'affidamento dei lavori di costruzione del
Deposito nazionale.
In considerazione della complessità degli adempimenti e
della urgenza della realizzazione dell'opera, al predetto
Commissario straordinario sono attribuiti gli speciali poteri
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135. Sono fatte salve le competenze tecniche dell'APAT che si
esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
parere.
Il comma 3 dispone infine che per l'espletamento dei
compiti previsti dal presente articolo il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto e della
commissione tecnico-scientifica di cui all'ordinanza n. 3267
del 2003.
L'articolo 3 prevede che nel Deposito nazionale sono
allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti
radioattivi di II e III categoria e il combustibile irraggiato
e che il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato
presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in
condizioni di sicurezza. E' comunque riconosciuta la
possibilità di effettuare il trattamento e il condizionamento
dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del
combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di
trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere
trasferiti al Deposito nazionale, in altre strutture ove
richiesto da motivi di sicurezza.
L'articolo 4 prevede misure compensative e una campagna di
informazione. In particolare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario
straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite
le misure di intervento territoriale, anche di carattere
finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al
territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con
particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che la Società gestione
impianti nucleari (SOGIN Spa) promuove, sulla base delle linee
generali definite dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, una campagna nazionale di informazione sulla
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
L'articolo 5 reca disposizioni di carattere finanziario e
la relativa copertura.
In particolare, per l'avvio delle iniziative connesse alla
realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle
popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003, e di
2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.