XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4493
Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003.
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di
assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza
dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale,
nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in
condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della
salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante
dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti
radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in
relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede
l'urgente realizzazione di iniziative di carattere
straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della
sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine
conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei
deputati nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del
Ministro delle attività produttive e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze , con il Ministro
della salute e con il Ministro per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi,
come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di
combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi
quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione
del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente
previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è
effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa
militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione
alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è
individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in
provincia di Matera.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle
modalità di attuazione degli interventi, provvede alla
realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi,
opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed
urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31
dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito
nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono
essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture
tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a
servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo
del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la
progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle
strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate
dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di
conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La
gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.
Articolo 2.
(Attuazione degli interventi).
1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le
iniziative necessari per la realizzazione del Deposito
nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un
Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa
vigente, provvede:
a) alla validazione del sito individuato ai sensi
dell'articolo 1;
b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, di strutture temporanee da
realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora
distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative
licenze;
c) all'approvazione del piano economico
finanziario che indichi le risorse necessarie alla
realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla
gestione in relazione alla durata della costruzione e della
concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere prioritariamente destinati al rimborso degli
investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in
coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di
progettazione del Deposito nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del
Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è
autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed
alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le
competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta di parere.
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei
compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di
supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica
costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
2003.
Articolo 3.
(Allocazione dei rifiuti radioattivi).
1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via
definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria
ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti
radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo
trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonchè la messa in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali
nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati,
pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere
effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di
sicurezza.
Articolo 4.
(Misure compensative e informazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione
interessata, sono stabilite le misure di intervento
territoriale, anche di carattere finanziario, atte a
compensare i vincoli derivanti al territorio dalla
realizzazione del Deposito nazionale, con particolare
riferimento al comune sede del Deposito stesso.
2. La SOGIN Spa promuove, sulla base delle linee generali
definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale
di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi.
Articolo 5.
(Disposizioni di carattere finanziario).
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla
realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle
popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di
2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e
del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di
cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 2003.
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Martino, Ministro della difesa.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della salute.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.