XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4154-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4154,
considerato che sulla materia delle missioni
internazionali di pace sono stati emanati numerosi
decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la
partecipazione italiana a nuove missioni militari
internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle
missioni internazionali in corso,
rilevato che il provvedimento in esame prevede numerosi
rinvii alla legislazione vigente e ad alcuni dei sopra
indicati decreti-legge, in conseguenza della
carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili
giuridico-economici delle missioni stesse,
rilevato positivamente che il provvedimento in esame
indica in maniera specifica la denominazione ed il luogo di
svolgimento delle missioni prorogate, disciplinando altresì
l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa
di settore,
rilevata tuttavia, come più volte ribadito dal Comitato
in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla
materia, la necessità di una disciplina stabilmente
applicabile alle missioni di contingenti militari
all'estero,
rilevato infine che il provvedimento risulta privo sia
della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della
scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 marzo 2000,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui si prevede
un D.P.C.M. che disciplini le modalità di svolgimento
dell'attività di coordinamento degli interventi nell'ambito
della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, se ne
valuti la compatibilità con l'articolo 15, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche alla luce del fatto che
non è previsto alcun termine per l'emanazione del predetto
D.P.C.M.;
all'articolo 3, commi 2 e 3, nella parte in cui si
rinvia alle disposizioni che legittimano il ricorso alla
trattativa privata per ragioni di urgenza, previste
rispettivamente, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 per gli
appalti di lavori pubblici, dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 per gli appalti di servizi, e dal decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 per gli appalti di
forniture, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito
applicativo delle disposizioni in esame, dal momento che la
deroga di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, richiamato dal successivo comma 4 del
provvedimento in esame, fa comunque salve le modalità previste
dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria e che tale normativa nazionale è già applicabile
all'Amministrazione degli Esteri; in particolare, per quanto
concerne l'articolo 24, comma 1, lettera b), della sopra
citata legge n. 109, si valuti l'opportunità di chiarire se la
norma è esclusivamente finalizzata alla fissazione del tetto
massimo di valore di 5 milioni di euro;
all'articolo 15, comma 1, nella parte in cui si modifica
l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
4, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2003, n.
42, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione
alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001 la quale dispone, al punto 9), che l'unità
minima di testo da sostituire con una novella sia il comma;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 7, commi 1-5, e 8, commi 1 e 2, i quali
dispongono la proroga di varie missioni internazionali, si
valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni nel senso
del differimento del relativo termine, atteso che si tratta di
missioni i cui termini sono già scaduti;
all'articolo 17, nella parte in cui convalida "gli atti
adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate",
senza tuttavia precisare termini, tipologia ovvero normativa
alla base di tali atti, attività, prestazioni, si valuti
l'opportunità, come già ribadito in precedenti pareri del
Comitato, di definire in modo più preciso i termini temporali,
nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte
e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4154, recante
interventi urgenti in favore della popolazione irachena,
nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni
militari internazionali,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge
sono riconducibili alle materie "politica estera e rapporti
internazionali dello Stato" e "difesa e Forze armate" che le
lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo
117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 6, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di specificare che le disposizioni ivi
recate sono applicabili anche a lavoratori autonomi.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4154,
sottolineata l'esigenza di adeguare quanto prima i
codici penali militari ai principi costituzionali;
ritenuto che la previsione della richiesta del Ministro
appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la
valutazione dei fatti di reato e la loro corrispondenza a
delitti contro la personalità dello Stato per i quali è
prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità
assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma
dell'articolo 7 del codice penale;
osservato altresì che andrebbe specificato che la
richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria
esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice
penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo
straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato
o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate
dal comma 2 del medesimo articolo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 16, valuti la Commissione l'opportunità di
specificare che la richiesta del Ministro della Giustizia è
necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal
codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi
dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello
Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni
indicate dal comma 2 del medesimo articolo.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4154, recante:
"Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, recante interventi urgenti a favore della popolazione
irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali";
rilevato che il provvedimento contiene, tra le altre,
una serie di significative misure per la realizzazione di una
missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq;
osservato altresì che l'articolo 5 prevede che il Capo
del dipartimento della protezione civile possa assumere poteri
ampi con riferimento a situazioni varie e non sempre
riconducibili alle materie di stretta competenza del
Dipartimento stesso;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, valutino le
Commissioni di merito l'opportunità di specificare se il
richiamo dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della
legge n. 109 del 1994, che autorizza l'affidamento a
trattativa privata di talune tipologie di interventi di
ricostruzione di opere distrutte o danneggiate, comporti a sua
volta l'applicazione del successivo comma 5 del medesimo
articolo 24, che sembrerebbe disporre in forma generalizzata
l'obbligo di ricorrere, in simili casi, ad appalto mediante
gara informale;
b) in ogni caso, ed eventualmente in alternativa
(qualora si prevedesse l'esclusione dell'appalto mediante gara
informale), sia considerata la possibilità di stabilire che,
in ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3,
commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 3, venga comunque
garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza
nell'aggiudicazione di appalti pubblici;
c) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di
definire con chiarezza l'ambito territoriale di riferimento
delle disposizioni che disciplinano il "verificarsi in
territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di
particolare gravità", eventualmente specificando se tali
disposizioni trovino applicazione soltanto nei territori
esteri ove sia coinvolto, a vario titolo, personale italiano
ovvero se esse siano destinate a fronteggiare qualsiasi tipo
di emergenza internazionale, a prescindere dalla eventuale
presenza italiana sul territorio straniero;
d) al medesimo articolo 5, che disciplina in forma
stabile una fattispecie piuttosto complessa di natura
emergenziale, valutino infine le Commissioni di merito
l'opportunità di prevedere una apposita modifica che renda più
flessibile la procedura per il coordinamento degli interventi
in occasione di calamità naturali o di "altri eventi di
particolare gravità", in modo da garantire che i relativi
poteri vengano - di volta in volta - esercitati dall'autorità
che, in relazione alla singola situazione, dispone di più
diretta ed adeguata competenza a provvedere.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4154, di conversione in
legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante
interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché
proroga della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali;
rilevato che il decreto in esame indica in maniera
specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni
prorogate e disciplina l'indennità di missione rinviando
direttamente alla normativa di settore e non ai decreti legge
che hanno disciplinato le precedenti missioni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, che autorizza il Ministero
degli affari esteri a stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, anche in deroga al blocco del turn over
nelle pubbliche amministrazioni, sostituire le parole:
"contratti di collaborazione coordinata e continuativa" con le
seguenti: "contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente", in tal modo prendendo in considerazione la riforma
del mercato del lavoro contenuta nel decreto legislativo di
attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che dovrebbe
entrare in vigore prima del 31 dicembre 2003.