XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4154-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,


            esaminato il disegno di legge n. 4154,

            considerato che sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso,

            rilevato che il provvedimento in esame prevede numerosi rinvii alla legislazione vigente e ad alcuni dei sopra indicati decreti-legge, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse,

            rilevato positivamente che il provvedimento in esame indica in maniera specifica la denominazione ed il luogo di svolgimento delle missioni prorogate, disciplinando altresì l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore,

            rilevata tuttavia, come più volte ribadito dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia, la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni di contingenti militari all'estero,

            rilevato infine che il provvedimento risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui si prevede un D.P.C.M. che disciplini le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento degli interventi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, se ne valuti la compatibilità con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche alla luce del fatto che non è previsto alcun termine per l'emanazione del predetto D.P.C.M.;

            all'articolo 3, commi 2 e 3, nella parte in cui si rinvia alle disposizioni che legittimano il ricorso alla trattativa privata per ragioni di urgenza, previste rispettivamente, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 per gli appalti di lavori pubblici, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per gli appalti di servizi, e dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 per gli appalti di forniture, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni in esame, dal momento che la deroga di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dal successivo comma 4 del provvedimento in esame, fa comunque salve le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e che tale normativa nazionale è già applicabile all'Amministrazione degli Esteri; in particolare, per quanto concerne l'articolo 24, comma 1, lettera b), della sopra citata legge n. 109, si valuti l'opportunità di chiarire se la norma è esclusivamente finalizzata alla fissazione del tetto massimo di valore di 5 milioni di euro;

            all'articolo 15, comma 1, nella parte in cui si modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 la quale dispone, al punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            agli articoli 7, commi 1-5, e 8, commi 1 e 2, i quali dispongono la proroga di varie missioni internazionali, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni nel senso del differimento del relativo termine, atteso che si tratta di missioni i cui termini sono già scaduti;

            all'articolo 17, nella parte in cui convalida "gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate", senza tuttavia precisare termini, tipologia ovvero normativa alla base di tali atti, attività, prestazioni, si valuti l'opportunità, come già ribadito in precedenti pareri del Comitato, di definire in modo più preciso i termini temporali, nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4154, recante interventi urgenti in favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali,
            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" e "difesa e Forze armate" che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che le disposizioni ivi recate sono applicabili anche a lavoratori autonomi.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4154,

            sottolineata l'esigenza di adeguare quanto prima i codici penali militari ai principi costituzionali;

            ritenuto che la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti di reato e la loro corrispondenza a delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale;

            osservato altresì che andrebbe specificato che la richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo;

        
esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

        all'articolo 16, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4154, recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali";

            rilevato che il provvedimento contiene, tra le altre, una serie di significative misure per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq;

            osservato altresì che l'articolo 5 prevede che il Capo del dipartimento della protezione civile possa assumere poteri ampi con riferimento a situazioni varie e non sempre riconducibili alle materie di stretta competenza del Dipartimento stesso;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se il richiamo dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994, che autorizza l'affidamento a trattativa privata di talune tipologie di interventi di ricostruzione di opere distrutte o danneggiate, comporti a sua volta l'applicazione del successivo comma 5 del medesimo articolo 24, che sembrerebbe disporre in forma generalizzata l'obbligo di ricorrere, in simili casi, ad appalto mediante gara informale;

            b) in ogni caso, ed eventualmente in alternativa (qualora si prevedesse l'esclusione dell'appalto mediante gara informale), sia considerata la possibilità di stabilire che, in ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 3, venga comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici;

            c) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di definire con chiarezza l'ambito territoriale di riferimento delle disposizioni che disciplinano il "verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità", eventualmente specificando se tali disposizioni trovino applicazione soltanto nei territori esteri ove sia coinvolto, a vario titolo, personale italiano ovvero se esse siano destinate a fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza internazionale, a prescindere dalla eventuale presenza italiana sul territorio straniero;

            d) al medesimo articolo 5, che disciplina in forma stabile una fattispecie piuttosto complessa di natura emergenziale, valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una apposita modifica che renda più flessibile la procedura per il coordinamento degli interventi in occasione di calamità naturali o di "altri eventi di particolare gravità", in modo da garantire che i relativi poteri vengano - di volta in volta - esercitati dall'autorità che, in relazione alla singola situazione, dispone di più diretta ed adeguata competenza a provvedere.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4154, di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

            rilevato che il decreto in esame indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate e disciplina l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore e non ai decreti legge che hanno disciplinato le precedenti missioni;

        
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 4, comma 1, che autorizza il Ministero degli affari esteri a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, anche in deroga al blocco del turn over nelle pubbliche amministrazioni, sostituire le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" con le seguenti: "contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente", in tal modo prendendo in considerazione la riforma del mercato del lavoro contenuta nel decreto legislativo di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che dovrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2003.



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