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MISSIONE UMANITARIA E DI |
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1. E' autorizzata,
fino al 31 dicembre 2003, ad
integrazione delle somme già
iscritte in bilancio in
applicazione della legge 26
febbraio |
1. Identico. |
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1987, n. 49, la spesa
di euro 21.554.000 per la
realizzazione di una missione
umanitaria e di ricostruzione
in Iraq, intesa ad assicurare
interventi per il
miglioramento delle
condizioni della popolazione
irachena ed il coordinamento
delle azioni e delle attività
previste dal presente
decreto. La missione assicura
altresì i rapporti con le
autorità, le strutture
amministrative e di governo,
nonché con le autorità locali
e la partecipazione alle
attività degli organismi
internazionali, anche
avvalendosi di un apposito
contingente di personale ed
esperti. |
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2. Gli interventi di
cui al comma 1 sono destinati
tra l'altro: |
2. Identico. |
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a) al settore
sanitario, per la
riabilitazione e la
riorganizzazione delle
strutture
clinico-assistenziali e per
il potenziamento e la
ristrutturazione del sistema
di sanità pubblica, con
particolare riferimento alla
attività di prevenzione e
profilassi delle malattie
trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati. |
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2-bis. Entro
il 31 dicembre di ogni anno
il Ministro degli affari
esteri presenta al Parlamento
una relazione sulla
realizzazione degli obiettivi
fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati
ai sensi del presente
articolo. |
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1. L'attività di
coordinamento degli
interventi di cui
all'articolo 1 è disciplinata
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
degli affari esteri, di
concerto con il Ministro
della difesa e con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, con il quale
sono definite: |
Identico. |
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a) le modalità
di organizzazione e
svolgimento della missione e
di raccordo con le autorità e
le strutture amministrative
locali e di governo; b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa,ˆâ4 per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari. |
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2. Al personale inviato
in missione in Iraq per le
finalità di cui al presente
Capo è corrisposta
l'indennità di missione
prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze in data 13
gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 3
marzo 2003, con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi e Oman, nella misura
intera maggiorata del 30 per
cento. |
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1. Per la
realizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 1 si applicano
le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n.
49, ed al decreto-legge 1^
luglio 1996, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 426, in
quanto compatibili. Si
applicano altresì le
disposizioni di cui alla
legge 6 febbraio 1992, n.
180, anche con riguardo
all'invio in missione del
personale, all'affidamento
degli incarichi e alla
stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, nonché
all'acquisizione delle
dotazioni materiali e
strumentali di cui al
medesimo articolo. |
1. Identico. |
|
2. Per gli interventi
di ripristino, riabilitazione
e risanamento di opere
distrutte o danneggiate, di
importo inferiore a 5 milioni
di euro, il Ministero degli
affari esteri può procedere
ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive
modificazioni. |
2. Per gli interventi
di ripristino, riabilitazione
e risanamento di opere
distrutte o danneggiate, di
importo inferiore a 5 milioni
di euro, il Ministero degli
affari esteri può procedere
ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, lettera b),
e comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. |
|
3. Per le procedure
in materia di appalti
pubblici di servizi si
applica l'articolo 7, comma
2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157. Per le
procedure in materia di
acquisizione di forniture si
applica l'articolo 9, comma
4, lettera d), del
testo unico delle
disposizioni in materia di
appalti pubblici di
forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e successive
modificazioni. |
3. Identico. |
|
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano in deroga a quanto
previsto dall'articolo 24,
comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e
dalla disciplina in materia
di spese in economia. |
4. Identico. |
|
5. Le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma
1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si
applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi
previsti dal presente
decreto. Quando tali enti
sono soggetti privati è
necessaria la presentazione
di idonea garanzia
fideiussoria bancaria. |
5. Identico. |
|
6. Per le attività di
soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari
impiegati dalla Croce Rossa
Italiana in Iraq viene
riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto di
lavoro per un impegno |
6. Identico. |
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non superiore a 90 giorni
annui anche non continuativi,
che il datore di lavoro è
tenuto a consentire. In virtù
dell'impegno medesimo viene
altresì riconosciuta e
corrisposta, a titolo di
mancato guadagno giornaliero,
una somma non superiore a
euro 103,29 lordi oltre a
quelle pari agli oneri
assicurativi e previdenziali
eventualmente anticipate dai
datori di lavoro. Il rimborso
di tali somme potrà avvenire
previa apposita richiesta
alla Croce Rossa Italiana da
presentarsi entro e non oltre
un anno dal termine della
missione di cui al presente
Capo. |
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1. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato
ad affidare incarichi
temporanei di consulenza
anche ad enti e organismi
specializzati ed a stipulare
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa con
personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche
professionalità in deroga a
quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. |
1. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato
ad affidare incarichi
temporanei di consulenza
anche ad enti e organismi
di diritto privato o
pubblico specializzati ed
a stipulare contratti di
lavoro previsti dalla
legislazione vigente con
personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche
professionalità in deroga a
quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. |
|
2. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato,
per la durata degli
interventi di cui
all'articolo 1, ad avvalersi
di personale proveniente da
altre amministrazioni
pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, posto in
posizione di comando oppure
reclutato a seguito delle
procedure di mobilità di cui
all'articolo 30, comma 1, del
medesimo decreto
legislativo. |
2. Identico. |
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3. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato a
stipulare contratti per
l'acquisizione dei locali e
delle necessarie dotazioni
materiali e strumentali per
assicurare la realizzazione
delle attività di cui al
comma 1, con le procedure
previste dall'articolo 3,
comma 3. |
3. Identico. |
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3-bis. Il
Ministro degli affari esteri
identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di
organizzazioni non
governative che intendano
operare in Iraq per fini
umanitari. |
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| 1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza. |
Soppresso. |
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INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI |
INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI |
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1. E' autorizzata, fino
al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 232.451.241 per
l'invio di un contingente di
personale militare in Iraq,
al fine di garantire le
necessarie condizioni di
sicurezza per gli interventi
umanitari, favorirne la
realizzazione e concorrere al
processo di stabilizzazione
del Paese. |
Identico. |
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1. E' prorogato fino al
31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
alle seguenti operazioni
internazionali: |
Identico. |
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a) Joint
Forge in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). |
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2. E' prorogato fino al
31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
all'operazione internazionale
EU Concordia in
Macedonia. 3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavou ad essa collegata. 4. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. 5. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586. |
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1. E' prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il
termine previsto
dall'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo
alla partecipazione del
personale della Polizia di
Stato alla missione United
Nations Mission in Kosovo
(UNMIK). |
Identico. |
|
2. E' prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il
termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo
allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area
balcanica. 3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. 4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414. |
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1. E' autorizzata,
per l'anno 2003, l'ulteriore
spesa di euro 229.251 per la
partecipazione italiana ai
processi di pace in corso per
la Somalia e il Sudan, di cui
all'articolo 2-bis del
decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42. |
Identico. |
|
(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro. |
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1. Salvo quanto previsto
dal presente decreto, si
applicano gli articoli 2,
commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8,
commi 1 e 2, 9, 10, 11,
13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,
del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
1. Salvo quanto previsto
dal presente decreto, si
applicano gli articoli 2,
commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8,
commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14,
commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
|
(Valutazione del servizio prestato in operazioni |
|
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|
|
1. Con decorrenza dalla
data di entrata nel
territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita
dagli stessi per il rientro
nel territorio nazionale, al
personale |
Identico. |
|
appartenente ai
contingenti di cui agli
articoli 6, 7, commi 1, 2, 3
e 4, 8, comma 1, e 9 è
corrisposta per tutta la
durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali
indennità e contributi
corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi
internazionali. 2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. |
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1. Le disposizioni in
materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di
materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e
si applicano entro il limite
complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 18, comma 3. |
1. Le disposizioni in
materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle acquisizioni di
materiali d'armamento e di
equipaggiamenti individuali e
si applicano entro il limite
complessivo di euro
50.000.000 a valere sugli
stanziamenti di cui
all'articolo 18, commi
3 e 4. |
|
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1. E' autorizzata, nei
limiti temporali di cui
all'articolo 7, comma 1, la
spesa di euro 697.029 per il
sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena,
di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. |
Identico. |
|
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1. Nei limiti temporali
di cui all'articolo 7, comma
4, il Ministero della difesa
è autorizzato a cedere a
titolo gratuito alle Forze
armate afghane materiali,
equipaggiamenti e veicoli
dismessi alla data di entrata
in vigore del presente
decreto, escluso il materiale
d'armamento. |
Identico. |
|
2. Nei limiti
temporali di cui all'articolo
7, comma 4, è autorizzata la
spesa di euro 2.087.180 per
la cessione a titolo gratuito
di vestiario e materiale
d'equipaggiamento, escluso il
materiale d'armamento, e di
euro 773.904 per il sostegno
logistico a favore di unità
delle Forze armate
afghane. |
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1. All'articolo 1, comma
8, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, le parole:
"la spesa di euro
359.549.625" sono sostituite
dalle seguenti: "la spesa di
euro 389.023.554". |
Identico. |
|
2. Il comma 2
dell'articolo 2 e i commi 1 e
3-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, devono
intendersi nel senso che
l'indennità di missione è
corrisposta nelle misure
dagli stessi indicate a
decorrere dal 1^ gennaio
2003. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA |
DISPOSIZIONI IN MATERIA |
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|
1. Al personale militare
impiegato nelle operazioni di
cui agli articoli 6 e 7,
commi 3 e 4, si applicano il
codice penale militare di
guerra e l'articolo 9 del
decreto-legge 1^ dicembre
2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
gennaio 2002, n. 6. |
1. Identico. |
|
2. I reati commessi
dallo straniero in territorio
afgano o iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle
missioni di cui agli articoli
1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono
puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia,
sentito il Ministro della
difesa, per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze
armate. |
2. I reati commessi
dallo straniero in territorio
afgano o iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle
missioni di cui agli articoli
1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono
puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia,
e sentito il Ministro
della difesa per i reati
commessi a danno di
appartenenti alle Forze
armate. |
|
3. Per i reati di cui
al comma 2 la competenza
territoriale è del Tribunale
di Roma. |
3. Identico. |
|
4. Al personale
militare impiegato nelle
operazioni di cui agli
articoli 7, commi 1, 2 e 5,
8, commi 2 e 3, e 9 si
applicano il codice penale
militare di pace e l'articolo
9, commi 3, 4, lettere a),
b), c) e d), 5 e 6,
del decreto-legge 1^ dicembre
2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
gennaio 2002, n. 6. |
4. Identico. |
|
|
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| 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Identico. |
|
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1. Il comma 3
dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
|
"3. Le maggiori
entrate derivanti dal
presente articolo già
incassate, nel limite massimo
di euro 413 milioni, sono
destinate al finanziamento
delle missioni internazionali
di pace per 373 milioni di
euro e ad interventi in
agricoltura per 40 milioni di
euro". |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui al Capo
I, escluso l'articolo 5, pari
complessivamente a euro
21.554.000 per l'anno 2003,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
2. Identico. |
|
2-bis.
All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 9-bis,
pari a euro 5.200.000 per
l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui al Capo
II, escluso l'articolo 6,
pari ad euro 367.468.508 per
l'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate
incassate derivanti
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
3. Identico. |
|
4. All'onere
derivante dall'attuazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 6, pari ad euro
232.451.241 per l'anno 2003,
si provvede, quanto ad euro
227.451.241, mediante
utilizzo del fondo di
riserva, per le spese
impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e, quanto ad euro
5.000.000 mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori
entrate incassate derivanti
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
5. Identico. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |