XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4154-A




TESTO
del disegno di legge

Conversione in legge del
decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165, recante interventi
urgenti a favore della
popolazione irachena, nonché
proroga della partecipazione
italiana a operazioni
militari internazionali
TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge, con
modificazioni del
decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165, recante interventi
urgenti a favore della
popolazione irachena, nonché
prorogadella partecipazione
italiana a operazioni
militari internazionali


Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.
Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI


              All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              "2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo".


              All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: "comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,".


              All'articolo 4:

                al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente";

              è aggiunto, in fine, il seguente comma:


              "3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.".


              L'articolo 5 è soppresso.


              Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

          
"Articolo 9-bis. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro".


              All'articolo 10, il numero: "11," è soppresso.


              Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

              "Articolo 10-bis. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).- 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.


              All'articolo 12, al comma 1, le parole: "sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4".


              All'articolo 16, al comma 2, le parole: ", sentito il Ministro della difesa," sono sostituite dalle seguenti: ", e sentito il Ministro della difesa".


              All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri