XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3998




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il decreto-legge, al fine di sottrarre la correzione degli elaborati scritti al principio della territorialità, prevede il trasferimento degli elaborati redatti dai candidati presso le commissioni esaminatrici individuate con il sorteggio secondo quanto indicato all'articolo 2 del decreto medesimo. Gli oneri finanziari recati dal presente provvedimento riguardano soltanto i costi connessi alla spedizione dei plichi, il cui servizio, in ragione del rispetto dei tempi di consegna e di imprescindibili esigenze di garanzia, viene affidato al Corpo di polizia penitenziaria, allo scopo utilizzando il personale e i mezzi in dotazione. La spedizione dei plichi avverrà tra le 26 corti d'appello sedi di esame.
          Per la quantificazione degli oneri questa amministrazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

              n. 30.000 candidati all'anno (dati forniti dalla Direzione generale della giustizia civile sulla media dei partecipanti negli ultimi tre anni agli esami di avvocato);

              n. 1150 buste per corte d'appello (numero medio delle buste contenenti gli elaborati relativi alle tre prove scritte);

              n. 3 unità di personale di Polizia penitenziaria (un ispettore e due agenti per ciascun trasferimento);

              n. 26 trasferimenti tra corti d'appello (di cui 16 via terra e 10 con mezzo aereo, da utilizzare soprattutto da e per le corti d'appello delle isole maggiori);

              n. 3 giorni di missione per il personale di Polizia penitenziaria (trasferimenti via terra);

              n. 1 giorno di missione per il personale di Polizia penitenziaria (trasferimenti mezzo aereo);

              euro 12,27 costo di missione giornaliera per gli ispettori e per gli agenti;

              chilometri 600 distanza media dei trasferimenti via terra;

              euro 0,77 costo chilometrico dei mezzi per trasferimento via terra, comprensivo dei pedaggi autostradali;

              euro 250,00 costo medio passaggio aereo a/r da e per le isole.

          Si precisa che non sono state considerate le spese di vitto e alloggio in quanto per il personale di polizia penitenziaria si utilizzano strutture domestiche, quali mense di servizio e caserme dell'Amministrazione.

RIEPILOGO DEGLI ONERI

Costo di ciascun trasferimento via terra (chilometri 600 x euro 0,77 + euro 12,27 x 3 unità x 3 giorni) .................................... euro 575,24

Costo totale dei trasferimenti via terra (n.16) ..................................... euro 9.203,86

Costo di ciascun trasferimento mezzo aereo (euro 250,00 x 3 unità + euro 12,27 x 3 unità x 1 giorno) ... euro 786,81

Costo totale dei trasferimenti mezzo aereo (n.10) ..................................... euro 7.868,10

                Costo complessivo annuo ... euro 17.071,96

ANALISI TECNICO NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi:

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il decreto-legge è finalizzato a realizzare un intervento di razionalizzazione delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense, non più differibile attesa la grave disomogeneità che caratterizza, ormai da anni, gli esiti della predetta prova, con gravi ricadute sul piano della efficienza e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
          Il numero di candidati e di promossi che ogni anno conseguono l'abilitazione è significativamente alto, stimabile all'incirca in 15.000 nuovi avvocati, ed inoltre la distribuzione del numero dei promossi è del tutto disomogenea, atteso che talune sedi funzionano da veri e propri catalizzatori di praticanti, con percentuali di promossi particolarmente elevate rispetto al numero degli ammessi a sostenere l'esame, mentre in altre sedi si sono registrate percentuali molto ridotte di promossi, con conseguente intollerabile disparità di trattamento.
          In questa prospettiva, risulta necessario ed improcrastinabile porre un argine al fenomeno da ultimo rappresentato, anche in considerazione degli esiti poco significativi della misura adottata di recente, costituita dall'invio di ispettori ministeriali presso ogni sede d'esame.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Il decreto-legge muove dalla considerazione che il punto dolente dell'attuale sistema è rappresentato dalla discrezionalità riconosciuta ai candidati nella individuazione della sede d'esame, che si attua attraverso la scelta della sede di conclusione della pratica legale, con il solo limite che in tale sede debba essere effettuato almeno l'ultimo semestre di pratica.
          Questa discrezionalità ha prodotto, negli anni, il fenomeno dei trasferimenti "di comodo" in sedi -normalmente periferiche- distintesi per l'alto numero percentuale di candidati promossi. Tenuto conto che non si può incidere sulla libertà di circolazione dei candidati, ai quali deve continuare ad essere riconosciuta la possibilità di trasferirsi nel periodo di svolgimento della pratica legale, si è ritenuto di operare sul diverso piano della corrispondenza tra sede d'esame e commissione esaminatrice, così da introdurre un elemento di imprevedibilità che limiti, in radice, l'utilità dei trasferimenti finalizzati alla scelta della sede d'esame.
          Ciascuna commissione esaminatrice, istituita come di regola presso ogni corte d'appello, esaminerà i candidati di altra corte d'appello secondo gli abbinamenti che risulteranno da sorteggio e che il Ministro della giustizia, con proprio decreto, renderà noti anno per anno.
          Ai fini del giusto contemperamento delle esigenze organizzative, le prove scritte saranno svolte -come avviene attualmente- presso la corte d'appello di appartenenza dei candidati e saranno presenziate dalle commissioni istituite presso ciascuna corte d'appello, mentre la revisione degli elaborati sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici, individuate a seguito degli abbinamenti sorteggiati, previo trasferimento delle buste contenenti i predetti elaborati, da una corte d'appello all'altra, a mezzo della Polizia penitenziaria.
          La successiva prova orale sarà svolta presso la corte d'appello ove è istituita la commissione esaminatrice, e pertanto saranno i candidati ammessi a sostenere tale prova a doversi trasferire, per il tempo necessario, presso la sede della commissione.
          Con riguardo alla formazione delle commissioni esaminatrici, è introdotto il divieto di partecipazione per gli avvocati membri dei consigli dell'Ordine ed è innalzato, da duecentocinquanta a trecento, il limite numerico di candidati che consente la integrazione delle commissioni esaminatrici con componenti supplenti, ai fini della formazione di sottocommissioni.
          Sono, inoltre, introdotte modifiche che razionalizzano lo svolgimento della pratica legale e modifiche del contenuto dell'esame, con riferimento alla eliminazione dei codici commentati dalla giurisprudenza dal novero degli strumenti consultabili in sede di prove scritte ed alla sostituzione della materia orale del diritto ecclesiastico con quella del diritto comunitario.
          Lo strumento normativo primario è reso necessario dal rango della normativa che disciplina l'esame di abilitazione alla professione forense, costituita dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Tale circostanza ha comportato l'utilizzo dello strumento primario per intervenire anche sulla disciplina della pratica legale, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, che avrebbe potuto, di per sé, costituire oggetto di modifica con intervento regolamentare, attesa la stretta connessione tra la disciplina dell'esame di abilitazione e quella della pratica, unitamente alla esigenza della rapidità dell'intervento riformatore.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il decreto-legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, in quanto l'esame di abilitazione è organizzato e gestito a livello centrale dall'Amministrazione della giustizia e la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza delle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

          Il decreto-legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il decreto-legge ha ad oggetto, per la parte preponderante, materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione, ad eccezione della disciplina della pratica legale.
          Lo strumento normativo primario è reso necessario dal rango della normativa che disciplina l'esame di abilitazione alla professione forense, costituita dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non sono state introdotte nuove definizioni, in quanto l'intervento sul tessuto normativo vigente consiste essenzialmente in modificazioni di carattere organizzativo, tenuti fermi gli elementi che già caratterizzano la preparazione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

          Il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, trattandosi di intervento modificativo della normativa vigente.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

          Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Il decreto-legge interviene sulla materia dell'esame per l'abilitazione alla professione forense ed ha, quindi, come destinatari, oltre alla generalità dei consociati per quanto attiene agli aspiranti avvocati, l'Amministrazione della giustizia, cui fa capo la gestione dell'esame, nelle componenti sia centrale che periferiche, l'Ordine professionale degli avvocati e la componente universitaria, che, unitamente ai magistrati di grado d'appello dei singoli distretti, concorrono a costituire le commissioni esaminatrici.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          L'intervento normativo risponde prioritariamente all'esigenza di dare piena attuazione, nella materia de qua, al precetto costituzionale del buon andamento della azione della pubblica amministrazione, di cui la trasparenza e correttezza costituiscono corollari.
          Le segnalazioni e osservazioni pervenute all'Amministrazione della giustizia in questi anni, anche sotto forma di numerose interrogazioni parlamentari, testimoniano inequivocabilmente la diffusa sfiducia nell'attuale sistema, oltre a sollecitare interventi di contenuto correttivo.
          Tra i soggetti destinatari del provvedimento la componente professionale, rappresentata dal Consiglio nazionale forense, resa edotta delle modifiche approntate, ha sostanzialmente condiviso le scelte effettuate.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          Il decreto-legge ha come obiettivo dichiarato di porre fine al deprecabile fenomeno dei trasferimenti in massa degli aspiranti avvocati presso sedi d'esame "di comodo", così da rendere la prova di abilitazione per l'esercizio della professione legale ugualmente impegnativa su tutto il territorio nazionale, restituendo serietà e dignità all'accesso alla professione legale, e recuperando correttezza e trasparenza all'azione della pubblica amministrazione.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          In considerazione dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per la sua attuazione.
E) Aree di criticità.

          Non si ravvisano aspetti di criticità, tenuto conto di quanto detto alla lettera precedente.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

          Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

          Il decreto-legge è lo strumento più appropriato, attesa la necessità di operare a livello di normazione primaria e tenuto conto della urgenza di introdurre le modifiche di sistema prima del prossimo bando di esame.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge


Articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

          Articolo 9. Certificato di compimento della pratica. 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore.
        2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.
        3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la corte di appello presso cui il praticante può sostenerne gli esami di procuratore legale.


Articolo 15, 23, 21 commi primo e secondo e 17-bis comma 3 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

          Articolo 15. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
        Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
        Qualora nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente.
        Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.
        Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.
        Nell'ipotesi preveduta nell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.
          Articolo 23. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
        La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis.
        La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

          Articolo 21. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.
        Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

(omissis).

          Articolo 17-bis (omissis). 3. Le prove orali consistono:

                a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

(omissis).


Articolo 22, commi 4 e 6, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

          Articolo 22. (omissis). 4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

(omissis).

        6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.




Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge