XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3998
Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003.
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione
alla professione forense.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della
pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione
legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i
contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla
prossima sessione, il persistere della costante e
significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi
nelle diverse sedi d'esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. (Certificato di compimento della pratica). -
1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo
10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato
dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha
svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di
parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il
certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più
di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il
consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto
accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la
Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini
del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto
dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37".
Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37).
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia
determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le
commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte
d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte
d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha
luogo presso la sede d'istituzione della commissione
esaminatrice.
Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato
previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che
presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente
omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la
composizione delle commissioni d'esame e il numero dei
candidati di ciascuna sede".
Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37).
1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, sono anteposti i seguenti commi:
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il
presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente
della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di
persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste
contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte
d'appello presso la quale è istituita la commissione
esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi
sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a
mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria
appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è
istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma,
riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste
contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente
della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto
ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di
revisione degli elaborati ivi contenuti".
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37).
1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole:
"anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,";
b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti,"
sono inserite le seguenti: "codici commentati,".
Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37).
1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a),
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola:
"ecclesiastico" è sostituita dalla seguente: "comunitario".
Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578).
1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: "Non possono essere designati avvocati che siano
membri dei consigli dell'Ordine";
b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la
parola: "duecentocinquanta" è sostituita dalla seguente:
"trecento".
Articolo 7.
(Norma di copertura).
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di
euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 8.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.