XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3998
Onorevoli Deputati! - L'esame di abilitazione alla
professione forense è da tempo al centro di considerazioni
critiche, che trovano espressione anche in forma di numerose
interrogazioni parlamentari indirizzate all'Amministrazione
della giustizia, con richiesta di adottare iniziative volte a
realizzare una maggiore omogeneità degli esiti, nonchè un
maggiore rigore complessivo della prova d'esame.
I dati statistici indicano che il numero di candidati
promossi è notevolmente elevato (poco meno di 15.000 sono i
nuovi avvocati che ogni anno in Italia fanno il loro ingresso
nella realtà lavorativa), ed inoltre che la provenienza dei
candidati promossi è del tutto disomogenea, posto che talune
sedi funzionano da veri e propri catalizzatori di
"praticanti", con percentuali di candidati promossi
straordinariamente elevate rispetto al numero degli ammessi a
sostenere l'esame.
La situazione esistente, unita alla constatazione degli
esiti poco significativi conseguiti all'invio degli ispettori
ministeriali in ogni sede d'esame, misura adottata in anni
recenti dall'Amministrazione della giustizia al fine di
garantire il corretto svolgimento delle prove, rende ormai
improcrastinabile ed urgente un intervento riformatore
improntato a criteri della massima trasparenza e che, pur
dovendosi collocare nell'ambito del più vasto, necessario ed
impegnativo disegno di riordino delle libere professioni e
dell'accesso alle stesse, consenta di incidere, da subito, su
taluni passaggi dell'attuale struttura dell'esame di
abilitazione forense, in modo tale da anticipare l'opera di
razionalizzazione e di assicurare, in concreto, la trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, corollario
indefettibile del principio di buon andamento e imparzialità
dell'azione amministrativa.
L'urgenza dell'intervento, per decreto-legge, discende
dalla necessità di rendere immediatamente operativa la
modifica di sistema, a partire dal prossimo esame di
abilitazione forense (che, quanto alle prove scritte, avrà
luogo, come di consueto, nel mese di dicembre), la cui
organizzazione da parte dell'Amministrazione competente avrà
inizio nel mese di giugno.
L'ipotesi di riforma delineata nell'articolato, frutto di
consultazione con il Consiglio nazionale forense (CNF), incide
sulla struttura dell'esame attraverso l'introduzione del
meccanismo del "sorteggio", ai fini dell'abbinamento delle
commissioni d'esame ai gruppi di candidati individuati in base
alla certificazione di compiuta pratica.
Si è proceduto inoltre ad apportare modifiche di
"contorno", con riguardo alla normativa che disciplina la
pratica forense, ai testi che possono essere consultati
durante la prova scritta ed alla composizione delle
commissioni, recependo talune richieste del CNF.
Su tale linea si è anche provveduto alla sostituzione, tra
le materie d'esame, del diritto ecclesiastico con quello
comunitario, ritenuto di maggiore utilità nell'esercizio della
professione forense, tenuto conto della accentuata
internazionalizzazione di numerose aree del diritto, da quella
commerciale a quella dei rapporti familiari.
In ordine alla pratica forense, salvaguardata la facoltà
di trasferimento dei praticanti, quale espressione del
principio generale della libertà di circolazione, è previsto
che il certificato di compiuta pratica sia rilasciato dal
consiglio dell'Ordine presso il quale il praticante abbia
compiuto il periodo più lungo della pratica biennale, ovvero,
in caso di parità dei periodi, dal consiglio dell'Ordine
presso il quale la pratica è iniziata, con divieto di rilascio
di un secondo certificato di compiuta pratica.
II senso delle modifiche richieste dal CNF si rinviene
nella volontà di razionalizzare la disciplina della pratica
forense e nel contempo di evitare quanto avviene ormai da anni
(e cioè il trasferimento dei praticanti) nell'ultimo semestre
che precede la conclusione della pratica, al solo fine di
scegliere la sede d'esame, attesa la coincidenza tra sede di
compiuta pratica e sede d'esame.
Con riferimento a tale ultimo dato, il decreto-legge non
modifica il sistema attuale, giacchè la sede d'esame continua
ad essere individuata attraverso il riferimento al luogo di
rilascio del certificato di compiuta pratica, ma, in
conseguenza della modifica della disciplina della pratica
forense, i margini di scelta dei praticanti risultano
sensibilmente ridotti, in quanto il certificato non è
rilasciato dal consiglio dell'Ordine del luogo ove è stata
compiuta la parte finale della pratica, come avviene
attualmente, bensì da quello in cui è stata compiuta la
maggior parte della pratica, quindi per un periodo di oltre un
anno.
In tale modo si rende meno agevole il trasferimento verso
le sedi "di comodo", posto che per realizzare l'effetto voluto
(la scelta della sede d'esame) il trasferimento della sede di
svolgimento della pratica dovrebbe avvenire oltre un anno
prima della conclusione del biennio della pratica stessa;
nondimeno, come è agevole comprendere, non è escluso che il
deplorevole fenomeno abbia a ripetersi.
Diversamente, l'introduzione del sistema del sorteggio ai
fini degli abbinamenti tra commissioni d'esame e candidati
dovrebbe eliminare in radice il fenomeno, attraverso lo
svuotamento di significato del trasferimento di sede ai fini
della compiuta pratica.
Per il resto, il sistema mantiene le caratteristiche di
base e quindi le corti d'appello continuano a rappresentare il
riferimento sia per la individuazione del numero dei candidati
ammessi a sostenere l'esame, che per la formazione delle
commissioni, nel mentre si elimina la coincidenza tra
commissioni esaminatrici e candidati, cosicché, a fini
puramente esemplificativi, la commissione istituita presso la
corte d'appello di Roma procederà ad esaminare i candidati del
distretto di Milano, mentre quella istituita presso la corte
d'appello di Milano esaminerà i candidati di altra corte
d'appello, e così di seguito, fino ad esaurimento degli
abbinamenti.
Per ragioni che attengono alla organizzazione della fase
di svolgimento dell'esame, nonché agli oneri derivanti dalla
modifica del sistema, si è ritenuto di lasciare i candidati
nella propria sede di appartenenza ai fini della effettuazione
delle prove scritte, alle quali presenzierà la commissione
istituita presso la medesima corte d'appello.
All'esito della prova scritta, gli elaborati redatti dai
candidati, inseriti come già attualmente in buste sigillate,
saranno trasferiti tra le corti d'appello abbinate sulla base
del sorteggio.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza
dell'operazione di trasferimento, al minor costo possibile per
l'Amministrazione, è stato previsto l'impiego del Corpo di
polizia penitenziaria, che eseguirà il trasferimento su
richiesta di ciascun presidente di corte d'appello.
Diversamente, per lo svolgimento della prova orale, che si
esaurisce in un solo giorno, saranno i candidati a doversi
recare presso la corte d'appello sede della commissione
esaminatrice. Per tornare all'ipotesi esemplificativa sopra
indicata, le prove orali saranno svolte presso la corte
d'appello di Milano, ove è istituita la commissione
esaminatrice dei candidati del distretto di Roma.
L'elemento di imprevedibilità che si inserisce nella
struttura dell'esame, attraverso il sorteggio degli
abbinamenti commissioni-candidati, pure temperato dalla
necessità di garantire una corrispondenza tra numero di
candidati ammessi per corte d'appello e composizione delle
commissioni (che possono essere costitute da più
sottocommissioni, in ragione del numero dei candidati),
elimina in radice l'utilità dei "trasferimenti di comodo" dei
praticanti, restituendo all'esame la serietà che deve
contraddistinguere l'abilitazione all'esercizio di una
professione che tutela interessi di rilevanza
costituzionale.
Il sorteggio avverrà previo raggruppamento delle sedi
d'esame che risultino sufficientemente omogenee quanto al
numero delle domande di ammissione all'esame, in modo tale che
gli abbinamenti commissione-candidati (oggetto del sorteggio)
garantiscano l'efficienza del sistema.
Il raggruppamento delle sedi secondo il dato oggettivo del
numero di domande di ammissione all'esame risulta necessario
data la composizione mista delle commissioni d'esame
(avvocati, magistrati, professori universitari) ed in
riferimento all'ampiezza di ciascun distretto di corte
d'appello; infatti, non tutte le corti d'appello sono in grado
di esprimere un numero di componenti tale da consentire la
formazione di più sottocommissioni e conseguentemente non sono
possibili abbinamenti indiscriminati tra commissioni e
candidati.
In considerazione della ratio sottesa alla norma che
prevede la formazione delle sottocommissioni, che è quella di
garantire la celerità delle operazioni di revisione degli
elaborati e, successivamente, di esame dei candidati ammessi a
sostenere la prova orale, l'Amministrazione procederà alla
formazione delle sottocommissioni con riferimento alla
commissione esaminatrice e non anche a quella che assiste allo
svolgimento della prova scritta, cosicché, per tornare
all'ipotesi esemplificativa di cui sopra, il numero di
candidati ammessi alla prova scritta nella corte d'appello di
Roma, inciderà sull'ampiezza della commissione istituita
presso la corte d'appello di Milano, che in base al sorteggio
è la commissione esaminatrice dei candidati di Roma, mentre la
commissione istituita presso la corte d'appello di Roma sarà
dimensionata in ragione del numero dei candidati della corte
d'appello che sarà risultata abbinata a Roma, in esito al
sorteggio.
Rimane esclusa dal novero delle sedi di esame considerate
ai fini degli abbinamenti, la sezione distaccata di Bolzano
presso la corte d'appello di Trento, in ragione della
peculiarità della disciplina dettata dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, con riferimento alla composizione della
commissione esaminatrice, in attuazione del principio della
tutela del bilinguismo. A ciò consegue che per questo solo
aspetto il presente decreto non troverà applicazione per i
candidati della sezione distaccata di Bolzano.
Sono state, infine, condivise e recepite le istanze
avanzate dal CNF in ordine alla eliminazione dell'utilizzo dei
codici commentati con la giurisprudenza dal novero degli
strumenti consultabili dai candidati in sede di esame, nonchè
il divieto per i membri dei consigli dell'Ordine di far parte
delle commissioni esaminatrici. Si tratta di misure volte a
conferire all'esame di abilitazione in oggetto maggiore
rigore, garantendo una più elevata qualificazione
professionale e maggiore trasparenza, in linea con l'obiettivo
perseguito dall'Amministrazione della giustizia.
In ottemperanza all'articolo 77 della Costituzione,
l'accluso decreto-legge viene ora presentato al Parlamento ai
fini della sua conversione in legge.