XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3987
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
A. Funzionamento dei COMITES.
A. 1. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di
revisione della legge n. 205 del 1985, istitutiva dei COMITES,
conferma la previsione della istituzione di un Comitato in
ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3000
cittadini italiani.
Attualmente esistono 67 COMITES in Europa, 4 COMITES
nell'Africa Sub-Sahariana, 6 COMITES in Asia e in Oceania, 38
COMITES nelle Americhe e 2 COMITES nei Paesi del Mediterraneo
e del Medioriente, per un totale di 117 Comitati.
A. 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 3, relativi alle funzioni attribuite al
Comitato ai sensi dell'articolo 2, sono erogati nei limiti dei
complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti
unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.
La norma ha quindi un mero valore ricognitivo e non crea
ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto, in sostanza,
dalla legge n. 205 del 1985.
Si riporta la situazione degli stanziamenti previsti per
il 2003 nei capitoli denominati "Contributi ad enti ed altri
organismi - Contributi in denaro ai COMITES":
UPB Capitoli Stanziamenti 2003
15. 1. 2. 3 4040 1.171.325,00
16. 1. 2. 2 4133 858.868,00
17. 1. 2. 2. 4233 26.856,00
18. 1. 2. 2 4333 58.877,00
19. 1. 2. 2 4433 159.069,00
Totale ... 2.274.995,00
A. 3. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, in
relazione alla possibilità per i Comitati di assumere una
seconda unità di personale a contratto, rispetto alla unità
prevista dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205,
come modificato dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1990, n.
172, si segnala che tale previsione deve intendersi come una
autorizzazione al Comitato ad operare, nei rigidi limiti
definiti dal proprio bilancio (al quale partecipa in misura
essenziale, come noto, il contributo di cui all'articolo 3,
commi 2 e seguenti). La norma infatti precisa che tale azione
può essere adottata "compatibilmente con le esigenze di
bilancio".
A. 4. Gli esperti di cui fa cenno l'articolo 12, comma 1,
che possono essere chiamati a far parte delle commissioni di
lavoro istituite al suo interno dal Comitato, non devono certo
intendersi alla stregua degli esperti di cui all'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dei quali sono determinati per legge il contingente e il
compenso. Deve la disposizione in parola intendersi alla
stregua di quanto indicato per le spese di segreteria, ovvero
come azioni facoltative alle quali i diversi Comitati possono
fare ricorso nei limiti dei propri bilanci.
B. Comitato dei presidenti.
L'articolo 6 prevede l'istituzione, in ogni Paese in cui
esiste più di un Comitato degli italiani all'estero, del
Comitato dei presidenti, che si riunisce almeno una volta
all'anno su iniziativa del coordinatore eletto tra i
presidenti membri del predetto Comitato. Il Comitato dei
presidenti si riunisce altresì almeno una volta all'anno su
iniziativa dell'Ambasciata per discutere insieme ai Consoli i
problemi della comunità italiana. Attualmente sono 13 i Paesi
in cui esiste più di un COMITES e precisamente:
Belgio 8, Francia 13, Germania 13, Paesi Bassi 2,
Spagna 2, Svizzera 18, Sud Africa 3, Argentina 9, Brasile 5,
Venezuela 2, Canada 5, Stati Uniti 9, Australia 6.
Occorrerà pertanto prevedere la costituzione di almeno 13
Comitati dei presidenti che si riuniranno almeno 2 volte
all'anno nei Paesi sopra elencati.
Tenuto conto dei due incontri annuali definiti
dall'articolo 6, comma 1 e comma 2, la previsione di spesa in
parola è basata sull'ipotesi di svolgimento di 190 incontri di
lavoro ai quali partecipano i 95 presidenti dei Comitati in
essere alla data odierna, potenzialmente interessati. Si è
ulteriormente ipotizzato, sulla base dell'esperienza maturata
in passato, un costo unitario di circa 1.190 euro per viaggio
a copertura della diaria e delle spese di trasporto. L'importo
risultante è quello indicato di 226.000 euro a partire dal
2004 (considerato che le elezioni dei COMITES si svolgeranno
entro il 31 dicembre 2003); in ragione della
istituzionalizzazione su base annua degli incontri in parola è
stato previsto anche per i successivi esercizi finanziari.
C. Elezioni per il rinnovo dei COMITES.
C.1. Relativamente al procedimento elettorale, si precisa
che l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge, conferma che
i componenti del comitato restano in carica 5 anni.
Essendo stati i COMITES attualmente in carica eletti
ultimamente nel giugno 1997, il loro rinnovo era previsto nel
giugno 2002. L'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, aveva peraltro rinviato tale scadenza,
stabilendo che dette elezioni dovessero aver luogo entro il 30
giugno 2003. Da ultimo il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52,
ha rinviato ulteriormente tale scadenza al 31 dicembre
2003.
C.2. Le elezioni interessano, secondo stime effettuate
sulla base dei dati disponibili al 1^ gennaio 2002, n.
2.873.980 connazionali elettori residenti nei seguenti
Paesi:
PAESI ELETTORI
Europa:
Belgio ................................ 226.817
Danimarca ............................. 3.181
Francia ............................... 325.907
Germania .............................. 538.840
Grecia ................................ 7.491
Lussemburgo ........................... 18.214
Principato di Monaco .................. 6.891
Paesi Bassi ........................... 25.651
Spagna ................................ 32.302
Svezia ................................ 5.813
Svizzera .............................. 419.302
1.606.409
America Centrale e Meridionale:
Argentina ............................. 550.910
Brasile ............................... 255.170
Cile .................................. 32.652
Colombia .............................. 9.215
Messico ............................... 4.297
Perù .................................. 22.094
Uruguay ............................... 53.337
Venezuela ............................. 118.279
1.045.954
America Settentrionale:
Stati Uniti d'America .................... 190.250
190.250
Africa:
Sud Africa ............................... 31.367
31.367
Totale ... 2.873.980
Le spese che si prevede di sostenere in Italia e
all'estero per il rinnovo dei Comitati ammontano a euro
13.223.928, come da elenco allegato.
In particolare, l'importo per le spese di pubblicità di
cui all'articolo 15, comma 2, è stato quantificato in euro
1.675.371 sulla base dell'esperienza maturata nel passato, in
specie in occasione della precedente consultazione del
1997.
La spesa prevista dall'articolo 19, comma 1, di 516.457
euro per la costituzione dei seggi elettorali è relativo agli
oneri per fitto dei locali, oneri accessori, attività
informativa, valutati alla luce delle spese storiche
affrontate in occasione della precedente consultazione.
Per quanto concerne le diarie da accordare ai presidenti
e segretari di seggi in occasione del rinnovo dei Comitati di
cui all'articolo 19, comma 5, l'onere è stato previsto per un
importo complessivo di 775.000 euro, importo calcolato in base
ai compensi definiti con decreto dal Ministro dell'economia e
delle finanze in occasione delle consultazioni elettorali,
moltiplicando tali importi per il numero di seggi
preventivati, sulla base di quanto disposto dell'articolo 19,
comma 1, del disegno di legge.
Le spese postali relative all'invio del materiale
elettorale e della ricezione da parte dei connazionali delle
schede votate di cui all'articolo 17 si sono basate sul dato
di 2.873.980 elettori residenti, recensiti negli attuali
elenchi elettorali; ipotizzando quindi un costo medio di 1,45
euro per invio postale raccomandato (costo così ritenuto in
seguito ad una indagine condotta presso le sedi all'estero),
l'importo in parola - 8.449.501 euro - è la risultante di 1,47
euro x 2 invii x 2.873.980 elettori.
C.3. Tali spese presentano, rispetto al fabbisogno
occorso per le precedenti elezioni, un incremento di circa il
40 per cento dovuto alla adozione del sistema del voto per
corrispondenza conformemente ai princìpi e alle modalità di
esercizio del voto definite all'articolo 12 della legge n. 459
del 2001, cui è improntato il disegno di legge.
Il disposto dell'articolo 19, infatti, da un lato
consente di ridurre il numero dei seggi da 1.400 a 450,
applicando i criteri già adottati dalla legge 27 dicembre
2001, n. 459, che all'articolo 13 permette la costituzione di
seggi ogni 5.000 e non ogni 2.000 elettori, dall'altro però,
introducendo il principio del voto per corrispondenza,
prevede, sia pure indirettamente, l'uso della posta ordinaria
o di quella raccomandata, a seconda dell'affidabilità dei
servizi postali locali, per l'invio del plico contenente il
materiale elettorale, ivi compresa la busta pre-affrancata per
la restituzione delle schede votate.
C.4. L'importo relativo all'effettivo fabbisogno per il
rinnovo dei COMITES è pertanto di 13.223.928 euro: si ricorda
che per tale fabbisogno una somma di 5 Meuro è stata già
assegnata dalla legge di bilancio 2003 alla unità previsionale
di base 11.1.1.0 , cap. 3081 (spese per l'elezione dei
COMITES).
ELENCO DELLE SPESE PREVISTE PER LE ELEZIONI
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER IL 2003
Spese di pubblicità (stampa, radio e TV locali)
(articolo 15, comma 2)............... 1.675.371
Predisposizione in loco del materiale elettorale non
fornito dal Ministero degli affari esteri
(articolo 17)........................... 1.032.914
Predisposizione del materiale elettorale previsto dalla
normativa ed inviato dal Ministero degli affari esteri
(articolo 17)........................... 258.228
Spedizione all'estero del materiale
(articolo 17)........................... 516.457
Spese postali per l'invio del plico contenente il
materiale elettorale, ivi compresa la busta pre-affrancata
per la restituzione delle schede votate
(articolo 17)........................... 8.449.501
Fitto dei locali, oneri accessori, attività informativa
(articolo 19, comma 1).................. 516.457
Competenze spettanti ai presidenti dei seggi, agli scrutatori
ed ai segretari (articolo 19, comma 5) 775.000
Totale ... 13.223.928
... (omissi) ...