XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3987
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani
all'estero).
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno
tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di
seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato è l'organo di rappresentanza democratica
degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico
- consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni
della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti
nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di
origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su
richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno
della medesima circoscrizione consolare. Il decreto
ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana
informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del
tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le
autorità consolari, può rappresentare istanze della
collettività italiana residente nella circoscrizione consolare
alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle
questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende
partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità
locali sulle questioni di interesse della comunità
rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai
rapporti tra Stati.
Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato).
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche,
individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile
della propria comunità e concorre a definire il quadro
programmatico degli interventi italiani nel Paese in cui
opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in
collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con
le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati
operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune
iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e
culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei
giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità
italiana residente nella circoscrizione.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità
consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di
informazioni circa le attività promosse nell'ambito della
circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni,
dalle province autonome e dagli altri enti territoriali
italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni
congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici,
ritenuti di particolare importanza per la comunità
italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario,
al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani
nella società locale e di mantenere i loro legami con la
realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la
diffusione della storia, della tradizione e della lingua
italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla
difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani
dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorità consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione
delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede
a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il
Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme
dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che
danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei
limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità
consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli
interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività
svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione
annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di
cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità
consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma
1;
f) formula proposte e raccomandazioni all'autorità
consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in
fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione
annuale;
g) esprime parere obbligatorio sulle documentate
richieste di contributo che enti e organismi associativi, che
svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e
ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio sui contributi
accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di
informazione.
5. L'autorità consolare ed il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali della
attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della
normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che
disciplina la propria organizzazione e le modalità di
funzionamento.
Art. 3.
(Bilancio del Comitato).
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e
all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero
degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre
amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove
hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni
varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma
1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo
scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del
Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale
di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al
Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare,
entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle
spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno
successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine
della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo,
certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati
dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori
del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli
affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del
Comitato, per il tramite dell'autorità consolare
competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i
finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre
dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad
assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri
che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della
consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione
territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà
socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione
amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei
finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e
dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della
competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato,
tutta la documentazione contabile e amministrativa è
consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa
dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
Art. 4.
(Sede e segreteria).
1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il
reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico
gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi
di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare
le due unità e che è assunto con contratto di lavoro
subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Art. 5.
(Composizione del Comitato).
1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità
fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per
quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini
della determinazione del numero dei membri, la consistenza
delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare e candidati in una delle liste
presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e in possesso dei requisiti per essere candidati alle
consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è
ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.
Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste,
il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire
anche una rappresentanza di donne, nonché di giovani di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano
che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a
contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e
i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili
gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori
di attività scolastiche che operano nel territorio del
Comitato e i componenti dei comitati per l'assistenza che
ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è
assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti
sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione
locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante
appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato,
senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono,
altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo
esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n.
368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti
nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le
convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
Art. 6.
(Comitato dei presidenti).
1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è
istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il
presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante
membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si
riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati
senza diritto di voto i membri del CGIE e i rappresentanti nel
Parlamento italiano residenti nella ripartizione elettorale.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore
eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una
riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la
partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE, dei
presidenti dei Comitati e dei rappresentanti nel Parlamento
italiano residenti nella ripartizione elettorale, per
discutere i problemi della comunità italiana.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri
dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico
dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 226.000 euro.
Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana).
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per
cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in
misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato
eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare
da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte
nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del
Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un
numero di cittadini stranieri di origine italiana
complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da
cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a
scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo
rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno
dei voti del Comitato. A tale elezione si procede
successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma
1.
Art. 8.
(Durata in carica e decadenza
dei componenti).
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni
e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati
consecutivi.
2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia,
per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza
del mandato non coincide con quella della generalità dei
Comitati, la durata in carica di tali componenti non può
protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei
Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del
presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o
decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti
della lista cui appartengono. La mancata partecipazione
immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive
comporta la decadenza dalla carica. E', altresì, motivo di
decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento
della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era
stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che
indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di
scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo
scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute
consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per
gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione,
non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue
funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare,
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza
del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.
Art. 9.
(Validità delle deliberazioni).
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente
legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a
maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del
presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Art. 10.
(Poteri e funzioni del presidente).
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun
candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva
è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del
Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di
voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con
quello delle preferenze riportate individualmente.
2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei
riguardi del presidente, essa è sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, e deve
indicare contestualmente una candidatura alternativa per la
presidenza tra i componenti eletti del Comitato. Tale mozione
è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del
Comitato successiva a quella in cui è stata presentata e
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti di cui al citato articolo 5, comma 1. In caso di
approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra
immediatamente al presidente revocato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il
presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli
convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e
quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi
componenti, ovvero l'autorità consolare.
4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile
con quella di componente del CGIE.
Art. 11.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo).
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero
di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per
tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di
preferenze non superiore a due terzi del numero di membri
dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo
presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri
dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero,
in caso di parità di voti, dal membro più anziano come
componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal
più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera
secondo le sue direttive.
Art. 12.
(Commissioni di lavoro).
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di
lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte
esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di
bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un
membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il
capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante,
appositamente delegato.
Art. 13.
(Elettorato attivo).
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione
consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
Art. 14.
(Sistema elettorale).
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e
segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La
modalità del voto è per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste
dagli articoli 21 e 22.
Art. 15.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni
sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi
prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso
di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro
trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della
collettività italiana mediante affissione all'albo consolare,
circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di
informazione.
3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione
dell'elezione possono essere presentate le liste dei
candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore
a cento per le collettività composte da un numero di cittadini
italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle
composte da un numero di cittadini italiani superiore a
cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista
sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di
1.675.371 euro.
Art. 16.
(Comitato elettorale circoscrizionale).
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito
ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari,
presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante,
che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti
dal regolamento di cui all'articolo 26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è
costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o
da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i
candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono
nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della
circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su
designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni
degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le
modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito
di controllare la validità delle firme e delle liste
presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i
presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di
coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale
sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso
di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 17.
(Stampa ed invio del materiale elettorale).
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli
affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del
materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e
provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con
la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in
ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui
all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale,
la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico
contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità
per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di
più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno
ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3
possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare;
questi, all'elettore che si presenta personalmente, può
rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro
certificato elettorale munito di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda
o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella
busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di
voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la
data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le
contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le
buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24
del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono
all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di
cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto
apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari
esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 10.257.100 euro.
Art. 18.
(Espressione del voto).
1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul
rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei
candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero
di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da
eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero
sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda
o se presenta segni di riconoscimento dell'identità
dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno
tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con
l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia
stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con
l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad
una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
Art. 19.
(Costituzione dei seggi elettorali).
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio
elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella
circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci
giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi
elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del
seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente;
funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori.
Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal
segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a
quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non
candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal
comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle
designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in
mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto
dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore
uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori
spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 del presente articolo
è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 516.457 euro e di
775.000 euro.
Art. 20.
(Operazioni di scrutinio).
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale
circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate
dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o
controverso, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al
riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i
reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti
stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il
comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le
schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da
questo dichiarate nulle o annullate.
Art. 21.
(Ripartizione dei seggi).
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti
validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i
voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che
hanno riportato i maggiori resti.
Art. 22.
(Proclamazione degli eletti).
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei
risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli
eletti e alla redazione del verbale delle operazioni
elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del
comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni di voto è data con le stesse modalità previste
dall'articolo 15, comma 2.
Art. 23.
(Comitati non elettivi. Contributi).
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle
elezioni dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e
composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati
dalla autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE
residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella
circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove
risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire
Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono
composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti
della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio
presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati
eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei
competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai
sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.
Art. 24.
(Soluzione delle controversie).
1. Per la soluzione delle controversie relative
all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente
legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente
del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta
giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità
consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del
CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
Art. 25.
(Disposizione transitoria).
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino alla indizione
delle prossime elezioni.
Art. 26.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono emanate le norme di
attuazione della presente legge.
Art. 27.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a
7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 2.274.995 euro a
decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio
1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri
derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono
determinati con la legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui
le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 28.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e
successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.