XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3987
Onorevoli Deputati! - Nel solco del noto dibattito
relativo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero, la legge 8 maggio 1985, n. 205,
ha istituito i primi organismi di rappresentanza elettiva dei
cittadini italiani residenti all'estero: questi presero
dapprima il nome di Comitati dell'emigrazione italiana
(COEMIT), poi definiti Comitati degli italiani all'estero
(COMITES). Si tratta di organi di rappresentanza di base che
vengono istituiti presso ciascun ufficio consolare nella cui
circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani. I
membri di tali organi sono cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, vengono eletti ogni cinque anni e sono
rieleggibili.
Successivamente, la legge 6 novembre 1989, n. 368, ha
istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero
(CGIE). Si tratta di un organo consultivo del Governo e del
Parlamento, "organismo di rappresentanza delle comunità
italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in
essere politiche che interessano le comunità italiane
all'estero". Viene eletto per la maggior parte (65 membri su
94) con un sistema di secondo grado dai rappresentanti dei
COMITES, eletti a suffragio universale dai cittadini residenti
all'estero; per altra parte (29 membri) con decreto di nomina
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
COMITES e CGIE sono stati dunque, per oltre quindici anni,
gli organismi atti a rappresentare gli italiani all'estero,
senza per questo comprimere il ruolo del Parlamento nazionale,
alla cui formazione già partecipavano numerosi i cittadini
italiani che in occasione delle elezioni facevano ritorno e
che, indipendentemente da tale fenomeno, si è sempre fatto
interprete degli interessi delle collettività residenti
all'estero.
Già però nell'XI legislatura - allorché il Governo in data
15 luglio 1993 presentò un disegno di legge costituzionale di
revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione -
venivano poste le basi per la realizzazione dell'esercizio del
diritto di voto per l'elezione delle Camere da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero. La riforma attraversò
così la XIII e la XIV legislatura. Dapprima, con le leggi
costituzionali 17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio 2001, n. 1,
sono stati modificati gli articoli 48, 56 e 57 della
Costituzione con l'istituzione di una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere e con l'assegnazione di dodici
seggi per la Camera dei deputati e sei per il Senato della
Repubblica, con conseguente riduzione del numero degli eletti
nelle circoscrizioni nazionali.
Infine, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero", ha dato attuazione al dettato
dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che demanda
alla legge lo stabilire requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Il
regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 è stato
approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28
marzo 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104).
Ulteriore elemento di recente novità è la possibilità
accordata, con una direttiva, a tutti i connazionali residenti
nell'Unione europea di partecipare all'elezione dei
rappresentanti degli organismi locali: elemento di forte
partecipazione, di migliore integrazione e forte strumento di
rappresentanza degli interessi di una parte numericamente
rilevante dei connazionali residenti all'estero.
Il disegno di legge che qui si presenta intende apportare
alcune limitate modifiche all'impianto normativo della legge
n. 205 del 1985, ritenute necessarie dall'esame della gestione
di tali istituti dalla loro istituzione ad oggi, nonché
adattare alle sopra ricordate modifiche legislative l'istituto
dei COMITES.
Il disegno di legge che si propone è ispirato dal testo
approvato il 21 marzo 2002 dall'Assemblea generale del
Consiglio generale degli italiani all'estero, che a sua volta
ha ripreso il testo approvato nella scorsa legislatura dalla
Camera dei deputati, nella seduta del 17 gennaio 2001 (Atto
Camera n. 2997-B), il cui iter però non si concluse per
la fine della legislatura.
L'articolo 1 del disegno di legge definisce (comma 2) i
COMITES ("Il Comitato è l'organo di rappresentanza democratica
degli italiani nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari"), definizione del tutto assente nella
legge precedente, che ora riconosce esplicitamente ai COMITES
la natura di ente pubblico di natura elettiva e definisce una
funzione di collaborazione e di scambio positivo con le
autorità consolari. Il Comitato, previa intesa con le autorità
consolari, può rappresentare istanze della collettività
italiana residente nella circoscrizione consolare alle
autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle
questioni che attengono ai rapporti tra gli Stati (comma 4).
Proprio al fine di rendere il Comitato cerniera delle attività
che riguardano l'integrazione politico-istituzionale degli
italiani residenti all'estero, l'articolo 2 ne definisce
dettagliatamente compiti e funzioni, prevedendo l'espressione
di pareri, la redazione di una relazione annuale sulle
attività svolte, la formulazione di proposte e di
raccomandazioni, il tutto in stretta osmosi con le autorità
consolari.
Restano ferme, e non poteva essere altrimenti, le
competenze specifiche di rappresentanza istituzionale degli
interessi dei connazionali nei confronti delle locali
autorità, incardinate dal diritto internazionale sulle
rappresentanze diplomatiche e consolari, legate, come noto, da
una catena gerarchica con gli organi di governo.
Un'altra novità consiste nella base anagrafica per
l'istituzione, la composizione e l'elezione dei COMITES, che
si fonda sull'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (articolo 1, comma 1;
articolo 5, comma 1; articolo 13, comma 1, del disegno di
legge). Il legislatore, nel disciplinare il voto per
corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, ha
previsto infatti l'unificazione delle due banche dati
attualmente esistenti - gli schedari consolari e l'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) - in un unico
elenco aggiornato dei medesimi cittadini ai fini della
predisposizione delle liste elettorali. E' pertanto evidente
che la base elettorale utilizzata per eleggere i COMITES non
possa differire da quella prevista per i rappresentanti al
Parlamento nazionale. Una norma transitoria prevede tuttavia
che i Comitati esistenti alla data di entrata in vigore della
nuova legge rimangano in carica fino all'indizione delle
prossime elezioni (articolo 25).
Altre norme concernono il bilancio del Comitato (articolo
3), la sede e la segreteria (articolo 4), il Comitato dei
presidenti (articolo 6, al quale è previsto partecipino i
rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nella
ripartizione elettorale), i membri stranieri di origine
italiana (articolo 7), i poteri e le funzioni del presidente
(articolo 10), i poteri e le funzioni dell'esecutivo (articolo
11).
Una serie di norme elettorali introducono anche per i
COMITES il principio del voto per corrispondenza, mutuando le
disposizioni, ove applicabili, della legge n. 459 del 2001.
Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, adottato dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2003, ha
rinviato la scadenza prevista per le elezioni dei COMITES dal
30 giugno 2003 al 31 dicembre 2003. A tale appuntamento si
dovrà pervenire con la nuova legge e con la modalità del voto
per corrispondenza; di qui l'urgenza che il provvedimento
percorra il suo iter parlamentare.