XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3987




        Onorevoli Deputati! - Nel solco del noto dibattito relativo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, la legge 8 maggio 1985, n. 205, ha istituito i primi organismi di rappresentanza elettiva dei cittadini italiani residenti all'estero: questi presero dapprima il nome di Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT), poi definiti Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Si tratta di organi di rappresentanza di base che vengono istituiti presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani. I membri di tali organi sono cittadini italiani residenti nella circoscrizione, vengono eletti ogni cinque anni e sono rieleggibili.
        Successivamente, la legge 6 novembre 1989, n. 368, ha istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Si tratta di un organo consultivo del Governo e del Parlamento, "organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero". Viene eletto per la maggior parte (65 membri su 94) con un sistema di secondo grado dai rappresentanti dei COMITES, eletti a suffragio universale dai cittadini residenti all'estero; per altra parte (29 membri) con decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.
        COMITES e CGIE sono stati dunque, per oltre quindici anni, gli organismi atti a rappresentare gli italiani all'estero, senza per questo comprimere il ruolo del Parlamento nazionale, alla cui formazione già partecipavano numerosi i cittadini italiani che in occasione delle elezioni facevano ritorno e che, indipendentemente da tale fenomeno, si è sempre fatto interprete degli interessi delle collettività residenti all'estero.
        Già però nell'XI legislatura - allorché il Governo in data 15 luglio 1993 presentò un disegno di legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione - venivano poste le basi per la realizzazione dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione delle Camere da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. La riforma attraversò così la XIII e la XIV legislatura. Dapprima, con le leggi costituzionali 17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio 2001, n. 1, sono stati modificati gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione con l'istituzione di una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere e con l'assegnazione di dodici seggi per la Camera dei deputati e sei per il Senato della Repubblica, con conseguente riduzione del numero degli eletti nelle circoscrizioni nazionali.
        Infine, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", ha dato attuazione al dettato dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge lo stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).
        Ulteriore elemento di recente novità è la possibilità accordata, con una direttiva, a tutti i connazionali residenti nell'Unione europea di partecipare all'elezione dei rappresentanti degli organismi locali: elemento di forte partecipazione, di migliore integrazione e forte strumento di rappresentanza degli interessi di una parte numericamente rilevante dei connazionali residenti all'estero.
        Il disegno di legge che qui si presenta intende apportare alcune limitate modifiche all'impianto normativo della legge n. 205 del 1985, ritenute necessarie dall'esame della gestione di tali istituti dalla loro istituzione ad oggi, nonché adattare alle sopra ricordate modifiche legislative l'istituto dei COMITES.
        Il disegno di legge che si propone è ispirato dal testo approvato il 21 marzo 2002 dall'Assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, che a sua volta ha ripreso il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, nella seduta del 17 gennaio 2001 (Atto Camera n. 2997-B), il cui iter però non si concluse per la fine della legislatura.
        L'articolo 1 del disegno di legge definisce (comma 2) i COMITES ("Il Comitato è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari"), definizione del tutto assente nella legge precedente, che ora riconosce esplicitamente ai COMITES la natura di ente pubblico di natura elettiva e definisce una funzione di collaborazione e di scambio positivo con le autorità consolari. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra gli Stati (comma 4). Proprio al fine di rendere il Comitato cerniera delle attività che riguardano l'integrazione politico-istituzionale degli italiani residenti all'estero, l'articolo 2 ne definisce dettagliatamente compiti e funzioni, prevedendo l'espressione di pareri, la redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, la formulazione di proposte e di raccomandazioni, il tutto in stretta osmosi con le autorità consolari.
        Restano ferme, e non poteva essere altrimenti, le competenze specifiche di rappresentanza istituzionale degli interessi dei connazionali nei confronti delle locali autorità, incardinate dal diritto internazionale sulle rappresentanze diplomatiche e consolari, legate, come noto, da una catena gerarchica con gli organi di governo.
        Un'altra novità consiste nella base anagrafica per l'istituzione, la composizione e l'elezione dei COMITES, che si fonda sull'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (articolo 1, comma 1; articolo 5, comma 1; articolo 13, comma 1, del disegno di legge). Il legislatore, nel disciplinare il voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, ha previsto infatti l'unificazione delle due banche dati attualmente esistenti - gli schedari consolari e l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) - in un unico elenco aggiornato dei medesimi cittadini ai fini della predisposizione delle liste elettorali. E' pertanto evidente che la base elettorale utilizzata per eleggere i COMITES non possa differire da quella prevista per i rappresentanti al Parlamento nazionale. Una norma transitoria prevede tuttavia che i Comitati esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge rimangano in carica fino all'indizione delle prossime elezioni (articolo 25).
        Altre norme concernono il bilancio del Comitato (articolo 3), la sede e la segreteria (articolo 4), il Comitato dei presidenti (articolo 6, al quale è previsto partecipino i rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nella ripartizione elettorale), i membri stranieri di origine italiana (articolo 7), i poteri e le funzioni del presidente (articolo 10), i poteri e le funzioni dell'esecutivo (articolo 11).
        Una serie di norme elettorali introducono anche per i COMITES il principio del voto per corrispondenza, mutuando le disposizioni, ove applicabili, della legge n. 459 del 2001.
        Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2003, ha rinviato la scadenza prevista per le elezioni dei COMITES dal 30 giugno 2003 al 31 dicembre 2003. A tale appuntamento si dovrà pervenire con la nuova legge e con la modalità del voto per corrispondenza; di qui l'urgenza che il provvedimento percorra il suo iter parlamentare.




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