XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3961
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il decreto-legge non comporta maggiori oneri a carico
delle finanze dello Stato in quanto i controlli sanitari
prescritti dall'articolo 1, comma 1, sono esperibili
attraverso i normali compiti propri dei competenti uffici
periferici del Ministero della salute nell'ambito delle misure
di profilassi internazionale, cui è possibile far fronte con
gli ordinari capitoli di bilancio che supportano l'attività di
tali uffici.
Le previsioni dell'articolo 2, dal canto loro,
afferiscono a compiti di controllo di qualità demandati in via
ordinaria all'Istituto superiore di sanità.
Tuttavia, gli eventuali oneri ulteriori connessi
all'espletamento dei controlli sanitari previsti dall'
articolo 1 o conseguenti al loro esito, in quanto risultino
aggiuntivi rispetto all' ordinaria incidenza di spesa dei
compiti d'istituto di detti uffici ministeriali periferici,
potranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n.3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.106 del 9 maggio 2003, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n.3275 del 28 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo
2003, come modificato e integrato dall'articolo 11, comma 2,
dell'ordinanza n.3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2003, per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione
internazionale.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte
sulla legislazione vigente e con l'ordinamento
comunitario.
Il decreto-legge non apporta variazioni di ordine
sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun
problema di compatibilità con l'ordinamento interno, ponendosi
come fonte normativa attuativa delle riserve di legge di cui
all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, né con
l'ordinamento comunitario.
B) Analisi delle compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.
Il decreto-legge non incide sulla potestà legislativa
delle regioni, costituendo anche strumento per l'applicazione
delle necessarie misure di profilassi interregionale, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della
Costituzione.
C) Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
Non si rilevano nel testo definizioni normative che non
siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti
normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche
con riguardo alla loro individuazione.
La tecnica normativa usata per introdurre le nuove
disposizioni è quella della normazione diretta.
D) Individuazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali
giudizi di costituzionalità in corso.
Non sono stati rilevati giudizi di costituzionalità nelle
materia oggetto del presente decreto-legge.
E) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento.
Non risultano progetti di legge in itinere vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Il decreto-legge disciplina tre distinti aspetti,
strettamente connessi alle peculiari esigenze di sorveglianza
sanitaria e di attuazione delle indispensabili misure di
profilassi, nell'emergenza legata all'epidemia in atto
derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).
L'uno riguarda la statuizione dell'obbligo di sottoporsi,
presso i competenti Uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, ai necessari controlli clinico-diagnostici
comprendenti, a giudizio del medico, la misurazione della
temperatura ed altre valutazioni o informazioni mediche e
amministrative, e ha per destinatari diretti tutti i
passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette,
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i
sanitari ed il personale comunque addetto ai medesimi Uffici,
cui spetta il compito di assicurare l'organizzazione e
l'espletamento, a tale fine, del servizio ordinariamente
svolto.
Il secondo aspetto concerne l'esigenza di promuovere
quando da detti controlli sanitari sia stata accertata una
sintomatologia sospetta per SARS, l'applicazione delle
procedure di isolamento e di profilassi prescritte, per le
malattie sottoposte a regolamento, dal regolamento sanitario
internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, come
modificato dal regolamento addizionale adottato a Ginevra il
23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9
febbraio 1982, n. 106. Esso ha come destinatari diretti i
responsabili degli Uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera e come destinatari indiretti - in quanto dai primi
ufficialmente informati ed investiti dei conseguenti
adempimenti sanitari in sede ospedaliera o per l'ambito
territoriale di competenza - i dirigenti medici delle
strutture del Servizio sanitario nazionale di volta in volta
interessate.
Il terzo aspetto riguarda l'obbligatoria, preventiva
"validazione" dei test da usare a scopo diagnostico per
la SARS attraverso rigorose procedure di controllo di qualità
demandate all'Istituto superiore di sanità, quale organo
tecnico-scientifico indipendente del Servizio sanitario
nazionale. Esso ha come destinatari diretti i responsabili dei
laboratori pubblici o privati interessati alla messa a punto
di tali test per l'accertamento diagnostico dei casi di
SARS, cui viene imposto l'onere di subordinarne l'impiego da
parte delle strutture pubbliche ovvero la distribuzione a fini
commerciali, per il successivo impiego come presidio
diagnostico, alla preventiva "validazione" da parte
dell'Istituto superiore di sanità; quest'ultimo, a propria
volta, è identificabile come destinatario indiretto, quale
organismo pubblico tecnico-scientifico cui è istituzionalmente
demandata tale attività di preventiva "validazione"
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo delle prescrizioni relative al primo aspetto è
quello di prevenire o di circoscrivere al massimo i rischi di
diffusione del contagio, e quindi dell'epidemia legata alla
SARS, attuando appunto tali controlli e accertamenti sanitari
mirati nei confronti dei passeggeri provenienti in aereo dalle
aree infette.
Il secondo aspetto è preordinato alla tempestiva
adozione, a evidenti fini cautelari, ogni qual volta dovesse
venire accertata da detti controlli sanitari sistematici sulle
persone in base alla provenienza una sintomatologia sospetta
per SARS, delle procedure e delle misure di profilassi
imposte, per malattie infettive sottoposte a regolamento, dal
regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25
luglio 1969, come modificato dal regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso
esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106.
Con il terzo aspetto, infine, si intende assicurare la
sicura disponibilità di test clinico-diagnostici, per
l'accertamento dei casi di SARS, ad un tempo rapidi,
qualificati e affidabili, in quanto soggetti al preventivo
riscontro ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.
Risultato atteso, nel complesso, dai tre obiettivi è
quello di una rigorosa prevenzione di ogni possibile rischio
del diffondersi dell'epidemia della SARS nel nostro Paese,
assicurando nel contempo la disponibilità dei presidi sanitari
e diagnostici più idonei a garantire una sicura
identificazione dei relativi casi.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto-legge non muta l'assetto organizzativo degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute che con il proprio personale adempiono
all'obbligo previsto dalla emananda normativa, né incide sulla
organizzazione dell'Istituto superiore di sanità il cui
compito istituzionale è quello, tra l'altro, di svolgere
controlli di qualità sui presidi diagnostici (test di
laboratorio).