XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3961




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge intende introdurre alcune disposizioni urgenti che si ritengono essenziali per una più adeguata e tempestiva adozione degli adempimenti finalizzati a contrastare l'epidemia collegata alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).
        L'articolo 1, in attuazione della riserva di legge prevista dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni che conferiscono al Ministro della salute e al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, prescrive formalmente, nei confronti dei soggetti provenienti dalle aree infette, per la durata dello stato di emergenza sanitaria conseguente all' epidemia della SARS, l'obbligo di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai controlli sanitari, necessari a giudizio del medico, comprendenti la misurazione della temperatura ed altre eventuali valutazioni clinico-diagnostiche, nonché informazioni amministrative.
        In tale ambito ed agli stessi, urgenti fini di profilassi, in presenza di una sintomatologia sospetta per SARS, secondo le definizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), viene richiamata l'obbligatoria adozione delle vigenti prescrizioni in materia di "quarantena" sanitaria.
        Con l'articolo 2 viene affrontato il problema della sicura disponibilità di saggi clinico-diagnostici rapidi e affidabili per il controllo della SARS, di particolare rilevanza per un Paese, come l'Italia, in cui fino ad oggi la prevalenza dei possibili casi di tale sindrome è bassa, trattandosi di sporadici casi importati.
        Considerato che, per le peculiarità della SARS in termini di nuova eziologia virale ad alta trasmissibilità, la straordinaria rilevanza assunta in ambito mondiale dalla relativa epidemia rende necessario assicurare, in tale senso, la disponibilità dei presìdi diagnostici più qualificati ed efficienti, si ritiene indispensabile prescrivere che i "test" da usare a scopo diagnostico per la SARS siano sottoposti a preventiva "validazione", attraverso le rigorose procedure di controllo di qualità demandate in via ordinaria all'Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico indipendente operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.




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Testo del decreto legge