XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3961
Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2003
Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria
acuta severa (SARS)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome
respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto
dell'assenza di specifici medicinali o vaccino,
raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da
adottare per la rapida identificazione dei casi e la
appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare
all'isolamento dei soggetti sospetti ad alla gestione dei
contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile
ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante
dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Controlli sanitari)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per la durata dello stato di emergenza conseguente
all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è
fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle
aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario
comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della
temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e
amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per
sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le
definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità,
trovano applicazione le procedure previste dal regolamento
sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969,
modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il
23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9
febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a
regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Articolo 2.
(Validazione test e controlli sanitari).
1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per
la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati
dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.