XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3918
RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'Agenzia mondiale antidoping è una fondazione con sede a
Montreal (Canada) istituita dal Comitato olimpico
internazionale (CIO) il 10 dicembre 1999, con lo scopo di
promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello
sport, in collaborazione con le organizzazioni
intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei Paesi
aderenti.
Dal 1^ gennaio 2002, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia, nonché alla realizzazione delle attività di
contrasto al doping e di ricerca sulle sostanze dopanti,
provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per
cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO.
L'Europa contribuisce con il 47,5 per cento, pari a
4.037.500 dollari, della quota spettante ai Governi. L'Italia,
che peraltro è presente con un proprio delegato nel
Foundation Board, deve contribuire nella misura del 5,94
per cento circa del budget dell'Agenzia, ovvero
504.978 dollari.
Il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge
autorizza il Governo italiano al pagamento del contributo
all'Agenzia mondiale antidoping.
Il contributo a regime è stato calcolato tenendo conto
del cambio di valuta alla data di presentazione del disegno di
legge (stabilito in parità dollaro USA-euro), mentre per il
2003 lo stesso importo è previsto in misura doppia, perché
occorre erogare anche il contributo relativo al 2002.
Per quell'anno, infatti, l'Italia è l'unico tra i grandi
Paesi, che non ha ancora provveduto al versamento del
contributo.
Pertanto valutato il contributo annuo in 505.000 euro si
ha:
anno 2003: contributo anni 2002 e 2003 = 505.000 euro x
2 = 1.010.000 euro;
anno 2004 e successivi: contributo anni 2004 e
successivi = 505.000 euro.