XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3918




RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'Agenzia mondiale antidoping è una fondazione con sede a Montreal (Canada) istituita dal Comitato olimpico internazionale (CIO) il 10 dicembre 1999, con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei Paesi aderenti.
          Dal 1^ gennaio 2002, alle spese di funzionamento dell'Agenzia, nonché alla realizzazione delle attività di contrasto al doping e di ricerca sulle sostanze dopanti, provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO.
          L'Europa contribuisce con il 47,5 per cento, pari a 4.037.500 dollari, della quota spettante ai Governi. L'Italia, che peraltro è presente con un proprio delegato nel Foundation Board, deve contribuire nella misura del 5,94 per cento circa del budget dell'Agenzia, ovvero 504.978 dollari.
        Il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge autorizza il Governo italiano al pagamento del contributo all'Agenzia mondiale antidoping.
          Il contributo a regime è stato calcolato tenendo conto del cambio di valuta alla data di presentazione del disegno di legge (stabilito in parità dollaro USA-euro), mentre per il 2003 lo stesso importo è previsto in misura doppia, perché occorre erogare anche il contributo relativo al 2002.
          Per quell'anno, infatti, l'Italia è l'unico tra i grandi Paesi, che non ha ancora provveduto al versamento del contributo.
        Pertanto valutato il contributo annuo in 505.000 euro si ha:

              anno 2003: contributo anni 2002 e 2003 = 505.000 euro x 2 = 1.010.000 euro;

              anno 2004 e successivi: contributo anni 2004 e successivi = 505.000 euro.




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