XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3918




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attivitā culturali č autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale "Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)", organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in 1.010.000 euro per l'anno 2003 e 505.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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