XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3918
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al
doping il Ministero per i beni e le attivitā culturali č
autorizzato al pagamento del contributo annuale alla
fondazione internazionale "Agenzia mondiale antidoping
(WADA-AMA)", organizzazione non governativa costituita dal
Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal
(Canada).
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1
valutato in 1.010.000 euro per l'anno 2003 e 505.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.