XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3826




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).

          
I programmi di assistenza e di integrazione sociale
disciplinati dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono finanziati
nei limiti delle risorse disponibili, attualmente pari a 5,16
milioni di euro annui, sulla base dei criteri e delle modalita
definiti dal decreto del Ministro per le pari opportunità 23
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
291 del 13 dicembre 1999. In particolare, tale decreto
individua due tipologie di programmi ammissibili ai
finanziamenti: azioni di sistema e programmi di protezione
sociale. Con riferimento a questi ultimi, il Ministro per le
pari opportunità emana un bando ai fini della presentazione e
della selezione dei relativi progetti.
          
Il presente disegno di legge è diretto ad incrementare le
risorse per il finanziamento di tali programmi, prevedendo la
destinazione di ulteriori risorse pari a 5,58 milioni di euro
annui per il triennio 2003-2005.
        
In tali termini, ferma restando la natura concessiva degli
interventi, la maggiore spesa derivante dal provvedimento
resta, in ogni caso, determinata nei limiti degli importi
indicati.
          
Circa le esigenze sottostanti alla proposta in argomento,
si illustrano alcuni risultati relativi all'attività condotta
con le risorse sino ad oggi disponibili:

                
a) azioni di sistema:

                
dall'anno 1999: istituzione e funzionamento del
numero verde antitratta, strumento per consentire alle vittime
della tratta di trovare un valido aiuto. Tale intervento, al
quale sono state destinate risorse dall'anno 1999 all'anno
2002 complessivamente pari a circa 7 miliardi di lire, risulta
costituito da una postazione nazionale (con circa 20 operatori
attivi giorno e notte) e da 14 postazioni locali che si
avvalgono di un centinaio di operatori;

                
anno 2000: azione coordinata dal Ministero della
giustizia, ancora in fase di svolgimento, volta al
monitoraggio nazionale dell'attività e dei risultati
conseguiti dalle procure della Repubblica nelle inchieste
scaturite dalle denunce contro i trafficanti di persone a fini
di sfruttamento sessuale. A tale iniziativa sono state
destinate risorse pari a 459,2 milioni di lire;

                
anni 2001-2002: azione, alla quale sono state
destinate complessivamente risorse pari a 550 milioni di lire,
coordinata dal Ministero dell'interno con la collaborazione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, volta ad
effettuare il rimpatrio volontario assistito per le donne e i
minori vittime del traffico che non vogliano più rimanere in
Italia e che vogliano tornare ai Paesi d'origine. Tale azione
che si è conclusa nel settembre 2002 con l'effettuazione di
tutti i rimpatri assistiti che erano stati programmati nel progetto ordinario, verrà attuata anche nell'anno 2003, sulla base di un finanziamento pari a 284 mila euro;

                b) progetti di protezione sociale. Con riferimento a tali progetti sono stati emanati dal 1999 al 2002 quattro Avvisi ai fini della scelta dei programmi di protezione sociale da finanziare:

                Avviso n. 1 (1999): ammontare risorse inizialmente previsto pari a 10 miliardi di lire; 49 progetti ammessi al finanziamento per complessivi 16,466 miliardi di lire; numeri di vittime della tratta che hanno beneficiato di tali progetti: 1.755; permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione sociale: 833; vittime della tratta contattate dagli operatori: 5.577; vittime accompagnate ai servizi sociali: 3.381;

                Avviso n. 2 (2000): ammontare risorse inizialmente previsto pari a 7,5 miliardi di lire; 47 progetti ammessi al finanziamento per complessivi 8,849 miliardi di lire; numero di vittime della tratta che hanno beneficiato di tali progetti: 1.836; permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione sociale: 1.062; vittime della tratta contattate dagli operatori: 10.637; vittime accompagnate ai servizi sociali: 8.801;

                Avviso n. 3 (2001): ammontare risorse inizialmente previsto pari a 7 miliardi di lire; 58 progetti ammessi al finanziamento per complessivi 9,442 miliardi di lire; non vi sono ancora dati disponibili sul numero di soggetti assistiti;

                Avviso n. 4 (2002): ammontare risorse inizialmente previsto pari a 2,84 milioni di euro; 70 progetti ammessi al finanziamento per complessivi 4,538 milioni di euro, da avviare o in itinere.

          I dati disponibili, ed in particolare l'incremento del numero di vittime della tratta aiutate, nonché dei progetti presentati ogni anno, permettono di registrare sia una crescita del fenomeno della tratta sia un maggiore impegno degli enti che, attraverso il sostegno e l'aiuto delle vittime, sono coinvolti nell'attività di contrasto del fenomeno.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi dell'intervento normativo.

          Il disegno di legge ha la struttura di un intervento novellatorio ed incide, innanzitutto, sulla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta "legge Merlin"), aggiungendo quattro commi all'articolo 1, e introducendo l'articolo 6-bis. Resta inalterato lo spirito della legge, che viene, anzi, rinforzato mediante la previsione di un divieto di prostituirsi per via o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
          E' fatto richiamo al codice civile in relazione alla possibilità di azionare l'articolo 1170 (azione di manutenzione del possesso) da parte di possessori di immobili per turbative recate da chi, nell'alloggio di proprietà, lasci che vi si eserciti la prostituzione; ed all'articolo 1136, quinto comma, in relazione all'adozione di regolamenti condominiali che escludano l'utilizzo di immobili compresi nello stabile per esercitarvi abitualmente la prostituzione.
          Il disegno di legge introduce l'articolo 590-bis del codice penale, al fine di determinare il grado della colpa tenendo conto, nei reati commessi mediante la trasmissione di agenti patogeni per via sessuale, dei controlli sanitari eseguiti.
          Viene modificato, relativamente alla pena, l'articolo 600-bis del codice penale concernente la prostituzione minorile ed è prevista un'aggravante speciale ai reati associativi di cui all'articolo 416 del medesimo codice ove finalizzati al reclutamento, all'induzione, all'agevolazione, al favoreggiamento o allo sfruttamento della prostituzione.
          Si richiama l'applicabilità dei meccanismi di tutela di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, in relazione alla collaborazione offerta da soggetti che esercitino la prostituzione.
          Infine, è aumentato lo stanziamento per le iniziative di assistenza di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con fondi pari a 5.580.000 euro per gli anni 2003, 2004 e 2005.




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