XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3826
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958,
n. 75).
1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è
punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila
euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione
sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di
essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici
giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in
base a specifici e riscontrabili elementi, risulti essere
stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad
avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che
esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento a
mille euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una
prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la
reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da
duemila a quattromila euro".
2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.- 1. Non è punibile per il reato
di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma,
numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si
sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per
prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto
esercente la medesima attività.
2. Ai sensi della presente legge, non costituisce
reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo
comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni
di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la
prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità
immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano
subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio
dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e
con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati
destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui
all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono
essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della
prostituzione nello stabile".
Art. 2.
(Valutazione della negligenza nella pratica della
prostituzione).
1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). -
Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o
la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi
sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la
prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza ed il
grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari
effettuati e della loro frequenza".
Art. 3.
(Prostituzione minorile).
1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del
codice penale è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i
quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra
utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro.
La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona
minore degli anni diciotto".
Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione).
1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale
sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono,
costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla
metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia
il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione,
agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione.
Art. 5.
(Interventi di protezione sociale).
1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo
18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle persone che collaborano significativamente con
l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle
indagini concernenti i delitti di cui all'articolo
600-bis del codice penale e all'articolo 4 della
presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i
presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2003, lo stanziamento previsto
per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli
stranieri che siano stati indotti all'esercizio della
prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza
il ritorno in patria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo e, per gli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.