XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3826
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge
affronta un tema particolarmente controverso per le sue
molteplici implicazioni di carattere etico e culturale.
Nel rispetto della Convenzione per la repressione della
tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione, adottata a New York il 25 marzo 1950, resa
esecutiva ai sensi della legge 23 novembre 1966, n. 1173, che
considera "la prostituzione e il male che la accompagna, vale
a dire la tratta degli esseri umani ai fini della
prostituzione, incompatibili con la dignità e i valori della
persona umana", il testo normativo che si propone ha come
primario obiettivo quello di intervenire sulla legge 20
febbraio 1958, n. 75, recante "Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui", al fine di adeguarla
al radicale mutamento che il fenomeno della prostituzione ha
avuto negli ultimi anni.
Nel nostro Paese, infatti, a causa dell'intensificarsi dei
flussi migratori e del coinvolgimento della criminalità
organizzata nell'attività di sfruttamento e induzione alla
prostituzione, si assiste non solo ad un progressivo
incremento del numero delle persone che volontariamente sono
dedite al meretricio, ma soprattutto alla prevalenza di forme
di sfruttamento della prostituzione altrui da parte di vere e
proprie organizzazioni criminali.
Tra le principali esigenze a cui far fronte rientra,
pertanto, quella di contrastare efficacemente l'esercizio
della prostituzione su strada, posto che è soprattutto in
luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie
criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale. Si stima,
infatti, in circa 25.000 il numero delle prostitute straniere
esportate in Italia nel corso di questi ultimi anni e
costrette a prostituirsi nelle strade in quanto vittime della
violenza e della minaccia degli sfruttatori.
L'introduzione nel nostro ordinamento del divieto di
esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al
pubblico, con conseguente regime sanzionatorio da applicare
anche ai "clienti" che si avvalgono delle prestazioni sessuali
dei soggetti che esercitano la prostituzione, può considerarsi
una scelta necessaria anche in relazione alla non secondaria
preoccupazione del legislatore di impedire che i comportamenti
in cui si sostanzia l'esercizio della prostituzione, nonché
quelli propedeutici alla pratica sostanziale della
prostituzione stessa, si esteriorizzino sotto forma di
incontro tra domanda ed offerta.
Passando ad una disamina tecnica del provvedimento, si
evidenzia che, con l'articolo 1 del disegno di legge, sono
stati aggiunti all'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 (cosiddetta "legge Merlin"), ulteriori commi con i quali si
sancisce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. La violazione di tale divieto
comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro a
titolo di sanzione amministrativa, mentre, in caso di
reiterazione, tale comportamento assume natura di illecito
penale punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con
l'ammenda da duecento a mille euro.
In considerazione, tuttavia, del forte collegamento
esistente tra la prostituzione su strada e il fenomeno della
tratta delle persone finalizzate allo sfruttamento della
prostituzione, è stata prevista - allo scopo di impedire la
criminalizzazione di persone che, in realtà, sono già vittime
di gravi violenze - una specifica causa di non punibilità, che
esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi,
mediante allegazione di specifici e riscontrabili elementi,
dimostri di essere stato costretto a prostituirsi contro la
sua volontà.
Per rendere, inoltre, effettivo il divieto di esercizio
della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, si
è deciso di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria
e, in caso di reiterazione, con l'ammenda, anche il
comportamento di chi si avvale o compie atti idonei, diretti
ad avvalersi delle prestazioni sessuali offerte dai soggetti
che esercitano la prostituzione nei luoghi in cui questa è
vietata.
La "legge Merlin", inoltre, è stata modificata con
riferimento ad ipotesi criminose (quale quella del
favoreggiamento della prostituzione) che, già
nell'applicazione giurisprudenziale, si sono rivelate
estremamente rigide, ma che, soprattutto a seguito della
prevista introduzione del divieto di esercizio della
prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono
apparse eccessivamente rigorose nell'individuazione del
potenziale ambito di applicazione.
Si tratta, in particolare, della disposizione che prevede
la non punibilità, per il reato di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, delle attività
di reciproca assistenza, senza fini di lucro, tra soggetti che
esercitano la prostituzione, e ciò allo scopo di agevolare
forme di solidarietà che possano aiutare chi si prostituisce a
non cadere vittima di situazioni di sfruttamento.
Inoltre - anche in questo caso, allo scopo di attenuare
eccessive rigidità interpretative che hanno ritenuto integrato
il reato di favoreggiamento della prostituzione,
indipendentemente dalla sussistenza di un intento speculativo
- si è prevista come penalmente irrilevante la locazione per
civile abitazione di un appartamento nel quale si eserciti la
prostituzione a condizione, tuttavia, che non se ne ricavi un
indebito profitto, rimanendo, altrimenti, integrato il reato
di sfruttamento della prostituzione. In tali casi, è stato
previsto che i regolamenti condominiali possano, a maggioranza
qualificata, prevedere che gli immobili non siano destinabili
all'esercizio della prostituzione. Il danno derivante in
termini di perdita di valore degli immobili potrebbe, dunque,
in molti casi essere evitato nelle forme di legge.
L'articolo 2 del disegno di legge introduce nel codice
penale l'articolo 590-bis con il quale si prevede che il
giudice chiamato a decidere su casi di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose - quando la morte o la malattia
siano state provocate da agenti patogeni trasmessi
sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la
prostituzione - debba tenere conto, quale elemento di
valutazione della sussistenza e del grado della colpa, anche
dei controlli clinico-sanitari effettuati dal soggetto
sottoposto a procedimento penale.
Si ritiene, in tale modo, di aver dato adeguata rilevanza
giuridica al problema, certamente non trascurabile, del
rischio di contagio di malattie sessualmente trasmissibili da
parte di chi esercita la prostituzione. In altri termini, si è
evidenziata l'opportunità di eseguire periodici controlli
sanitari, senza tuttavia renderli obbligatori per legge. Tale
ultima soluzione non è, infatti, percorribile ponendosi in
aperto contrasto con quanto contenuto nella citata Convenzione
del 1950, che impone alle Parti "di assumere le iniziative
necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i
regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le
persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella
prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali,
possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni
eccezionali di sorveglianza o di notifica" (articolo 6).
Ulteriori modifiche al codice penale si sono rese
necessarie per modificare il trattamento sanzionatorio di
condotte criminose già previste nell'ordinamento, ma per le
quali, in considerazione della loro gravità, si è ritenuto
necessario inasprire le pene.
L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare,
inasprisce la pena attualmente prevista per il reato di
prostituzione minorile prevedendo che chi compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni in cambio di denaro o di altra utilità economica venga
punito sia con pena detentiva che con pena pecuniaria,
modificando, quindi, la vigente disciplina che, prevedendo,
invece, il meccanismo della scelta tra i due tipi di sanzione,
non appare adeguata alla reale gravità del reato.
La modifica del vigente secondo comma dell'articolo
600-bis del codice penale si è, inoltre, resa necessaria
per ampliare l'ambito di operatività della fattispecie,
attualmente limitata ai minori di età compresa tra i
quattordici e i sedici anni, al fine di comprendere - secondo
quanto indicato nella proposta di decisione quadro del
Consiglio dell'Unione europea sulla lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile -
tra le persone offese anche i minori fino a diciotto anni di
età.
L'articolo 4 del disegno di legge introduce l'ipotesi
criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo
sfruttamento della prostituzione per la quale si prevede un
aumento fino a due terzi delle pene attualmente previste per
l'ipotesi delittuosa associativa comune.
L'articolo 5 del disegno di legge, allo scopo di
incentivare forme di collaborazione con la polizia giudiziaria
e l'autorità giudiziaria, estende le misure di protezione
previste dal capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, anche alle persone che collaborano significativamente
nelle indagini concernenti la prostituzione minorile o le
organizzazioni criminali di stampo associativo dedite alla
commissione di reati volti al reclutamento, all'agevolazione,
al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. In
tale prospettiva, sono stati rafforzati gli strumenti di
finanziamento per l'attuazione dell'articolo 18 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
con un apposito stanziamento aggiuntivo.
Al comma 3 dell'articolo 5, infine, è previsto che le
questure segnalino ai servizi sociali territorialmente
competenti i cittadini stranieri indotti ad esercitare la
prostituzione allo scopo di favorirne, in condizioni di
maggiore sicurezza, il ritorno al Paese d'origine.