XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3825
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e
l'Uruguay in materia di cooperazione nel settore
cinematografico, la cui applicazione comporta un onere per il
bilancio dello Stato, è l'articolo 18, che prevede l'invio di
funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata
dell'esame dei programmi operativi, che si terranno
alternativamente ogni due anni in Uruguay e in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Montevideo,
con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 3 giorni) = euro 1.161
diaria giornaliera per ciascun funzionario
dollari USA 118 (euro 134) cui si aggiungono
euro 40, pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo
di euro 134 viene ridotto di euro 45,
corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 129 +
euro 50) quale quota media per contributi
previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23
dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (euro 179 x 3 persone
x 3 giorni) = euro 1.611
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Montevideo (euro 4.132
x 3 persone = euro 12.396 + euro 620, quale
maggiorazione del 5 per cento) = euro 13.016
Totale onere (articolo 18) . . . euro 15.788
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2003 e per
ciascuno dei quadrienni successivi, è di euro 15.788, in cifra
tonda 15.790.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il recepimento dell'Accordo di coproduzione
cinematografica con l'Uruguay avviene con legge di
autorizzazione alla ratifica di cui all'articolo 80 della
Costituzione, in quanto da esso scaturiscono oneri a carico
del bilancio dello Stato.
B) Analisi del quadro normativo.
I rapporti tra Italia e Uruguay in materia sono regolati
dall'Accordo culturale e scientifico, firmato a Roma il 1^
ottobre 1985, ratificato il 24 maggio 1987 senza legge di
autorizzazione.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario e con le competenze delle
regioni.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali
delle regioni italiane o con le fonti legislative che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli
enti locali.
D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su
leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica - norme di
adeguamento al diritto interno.