XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3825




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e l'Uruguay in materia di cooperazione nel settore cinematografico, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 18, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si terranno alternativamente ogni due anni in Uruguay e in Italia.
          Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Montevideo, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.161

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 118 (euro 134) cui si aggiungono euro 40, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 134 viene ridotto di euro 45, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 129 + euro 50) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 179 x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.611


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Montevideo (euro 4.132 x 3 persone = euro 12.396 + euro 620, quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 13.016

                Totale onere (articolo 18) . . . euro 15.788


          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei quadrienni successivi, è di euro 15.788, in cifra tonda 15.790.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il recepimento dell'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Uruguay avviene con legge di autorizzazione alla ratifica di cui all'articolo 80 della Costituzione, in quanto da esso scaturiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.


B) Analisi del quadro normativo.

          I rapporti tra Italia e Uruguay in materia sono regolati dall'Accordo culturale e scientifico, firmato a Roma il 1^ ottobre 1985, ratificato il 24 maggio 1987 senza legge di autorizzazione.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni.

          L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.


D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica - norme di adeguamento al diritto interno.




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