XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3825




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Uruguay tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e, nel rispetto delle norme costituzionali italiane e delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
        In particolare:

            l'articolo 1 definisce il termine "opera cinematografica", comprensivo anche di fiction, di animazione e documentari;

            l'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione italo-uruguaiana dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e la possibilità di limitare tali aiuti in caso di coproduzione esclusivamente finanziaria o con un apporto finanziario non proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche;

            l'articolo 3 prevede l'approvazione della coproduzione da parte delle autorità competenti che vengono nello stesso articolo individuate;

            l'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità competenti e le condizioni di accesso;

            l'articolo 5 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

            l'articolo 6 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori, nonché la partecipazione di personale tecnico, artistico e creativo e la definizione del personale stesso;

            l'articolo 7 concerne la nazionalità del personale impiegato, salvaguardando gli obblighi dell'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e stabilisce altresì, in linea di principio, il luogo delle riprese;

            l'articolo 8 prevede la realizzazione di film di coproduzione multilaterale;

            l'articolo 9 stabilisce l'equilibrio generale della coproduzione e l'analisi dello stesso inclusa la possibilità di considerare a tali fini i film distribuiti e/o diffusi nei due Paesi;

            l'articolo 10, di carattere tecnico, concerne l'uso dei teatri di posa, la proprietà del negativo e la post-produzione;

            l'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale che partecipa alla produzione del film e l'importazione temporanea e riesportazione del materiale necessario;

            l'articolo 12 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

            l'articolo 13 concerne l'esportazione del film coprodotti;

            gli articoli 14 e 15 stabiliscono le modalità di presentazione del film rispettivamente nel proprio Paese e nei Festival internazionali;

            l'articolo 16 introduce la possibilità di realizzare film con una partecipazione esclusivamente finanziaria;

            l'articolo 17 riguarda la distribuzione e la promozione delle opere dei due Stati;

            l'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

            l'articolo 19 prevede la salvaguardia degli obblighi internazionali delle Parti inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

            l'articolo 20 prevede una durata biennale dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e un rinnovo tacito per altri due anni.

        Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli