XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3825
Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione
cinematografica tra Italia e Uruguay tiene conto
dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e
internazionale nel settore della cinematografia e, nel
rispetto delle norme costituzionali italiane e delle
competenze regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, costituisce, congiuntamente all'allegato,
un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni
culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la
facilitazione della produzione in comune di film che, per le
loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una
maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di
vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che
in quelli degli altri Paesi.
In particolare:
l'articolo 1 definisce il termine "opera
cinematografica", comprensivo anche di fiction, di
animazione e documentari;
l'articolo 2 prevede l'estensione al film di
coproduzione italo-uruguaiana dei vantaggi già previsti nei
due Paesi per i film nazionali e la possibilità di limitare
tali aiuti in caso di coproduzione esclusivamente finanziaria
o con un apporto finanziario non proporzionato alle
partecipazioni tecniche e artistiche;
l'articolo 3 prevede l'approvazione della coproduzione
da parte delle autorità competenti che vengono nello stesso
articolo individuate;
l'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano
possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità
competenti e le condizioni di accesso;
l'articolo 5 stabilisce le modalità di presentazione dei
film;
l'articolo 6 stabilisce gli apporti percentuali dei
coproduttori, nonché la partecipazione di personale tecnico,
artistico e creativo e la definizione del personale stesso;
l'articolo 7 concerne la nazionalità del personale
impiegato, salvaguardando gli obblighi dell'Italia derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e stabilisce altresì, in
linea di principio, il luogo delle riprese;
l'articolo 8 prevede la realizzazione di film di
coproduzione multilaterale;
l'articolo 9 stabilisce l'equilibrio generale della
coproduzione e l'analisi dello stesso inclusa la possibilità
di considerare a tali fini i film distribuiti e/o diffusi nei
due Paesi;
l'articolo 10, di carattere tecnico, concerne l'uso dei
teatri di posa, la proprietà del negativo e la
post-produzione;
l'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e
il soggiorno del personale che partecipa alla produzione del
film e l'importazione temporanea e riesportazione del
materiale necessario;
l'articolo 12 definisce le modalità di ripartizione
degli introiti;
l'articolo 13 concerne l'esportazione del film
coprodotti;
gli articoli 14 e 15 stabiliscono le modalità di
presentazione del film rispettivamente nel proprio Paese e nei
Festival internazionali;
l'articolo 16 introduce la possibilità di realizzare
film con una partecipazione esclusivamente finanziaria;
l'articolo 17 riguarda la distribuzione e la promozione
delle opere dei due Stati;
l'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione
mista;
l'articolo 19 prevede la salvaguardia degli obblighi
internazionali delle Parti inclusi, per quanto riguarda
l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea;
l'articolo 20 prevede una durata biennale dell'Accordo a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e un
rinnovo tacito per altri due anni.
Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i
termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e
stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.