XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3825
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a
Montevideo il 13 marzo 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 20
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di euro 15.790 ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.