XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3664




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento vengono autorizzati due nuovi limiti di impegno: il primo di 38 milioni di euro con decorrenza dal 2003 e il secondo di 10 milioni di euro con decorrenza dal 2004.
          I predetti limiti di impegno trovano corrispondente copertura finanziaria nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, ed in particolare nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su quota parte delle risorse ivi previste in termini appunto di limiti di impegno.
          I limiti di impegno in questione saranno utilizzati per consentire la concessione di contributi da parte dello Stato in relazione ai mutui quindicennali che i soggetti commissariali competenti alla gestione delle diverse situazioni emergenziali potranno stipulare per lo scopo.
          Sulla base dei tassi correnti di mercato è da ritenere che il netto ricavo complessivo dei predetti mutui potrà attestarsi in un importo globale finale valutabile in circa 500 milioni di euro.
          Le disposizioni di cui al comma 2, viceversa, non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 è già iscritto in bilancio.
          Per effetto della disposizione di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le originarie finalità della cosiddetta "legge obiettivo" (legge 1^ agosto 2002, n. 166) cui i limiti di impegno erano preordinati, sono venute ad ampliarsi ricomprendendo in via organica le peculiari fattispecie connesse agli interventi diretti a fronteggiare le esigenze derivanti da calamità naturali, quali sono appunto quelli in questione. Si è, comunque, ritenuta necessaria la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della predetta "legge obiettivo", in quanto le risorse di cui trattasi verranno utilizzate difformemente dalle modalità previste dal citato articolo 80, comma 21, e saranno dirette ad un più ampio spettro di interventi.
          Si soggiunge infine che, sulla base dei valori correnti di mercato, attraverso l'utilizzo del predetto limite di impegno, si renderà possibile attivare un volume complessivo di risorse valutabile in circa 200 milioni di euro.
          Le risorse complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 consentiranno di fronteggiare in maniera adeguata le esigenze destinate a venire concretamente a maturazione nel corso dell'anno 2003.
        In tale senso, le risorse rese disponibili verranno a costituire la cornice finanziaria entro la quale potrà proficuamente svilupparsi l'azione pubblica, finalizzata a risolvere i problemi del dopo emergenza nelle diverse situazioni.




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