XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3664
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento vengono
autorizzati due nuovi limiti di impegno: il primo di 38
milioni di euro con decorrenza dal 2003 e il secondo di 10
milioni di euro con decorrenza dal 2004.
I predetti limiti di impegno trovano corrispondente
copertura finanziaria nell'ambito del Fondo speciale di conto
capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, ed in particolare
nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze, a valere su quota parte delle risorse ivi
previste in termini appunto di limiti di impegno.
I limiti di impegno in questione saranno utilizzati per
consentire la concessione di contributi da parte dello Stato
in relazione ai mutui quindicennali che i soggetti
commissariali competenti alla gestione delle diverse
situazioni emergenziali potranno stipulare per lo scopo.
Sulla base dei tassi correnti di mercato è da ritenere
che il netto ricavo complessivo dei predetti mutui potrà
attestarsi in un importo globale finale valutabile in circa
500 milioni di euro.
Le disposizioni di cui al comma 2, viceversa, non
determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, in quanto il limite di impegno quindicennale di 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 è già iscritto in
bilancio.
Per effetto della disposizione di cui all'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le originarie
finalità della cosiddetta "legge obiettivo" (legge 1^ agosto
2002, n. 166) cui i limiti di impegno erano preordinati, sono
venute ad ampliarsi ricomprendendo in via organica le
peculiari fattispecie connesse agli interventi diretti a
fronteggiare le esigenze derivanti da calamità naturali, quali
sono appunto quelli in questione. Si è, comunque, ritenuta
necessaria la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 1, della predetta "legge obiettivo", in
quanto le risorse di cui trattasi verranno utilizzate
difformemente dalle modalità previste dal citato articolo 80,
comma 21, e saranno dirette ad un più ampio spettro di
interventi.
Si soggiunge infine che, sulla base dei valori correnti
di mercato, attraverso l'utilizzo del predetto limite di
impegno, si renderà possibile attivare un volume complessivo
di risorse valutabile in circa 200 milioni di euro.
Le risorse complessivamente derivanti dall'attuazione dei
commi 1 e 2 dell'articolo 1 consentiranno di fronteggiare in
maniera adeguata le esigenze destinate a venire concretamente
a maturazione nel corso dell'anno 2003.
In tale senso, le risorse rese disponibili verranno a
costituire la cornice finanziaria entro la quale potrà
proficuamente svilupparsi l'azione pubblica, finalizzata a
risolvere i problemi del dopo emergenza nelle diverse
situazioni.