XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3664




        Onorevoli Deputati! - Nel corso degli ultimi mesi l'Italia è stata ancora una volta interessata da numerosi e diffusi eventi calamitosi che hanno provocato ingenti danni ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private, al patrimonio culturale e abitativo, nonché alle attività produttive, con notevoli ripercussioni negative sulle popolazioni e sulle economie dei territori interessati.
        Tra gli eventi più recenti e con più forte rilievo vanno sicuramente annoverati quello che, a decorrere dalla fine del mese di ottobre dello scorso anno, ha colpito la Sicilia orientale, con la prolungata eruzione effusiva ed esplosiva dell'Etna, accompagnata da un'intensa attività sismica; il sisma che ha interessato, ancora alla fine del mese di ottobre, le province di Campobasso e di Foggia, causando anche numerose vittime; le violente alluvioni che hanno colpito ampie zone del nord Italia a metà del mese di novembre, anch'esse causa di ingentissimi danni; le ulteriori alluvioni verificatesi, nel mese di gennaio 2003, in varie zone del centro-sud per effetto delle intense e prolungate precipitazioni piovose.
        In non pochi casi eventi calamitosi anche di diversa natura sono tornati a interessare gli stessi territori, con conseguente aggravamento delle ferite già inferte al tessuto economico e sociale.
        In relazione a tutte le calamità intervenute sono stati attivati i meccanismi previsti dalla legislazione vigente, facendo ricorso ad ordinanze di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, attraverso le quali si è reso possibile disporre le prime misure di intervento e fronteggiare le prime e più pressanti occorrenze finanziarie.
        Talora, in relazione alla complessità degli eventi, si è fatto ricorso a provvedimenti legislativi d'urgenza, come il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, emanato a seguito delle calamità verificatesi in Sicilia, Molise e Puglia. Ma anche in questo caso si è trattato di prime iniziative volte sostanzialmente a consentire le attività di soccorso e di prima assistenza in favore delle popolazioni, nonché la realizzazione dei primi interventi urgenti, diretti a favorire l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti.
        In tale situazione, al fine di evitare che le attività di ricostruzione subiscano un arresto, con conseguenti ripercussioni negative sulle condizioni di vita delle popolazioni, si rende necessario assicurare le risorse finanziarie occorrenti per dare seguito alle iniziative già intraprese.
        A tali esigenze si propone di dare concreta risposta il presente decreto, attraverso il quale vengono attivate le risorse preordinate nell'ambito della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), anche utilizzando quelle destinate a dare attuazione alla cosiddetta "legge obiettivo" (legge 1^ agosto 2002, n. 166) e che la medesima legge finanziaria consente di impiegare per esigenze connesse alle calamità naturali.
        Il provvedimento si compone di un unico articolo.
        In particolare, al comma 1, vengono definite le finalità del decreto, che i soggetti competenti potranno perseguire attraverso la contrazione di appositi mutui, sostenuti da contributi quindicennali a carico del Fondo per la protezione civile, attivabili sulla base dei previsti limiti di impegno.
        Con il comma 2 viene data immediata applicazione all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che inserisce nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi. La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando una quota parte del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166.
        Al comma 3 si fa rinvio ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        Nello stesso comma è stabilita la destinazione di una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse autorizzate per fronteggiare le peculiari esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali relative all'eruzione dell'Etna ed ai fenomeni sismici nella medesima area, al sisma che ha interessato le province di Campobasso e di Foggia, alle alluvioni che hanno colpito alla fine dell'anno 2002 il nord Italia ed a quelle che hanno da ultimo interessato il centro-sud dell'Italia.
        Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria dei limiti di impegno di cui al comma 1, che prevede l'utilizzo di accantonamenti preordinati del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        Con i commi 5 e 6 si provvede, nella sua improrogabile effettività, all'attivazione organica e funzionale di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166.
        Secondo il citato articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra l'altro, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, con l'individuazione delle modalità di erogazione e delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio.
        Tali risorse figurano già nelle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2002; poiché le disposizioni in questione non comportano oneri aggiuntivi per l'erario non si dà accenno delle stesse nella relazione tecnica.
        Il comma 7, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a procedere alle necessarie variazioni di bilancio.




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