XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3664
Onorevoli Deputati! - Nel corso degli ultimi mesi l'Italia
è stata ancora una volta interessata da numerosi e diffusi
eventi calamitosi che hanno provocato ingenti danni ai beni e
alle infrastrutture pubbliche e private, al patrimonio
culturale e abitativo, nonché alle attività produttive, con
notevoli ripercussioni negative sulle popolazioni e sulle
economie dei territori interessati.
Tra gli eventi più recenti e con più forte rilievo vanno
sicuramente annoverati quello che, a decorrere dalla fine del
mese di ottobre dello scorso anno, ha colpito la Sicilia
orientale, con la prolungata eruzione effusiva ed esplosiva
dell'Etna, accompagnata da un'intensa attività sismica; il
sisma che ha interessato, ancora alla fine del mese di
ottobre, le province di Campobasso e di Foggia, causando anche
numerose vittime; le violente alluvioni che hanno colpito
ampie zone del nord Italia a metà del mese di novembre,
anch'esse causa di ingentissimi danni; le ulteriori alluvioni
verificatesi, nel mese di gennaio 2003, in varie zone del
centro-sud per effetto delle intense e prolungate
precipitazioni piovose.
In non pochi casi eventi calamitosi anche di diversa
natura sono tornati a interessare gli stessi territori, con
conseguente aggravamento delle ferite già inferte al tessuto
economico e sociale.
In relazione a tutte le calamità intervenute sono stati
attivati i meccanismi previsti dalla legislazione vigente,
facendo ricorso ad ordinanze di protezione civile ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, attraverso le quali si è
reso possibile disporre le prime misure di intervento e
fronteggiare le prime e più pressanti occorrenze
finanziarie.
Talora, in relazione alla complessità degli eventi, si è
fatto ricorso a provvedimenti legislativi d'urgenza, come il
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, emanato a
seguito delle calamità verificatesi in Sicilia, Molise e
Puglia. Ma anche in questo caso si è trattato di prime
iniziative volte sostanzialmente a consentire le attività di
soccorso e di prima assistenza in favore delle popolazioni,
nonché la realizzazione dei primi interventi urgenti, diretti
a favorire l'avvio della ripresa civile, amministrativa,
sociale ed economica nei territori colpiti.
In tale situazione, al fine di evitare che le attività di
ricostruzione subiscano un arresto, con conseguenti
ripercussioni negative sulle condizioni di vita delle
popolazioni, si rende necessario assicurare le risorse
finanziarie occorrenti per dare seguito alle iniziative già
intraprese.
A tali esigenze si propone di dare concreta risposta il
presente decreto, attraverso il quale vengono attivate le
risorse preordinate nell'ambito della legge finanziaria 2003
(legge 27 dicembre 2002, n. 289), anche utilizzando quelle
destinate a dare attuazione alla cosiddetta "legge obiettivo"
(legge 1^ agosto 2002, n. 166) e che la medesima legge
finanziaria consente di impiegare per esigenze connesse alle
calamità naturali.
Il provvedimento si compone di un unico articolo.
In particolare, al comma 1, vengono definite le finalità
del decreto, che i soggetti competenti potranno perseguire
attraverso la contrazione di appositi mutui, sostenuti da
contributi quindicennali a carico del Fondo per la protezione
civile, attivabili sulla base dei previsti limiti di
impegno.
Con il comma 2 viene data immediata applicazione
all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che inserisce nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche
gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree
danneggiate da eventi calamitosi. La copertura finanziaria
viene assicurata utilizzando una quota parte del limite di
impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003
dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n.
166.
Al comma 3 si fa rinvio ad ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate
ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nello stesso comma è stabilita la destinazione di una
quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse
autorizzate per fronteggiare le peculiari esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali relative all'eruzione dell'Etna
ed ai fenomeni sismici nella medesima area, al sisma che ha
interessato le province di Campobasso e di Foggia, alle
alluvioni che hanno colpito alla fine dell'anno 2002 il nord
Italia ed a quelle che hanno da ultimo interessato il
centro-sud dell'Italia.
Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria dei
limiti di impegno di cui al comma 1, che prevede l'utilizzo di
accantonamenti preordinati del Fondo speciale di conto
capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
Con i commi 5 e 6 si provvede, nella sua improrogabile
effettività, all'attivazione organica e funzionale di quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 1^ agosto
2002, n. 166.
Secondo il citato articolo 13, comma 1, della legge n. 166
del 2002, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tra l'altro, sono individuati i soggetti autorizzati
a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie
e le quote a ciascuno assegnate, con l'individuazione delle
modalità di erogazione e delle quote da utilizzare per le
attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio.
Tali risorse figurano già nelle autorizzazioni di spesa
previste dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166
del 2002; poiché le disposizioni in questione non comportano
oneri aggiuntivi per l'erario non si dà accenno delle stesse
nella relazione tecnica.
Il comma 7, infine, autorizza il Ministro dell'economia e
delle finanze a procedere alle necessarie variazioni di
bilancio.