XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3664
Decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 delll'8 febbraio 2003
Misure finanziarie per consentire interventi urgenti
nei territori colpiti da calamità naturali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla
prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla
prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato
oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili
sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono
essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma
21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle
medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20
milioni di euro, del limite di impegno quindicennale
autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma
1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai
commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le
Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per
cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le
esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e
31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in
data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette
risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della
medesima natura.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni
2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13,
comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, da utilizzare per
le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata
dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è
assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle
anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle
condizioni economiche e generali e nei limiti fissati
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di
istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla
Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione
delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.