XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3564
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni)
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13
MISSIONE IPTF
PERSONALE CC
(v. Missione EUPM)
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KOSOVO
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a) SCHEDE TECNICHE PER GLI ONERI DI MISSIONE DEL
PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN
ALBANIA, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
STRUTTURA
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b) SCHEDE TECNICHE PER GLI ONERI DI MISSIONE DEL
PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO
NELL'AREA BALCANICA, NONCHE' PER IL
FUNZIONAMENTO DEI CITATI UFFICI
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c) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI AEREO-
NAVALI ASSICURATI IN ALBANIA DALLA GUARDIA DI
FINANZA
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d) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO AEREO IN
ALBANIA (ARMA DEI CARABINIERI)
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e) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO AEREO IN
ALBANIA (POLIZIA DI STATO) ED ALLE SPESE DI
CARBURANTE PER GLI AEROMOBILI DELLE TRE FORZE
DI POLIZIA
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BOSNIA
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del decreto-legge sono intese a
differire il termine relativo alla partecipazione di personale
militare e civile a operazioni internazionali in corso.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura
finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla
partecipazione alle predette operazioni e, altresì, al fine di
adattare alle particolari esigenze operative la disciplina
prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le
procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del
decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e
urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini
previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla
conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata
copertura giuridica all'azione dei contingenti impiegati nelle
diverse aree geografiche.
B) Analisi del quadro normativo.
I termini previsti dal decreto-legge 16 aprile 2002,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 116, per la prosecuzione della partecipazione
italiana a operazioni militari internazionali sono scaduti il
31 dicembre 2002. Per la relativa disciplina e salvo taluni
particolari profili, lo stesso provvedimento rinvia alle
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n.15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le
operazioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i
limiti temporali dallo stesso previsti.
Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la
materia in relazione al nuovo limite temporale e non
sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto
normativo delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001,
si è ritenuto, per le disposizioni da applicare al personale
impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle
particolari esigenze connesse con le operazioni
internazionali, rinviare alle relative disposizioni del
provvedimento in parola, salvo taluni adeguamenti riguardanti
specifiche autorizzazioni di spesa e la corresponsione del
trattamento economico accessorio.
Relativamente alle ulteriori previsioni già introdotte
dal citato decreto 16 aprile 2002, n. 64, e riproposte dal
presente decreto-legge, l'articolo 8 in materia di forze di
completamento per l'Arma dei carabinieri è inteso a colmare
lacune presenti nella legislazione, prevedendo norme di
immediata rilevanza ai fini della partecipazione del personale
dell'Arma alle operazioni internazionali. La disposizione
prevista dal comma 2 consente di corrispondere all'esigenza di
sostituire il personale impiegato nelle missioni
internazionali, funzione specifica delle forze di
completamento, utilizzando parte delle risorse destinate
dall'articolo 21 della legge n. 448 del 2001 al programma di
sostituzione dei carabinieri ausiliari con personale in ferma
quadriennale, che si rendono disponibili in relazione ai
previsti cicli addestrativi dell'Arma.
Con riguardo, invece, all'articolo 7, le previste
fattispecie necessitano di un supporto normativo non
inserendosi in un quadro di cooperazione internazionale
preventivamente disciplinato.
L'articolo 9, infine, relativo alla sanatoria delle
situazioni di fatto occorse nelle more dell'entrata in vigore
del presente provvedimento, si impone in relazione al
perdurare, senza soluzione di continuità, della partecipazione
italiana alle operazioni internazionali in corso oltre il
limite temporale previsto dal precedente provvedimento di
proroga.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
Il rinvio alla disciplina di cui al citato
decreto-legge n.451 del 2001 comporta l'attualità delle
deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali
rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3,
articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere
(articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel
tempo e limitati alle specifiche operazioni autorizzate.
In merito alla disciplina penale, si conferma
l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare
di guerra, come modificate dalle leggi di conversione dei
decreti-legge nn. 421 e 451 del 2001, al personale impiegato
nelle operazioni denominate Enduring Freedom e
International Security Assistance Force, le quali
prevedono una tutela più congrua rispetto alla eccezionalità
della situazione, ben diversa da quella degli interventi per
il mantenimento della pace, che consentono, invece,
l'applicazione del codice penale militare di pace. Al
riguardo, le deroghe disposte comportano la non applicazione
delle disposizioni relative alla procedura penale militare di
guerra e all'ordinamento giudiziario militare di guerra.
L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede
nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi
giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea
con i princìpi costituzionali in materia di tutela
giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente
provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni
strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi
giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque,
accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali
intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le
esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel
tempo e limitati alle operazioni Enduring Freedom e
International Security Assistance Force.
Con riferimento alla previsione in materia di
prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la
disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente
operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo n.215 del 2001.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle
Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva
competenza dello Stato, non si ravvisano profili di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Per lo stesso motivo non si ravvisano profili di
incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a
statuto speciale.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Ugualmente non si pone alcun problema di possibile
interferenza con le fonti legislative che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su
materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono
costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le disposizioni del decreto-legge non introducono
nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
E' stata verificata positivamente la correttezza dei
riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Le disposizioni del decreto non introducono modificazioni
alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono
effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di
costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo
a quello previsto dal decreto.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del
personale militare dei contingenti impiegati all'estero in
missioni internazionali è attualmente all'esame dell'Assemblea
della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole
Ascierto (atto Camera 1038 e abbinati) nel testo proposto
dalla IV Commissione difesa.