XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3564




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni)

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13
MISSIONE IPTF
PERSONALE CC
(v. Missione EUPM)

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KOSOVO

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a) SCHEDE TECNICHE PER GLI ONERI DI MISSIONE DEL
PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN
ALBANIA, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
STRUTTURA

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b) SCHEDE TECNICHE PER GLI ONERI DI MISSIONE DEL
PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO
NELL'AREA BALCANICA, NONCHE' PER IL
FUNZIONAMENTO DEI CITATI UFFICI

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c) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI AEREO-
NAVALI ASSICURATI IN ALBANIA DALLA GUARDIA DI
FINANZA

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d) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO AEREO IN
ALBANIA (ARMA DEI CARABINIERI)

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e) SCHEDE TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO AEREO IN
ALBANIA (POLIZIA DI STATO) ED ALLE SPESE DI
CARBURANTE PER GLI AEROMOBILI DELLE TRE FORZE
DI POLIZIA

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BOSNIA

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Le disposizioni del decreto-legge sono intese a differire il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso.
          L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette operazioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
          Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica all'azione dei contingenti impiegati nelle diverse aree geografiche.


B) Analisi del quadro normativo.

          
I termini previsti dal decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali sono scaduti il 31 dicembre 2002. Per la relativa disciplina e salvo taluni particolari profili, lo stesso provvedimento rinvia alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le operazioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
          Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto, per le disposizioni da applicare al personale impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali, rinviare alle relative disposizioni del provvedimento in parola, salvo taluni adeguamenti riguardanti specifiche autorizzazioni di spesa e la corresponsione del trattamento economico accessorio.
          Relativamente alle ulteriori previsioni già introdotte dal citato decreto 16 aprile 2002, n. 64, e riproposte dal presente decreto-legge, l'articolo 8 in materia di forze di completamento per l'Arma dei carabinieri è inteso a colmare lacune presenti nella legislazione, prevedendo norme di immediata rilevanza ai fini della partecipazione del personale dell'Arma alle operazioni internazionali. La disposizione prevista dal comma 2 consente di corrispondere all'esigenza di sostituire il personale impiegato nelle missioni internazionali, funzione specifica delle forze di completamento, utilizzando parte delle risorse destinate dall'articolo 21 della legge n. 448 del 2001 al programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari con personale in ferma quadriennale, che si rendono disponibili in relazione ai previsti cicli addestrativi dell'Arma.
          Con riguardo, invece, all'articolo 7, le previste fattispecie necessitano di un supporto normativo non inserendosi in un quadro di cooperazione internazionale preventivamente disciplinato.
          L'articolo 9, infine, relativo alla sanatoria delle situazioni di fatto occorse nelle more dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si impone in relazione al perdurare, senza soluzione di continuità, della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso oltre il limite temporale previsto dal precedente provvedimento di proroga.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Il rinvio alla disciplina di cui al citato decreto-legge n.451 del 2001 comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche operazioni autorizzate.
          In merito alla disciplina penale, si conferma l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra, come modificate dalle leggi di conversione dei decreti-legge nn. 421 e 451 del 2001, al personale impiegato nelle operazioni denominate Enduring Freedom e International Security Assistance Force, le quali prevedono una tutela più congrua rispetto alla eccezionalità della situazione, ben diversa da quella degli interventi per il mantenimento della pace, che consentono, invece, l'applicazione del codice penale militare di pace. Al riguardo, le deroghe disposte comportano la non applicazione delle disposizioni relative alla procedura penale militare di guerra e all'ordinamento giudiziario militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle operazioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force.
          Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.215 del 2001.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Per lo stesso motivo non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Ugualmente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Le disposizioni del decreto non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.


3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto.


B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione difesa.




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Testo del decreto legge