XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3564




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è inteso a differire i termini relativi alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso.
        In particolare, l'articolo 1:

            al comma 1, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo e Albania, alle missioni di pace denominate SFOR (Stabilization Force) e MSU (Multinational Specialized Unit) in Bosnia, MAPE (Multinational Advisory Police Element) in Albania, TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron) a Hebron, UNMEE (United Nations Mission Ethiopia Eritrea) in Etiopia ed Eritrea;

            al comma 2, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata AFEH (Amber Fox ex Essential Harvest) in Macedonia;
            al comma 3, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom;

            al comma 4, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo all'intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan;

            al comma 5, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese;

            al comma 6, differisce al 30 giugno 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).

        L'articolo 2 autorizza, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). La disposizione risponde all'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea, con la quale è stato disposto il trasferimento della gestione della missione IPTF (International Police Task Force) dalle Nazioni Unite all'Unione europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia. Il piano operativo della missione prevede che il personale sia aggregato a rotazione per un periodo di dodici mesi per ciascuna unità.
        Per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali, il comma 7 dell'articolo 1 rinvia alle relative disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, salvo taluni adeguamenti riguardanti principalmente specifiche autorizzazioni di spesa e la corresponsione del trattamento economico accessorio.
        In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, prevede, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, la non applicazione delle disposizioni che, in vigenza della determinazione in dollari della diaria, ne stabilivano il pagamento in euro sulla base della media dei tassi di cambio registrati in un determinato periodo; il comma 3 dispone che, in ragione della coincidenza del contesto operativo, l'indennità di missione da corrispondere al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Aghanistan - attualmente calcolata con riferimento alla diaria prevista per l'Afghanistan - sia invece corrisposta nella diversa misura stabilita per il personale militare appartenente al contingente ISAF - calcolata con riferimento alla maggiore diaria prevista per l'Arabia saudita, Emirati arabi e Oman (articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002).
        L'articolo 4 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (euro 20.000.000).
        L'articolo 5 adegua la previsione di spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR, che opera in Kosovo (euro 685.664).
        L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni postconflittuali.
        L'articolo 7, in adesione all'invito di adoperarsi al fine di assicurare assistenza umanitaria alla popolazione afgana e supporto al Governo di transizione per la stabilizzazione e la sicurezza del Paese, contenuto nella risoluzione 1378 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del decreto, escluso il materiale di armamento.
        L'articolo 8, comma 1, rinvia alle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, in materia di forze di completamento per l'Arma dei carabinieri. La disciplina richiamata prevede, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, il richiamo in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato, di ufficiali e sottufficiali di complemento in congedo, nonché di personale gia appartenente alla categoria dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità. Il comma 2 prevede, altresì, la possibilità del richiamo anche per i carabinieri ausiliari al termine della ferma biennale contratta ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, assicurando loro un trattamento economico, per il periodo di richiamo, pari a quello composto ai volontari in ferma richiamati delle altre Forze armate. Sotto il profilo finanziario, la disposizione in parola dispone che i richiami avvengano entro i limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari, ovvero, per l'anno 2003, entro i limiti di spesa autorizzati per lo stesso anno dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto salvo il previsto programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale per l'anno di riferimento.
        L'articolo 9 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'entrata in vigore del decreto.
        L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati complessivamente in euro 367.330.678.
        L'articolo 11, infine, dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del provvedimento.
        Rimangono disciplinati dal decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:

            le modalità di attribuzione al personale impiegato dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, determinata nella misura del 90 per cento;

            il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio;

            le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso;

            le previsioni in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio;

            l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni "Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF), delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, e dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra; per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace;

            l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali;

            le previsioni in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, nonché le previsioni relative al Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti l'autorizzazione a conferire un apposito incarico, con previsione delle necessarie deroghe alla normativa vigente, al fine di assicurare il completamento dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe;

            il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi;

            le previsioni sul richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità;

            le previsioni sulla prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi;

            le previsioni a salvaguardia del personale impiegato nelle operazioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF), intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;

            le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

        L'attuazione del provvedimento comporta un onere complessivo valutato in euro 367.330.678, come si rileva nelle allegate schede tecniche. Al riguardo si evidenzia che l'onere relativo alla copertura assicurativa del personale impiegato nelle missioni ha subito un notevole incremento in ragione del mutamento delle condizioni contrattuali richieste dal mercato assicurativo.




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