XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3564
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è inteso a
differire i termini relativi alla partecipazione di
contingenti di personale militare e civile a operazioni
internazionali in corso.
In particolare, l'articolo 1:
al comma 1, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo e Albania, alle
missioni di pace denominate SFOR (Stabilization Force) e
MSU (Multinational Specialized Unit) in Bosnia, MAPE
(Multinational Advisory Police Element) in Albania,
TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron) a
Hebron, UNMEE (United Nations Mission Ethiopia Eritrea)
in Etiopia ed Eritrea;
al comma 2, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata
AFEH (Amber Fox ex Essential Harvest) in Macedonia;
al comma 3, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom;
al comma 4, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo all'intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force) in
Afghanistan;
al comma 5, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle
strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità
organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e
di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di
assistenza e di addestramento della polizia albanese;
al comma 6, differisce al 30 giugno 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM).
L'articolo 2 autorizza, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). La
disposizione risponde all'esigenza di dare attuazione a quanto
previsto dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal
Consiglio dell'Unione europea, con la quale è stato disposto
il trasferimento della gestione della missione IPTF
(International Police Task Force) dalle Nazioni Unite
all'Unione europea. Il compito della missione, nella quale
sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da
quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento
delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di
polizia. Il piano operativo della missione prevede che il
personale sia aggregato a rotazione per un periodo di dodici
mesi per ciascuna unità.
Per la disciplina da applicare al personale impiegato
nelle missioni e per le previsioni necessarie a corrispondere
alle particolari esigenze connesse con le operazioni
internazionali, il comma 7 dell'articolo 1 rinvia alle
relative disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, salvo taluni adeguamenti riguardanti
principalmente specifiche autorizzazioni di spesa e la
corresponsione del trattamento economico accessorio.
In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, prevede, ai
fini della corresponsione dell'indennità di missione, la non
applicazione delle disposizioni che, in vigenza della
determinazione in dollari della diaria, ne stabilivano il
pagamento in euro sulla base della media dei tassi di cambio
registrati in un determinato periodo; il comma 3 dispone che,
in ragione della coincidenza del contesto operativo,
l'indennità di missione da corrispondere al personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la
sede diplomatica di Kabul in Aghanistan - attualmente
calcolata con riferimento alla diaria prevista per
l'Afghanistan - sia invece corrisposta nella diversa misura
stabilita per il personale militare appartenente al
contingente ISAF - calcolata con riferimento alla maggiore
diaria prevista per l'Arabia saudita, Emirati arabi e Oman
(articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002).
L'articolo 4 adegua il limite complessivo di spesa entro
il quale il Ministero della difesa, in relazione alle
operazioni di cui all'articolo 1, può ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai
capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto,
di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e
per la difesa nucleare, biologica e chimica (euro
20.000.000).
L'articolo 5 adegua la previsione di spesa per il sostegno
logistico della compagnia di fanteria rumena che opera
nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR, che
opera in Kosovo (euro 685.664).
L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di
interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione nell'ambito della
prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con
l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di
stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU
per il sostegno nelle situazioni postconflittuali.
L'articolo 7, in adesione all'invito di adoperarsi al fine
di assicurare assistenza umanitaria alla popolazione afgana e
supporto al Governo di transizione per la stabilizzazione e la
sicurezza del Paese, contenuto nella risoluzione 1378 del
Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizza il Ministero della
difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane
materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di
entrata in vigore del decreto, escluso il materiale di
armamento.
L'articolo 8, comma 1, rinvia alle previsioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
116, in materia di forze di completamento per l'Arma dei
carabinieri. La disciplina richiamata prevede, per le esigenze
connesse con le operazioni internazionali, il richiamo in
servizio, su base volontaria ed a tempo determinato, di
ufficiali e sottufficiali di complemento in congedo, nonché di
personale gia appartenente alla categoria dei militari di
truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve, al
fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità. Il comma 2 prevede, altresì, la
possibilità del richiamo anche per i carabinieri ausiliari al
termine della ferma biennale contratta ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958, assicurando loro un trattamento
economico, per il periodo di richiamo, pari a quello composto
ai volontari in ferma richiamati delle altre Forze armate.
Sotto il profilo finanziario, la disposizione in parola
dispone che i richiami avvengano entro i limiti dei
contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla
legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di
complemento e dei carabinieri ausiliari, ovvero, per l'anno
2003, entro i limiti di spesa autorizzati per lo stesso anno
dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto
salvo il previsto programma di arruolamento di carabinieri in
ferma quadriennale per l'anno di riferimento.
L'articolo 9 dispone la convalida degli atti adottati,
delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle
more dell'entrata in vigore del decreto.
L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati
complessivamente in euro 367.330.678.
L'articolo 11, infine, dispone in ordine all'immediata
entrata in vigore del provvedimento.
Rimangono disciplinati dal decreto-legge n. 451 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:
le modalità di attribuzione al personale impiegato
dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, determinata nella misura del 90 per cento;
il trattamento assicurativo e il trattamento
pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di
servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in
servizio;
le previsioni per il personale in stato di prigionia o
disperso;
le previsioni in materia di rilascio dei passaporti,
orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di
servizio;
l'applicazione, per il personale impiegato nelle
operazioni "Enduring Freedom e International Security
Assistance Force (ISAF), delle disposizioni del codice
penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6
del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, e
dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge
n. 451 del 2001) e della disciplina prevista dall'articolo 9
del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure
restrittive della libertà personale, di udienza di convalida
dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona
destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,
nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura
penale militare e sulla costituzione degli organi
giurisdizionali militari di guerra; per il personale impiegato
nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del
codice penale militare di pace;
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso
decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle
disposizioni penali;
le previsioni in materia contabile, relative
all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità
di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni
e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso
contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il
rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione
a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, nonché le previsioni relative
al Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti
l'autorizzazione a conferire un apposito incarico, con
previsione delle necessarie deroghe alla normativa vigente, al
fine di assicurare il completamento dei lavori di costruzione
della discarica di Lezhe;
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un
massimo di nove mesi;
le previsioni sul richiamo in servizio temporaneo, su
base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire
nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le
esigenze connesse con le operazioni internazionali, la
funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità;
le previsioni sulla prosecuzione delle attività di
assistenza alle Forze armate albanesi;
le previsioni a salvaguardia del personale impiegato
nelle operazioni Enduring Freedom e International
Security Assistance Force (ISAF), intese a garantire la
possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni
banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore,
all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei
vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;
le previsioni sullo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica.
L'attuazione del provvedimento comporta un onere
complessivo valutato in euro 367.330.678, come si rileva nelle
allegate schede tecniche. Al riguardo si evidenzia che l'onere
relativo alla copertura assicurativa del personale impiegato
nelle missioni ha subito un notevole incremento in ragione del
mutamento delle condizioni contrattuali richieste dal mercato
assicurativo.