XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3564
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della
partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante
disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana a operazioni militari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Termini relativi alla partecipazione militare italiana
ad operazioni internazionali).
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione di personale militare e civile alle
operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex
Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è
differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il
termine per la partecipazione del personale della Polizia di
Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64
del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione militare italiana alla missione
internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno
2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata: "Enduring Freedom"
nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è
differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
all'intervento internazionale denominato: "International
Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno
2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è
differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione
europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito
al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 359.549.625.
Articolo 2.
(Partecipazione italiana alla missione di polizia
dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina).
1. E' autorizzata, dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre
2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
alla missione di polizia dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione
comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione
europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale
impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
Articolo 3.
(Trattamento economico).
1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di
missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista
dal secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione
prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo
14.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 e fino al termine di
cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede
diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è
corrisposta nella misura prevista per il personale militare
appartenente al contingente ISAF.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia contabile).
1. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro
20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo
10.
Articolo 5.
(Compagnia di fanteria rumena).
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali
previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro
685.664.
Articolo 6.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi).
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle
Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è
autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro
5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
Articolo 7.
(Cessione di materiali).
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione
1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14
novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo
1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a
titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali,
equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, escluso il materiale
d'armamento.
Articolo 8.
(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).
1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16
aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 116.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di
arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui
all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro
il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato
ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono
risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi
del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari
a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo
svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei
mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno
2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Articolo 9.
(Disposizioni di convalida).
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte
e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 10.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro
367.330.678, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo
del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.