XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3538




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa in materia di cooperazione in ambito giovanile, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.


Articoli 2, 3 e 5.

          Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione nei vari settori di interesse della gioventù, viene previsto lo scambio di giovani ed esperti tra i rispettivi Paesi.
          Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 15 esperti per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 103 x 15 giovani
o esperti x 10 giorni) = euro 15.450

          Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che l'Italia possa inviare nella Federazione russa 15 unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 per 15
persone = euro 20.145

Totale onere (articoli 2, 3 e 5) .... euro 35.595


Articolo 3.

          Allo scopo di realizzare alcune iniziative in favore dei giovani, quali incontri, forum, festival, campeggi, mostre, tourné e giornate della cultura, viene previsto un contributo di euro 20.658

Totale onere (articolo 3) .... euro 20.658
Articolo 5, comma 1.

          Viene previsto da parte italiana un contributo di euro 77.469 per la realizzazione delle attività di cooperazione in favore dei giovani. Detto importo è in relazione ad analogo impegno da parte russa per lo stesso ammontare, come previsto dalla disposizione dell'articolo 5, comma 1

Totale onere (articolo 5, comma 1) .... euro 77.469


Articolo 6.

          Al fine di esaminare i programmi operativi, viene prevista la costituzione di un Gruppo misto di lavoro che si riunirà alternativamente ogni due anni nella Federazione russa ed in Italia.
          Nella ipotesi dell'invio a Mosca di quattro funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 4 persone x 5
giorni) = euro 2.580

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 = euro 165, cui si aggiungono euro 50, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 165 viene ridotto di euro 55, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 161 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1995 = euro 209 x 4
persone x 5 giorni) = euro 4.180

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 x 4 persone = euro 5.372 + euro 269 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 5.641

Totale onere (articolo 6) .... euro 12.401

          In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente.

... (omissis) ...

          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di giovani ed esperti, alla concessione dei contributi, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

          A) Analisi del quadro normativo.

          L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi, bensì quella di decreti ministeriali a cura del Ministero degli affari esteri, che di tale esecuzione è l'ente responsabile.
          Per quanto concerne altri Accordi con la Federazione russa nella stessa materia recepiti con legge, si segnala l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, reso esecutivo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 515 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2000). In tale Accordo, e precisamente all'articolo 10, si fa peraltro esplicita menzione delle attività di scambi giovanili e vi si conferma che i Governi di Italia e Russia favoriranno iniziative in tale settore.

          B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni.

          La legge di autorizzazione alla ratifica, qualora adottata, è compatibile con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. Con le regioni è in atto una prassi di coordinamento in base alla quale progetti di scambi giovanili avviati e finanziati dalle singole regioni sono di norma sottoposti ad assenso ministeriale. Un ulteriore criterio è la non concorrenza di contributi regionali e contributi statali alla realizzazione dello stesso progetto nell'ambito degli scambi giovanili internazionali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


              A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          
L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, firmato a Roma il 15 gennaio 2001 sostituirà, al momento della data della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. L'Accordo, così come quello del 1989 che verrà a decadere, è finalizzato al mantenimento e allo sviluppo delle iniziative che possono essere realizzate mediante soggiorni di gruppi giovanili italiani nella Federazione russa e gruppi giovanili russi in Italia oppure mediante la partecipazione di gruppi giovanili ed iniziative in ambito multilaterale.
          Gli scambi giovanili costituiscono un aspetto particolare nell'ambito delle relazioni culturali tra Paesi. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi e gli strumenti degli scambi giovanili sono concordati in appositi Protocolli di esecuzione di Accordi bilaterali sulle relazioni culturali. Nel caso della Federazione russa, si è fatto ricorso allo strumento dell'Accordo internazionale dedicato agli scambi giovanili, innovando una precedente intesa conclusa con la dissolta Unione Sovietica, in ragione dell'importanza e dello spessore delle relazioni culturali italo-russe.
          Nel concludere l'Accordo, le Parti si impegnano a favorire un'ampia serie di attività aventi come destinatari i giovani dei due Paesi, riuniti in gruppi che effettuano, per lo svolgimento dell'attività di volta in volta prevista, soggiorni nell'altro Paese contraente, oppure che partecipano ad attività multilaterali svolte sotto l'egida di organizzazioni delle quali Italia e Federazione russa sono membri. Sono ammessi a partecipare a tali attività i giovani a partire dall'età di 18 anni.
          Le amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, e da parte della Federazione russa il Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne l'Amministrazione italiana, il Ministero degli affari esteri vaglierà, alla luce della loro rispondenza alle finalità dell'Accordo, sulle iniziative di scambio giovanile che saranno di volta in volta sottoposte da enti organizzatori italiani. L'esame delle singole iniziative permetterà di valutare l'opportunità di concedere un contributo fino ad un massimo del 90 per cento del costo del progetto. Lo stanziamento annuale a disposizione del Ministero degli affari esteri per il contributo ad attività di scambi giovanili di carattere bilaterale è pari a 77 mila euro circa. Vi sono poi ulteriori 20 mila euro circa per contributi ad attività di scambi giovanili in ambito multilaterale, con particolare enfasi (articolo 3) su quelle promosse dal Consiglio d'Europa.
          In applicazione del criterio generale normalmente adottato, la ripartizione delle spese e dei contributi tra Italia e Russia per le attività di scambi giovanili vedrà lo Stato che invia i gruppi giovanili sostenere (eventualmente a titolo di contributo parziale all'ente organizzatore) gli oneri del viaggio e lo Stato che li accoglie sostenere (eventualmente a titolo di contributo parziale all'ente organizzatore) gli oneri relativi al soggiorno.


              B) Obiettivi e risultati attesi.

          
Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel settore delle relazioni culturali, in particolare quanto ad una più diffusa ed approfondita reciproca conoscenza. La possibilità di favorire gli scambi giovanili tra Italia e Russia assume una particolare valenza alla luce delle opportunità di un approfondimento delle relazioni bilaterali in tutti i settori nei quali i giovani interessati esplicheranno la loro attività lavorativa. Vi è inoltre l'importante risultato di un avvicinamento delle nuove generazioni russe alla realtà di un moderno Paese occidentale ed europeo qual è l'Italia, circostanza di specifico prezioso significato in un periodo di cruciale transizione della Federazione russa alla democrazia ed all'economia di mercato. Gli scambi giovanili con la Federazione russa hanno del resto ormai una consolidata tradizione decennale di eccellenti risultati nei settori sopra descritti e la conclusione di un nuovo Accordo, resasi opportuna dopo i radicali cambiamenti avvenuti nella Federazione russa, conferma la volontà di entrambi i Paesi di mettere a frutto e sviluppare tale esperienza.




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