XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3538
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione
russa in materia di cooperazione in ambito giovanile, comporta
i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.
Articoli 2, 3 e 5.
Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione nei
vari settori di interesse della gioventù, viene previsto lo
scambio di giovani ed esperti tra i rispettivi Paesi.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il
quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e
quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla
base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede
che il nostro Paese possa ospitare annualmente le
sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
n. 15 esperti per 10 giorni:
Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 103 x 15 giovani
o esperti x 10 giorni) = euro 15.450
Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che
l'Italia possa inviare nella Federazione russa 15 unità. I
relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono
così quantificati:
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 per 15
persone = euro 20.145
Totale onere (articoli 2, 3 e 5) .... euro 35.595
Articolo 3.
Allo scopo di realizzare alcune iniziative in favore dei
giovani, quali incontri, forum, festival, campeggi,
mostre, tourné e giornate della cultura, viene previsto
un contributo di euro 20.658
Totale onere (articolo 3) .... euro 20.658
Articolo 5, comma 1.
Viene previsto da parte italiana un contributo di euro
77.469 per la realizzazione delle attività di cooperazione in
favore dei giovani. Detto importo è in relazione ad analogo
impegno da parte russa per lo stesso ammontare, come previsto
dalla disposizione dell'articolo 5, comma 1
Totale onere (articolo 5, comma 1) .... euro 77.469
Articolo 6.
Al fine di esaminare i programmi operativi, viene
prevista la costituzione di un Gruppo misto di lavoro che si
riunirà alternativamente ogni due anni nella Federazione russa
ed in Italia.
Nella ipotesi dell'invio a Mosca di quattro funzionari
per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa è così
quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 4 persone x 5
giorni) = euro 2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 =
euro 165, cui si aggiungono euro 50, pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 165 viene ridotto di
euro 55, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 161 + euro
48 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1995 = euro 209 x 4
persone x 5 giorni) = euro 4.180
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 x 4 persone = euro
5.372 + euro 269 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 5.641
Totale onere (articolo 6) .... euro 12.401
In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio
dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2003 e
per ciascuno degli anni successivi, è il seguente.
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
allo scambio di giovani ed esperti, alla concessione dei
contributi, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e
loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi del quadro normativo.
L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede
l'adozione di atti normativi, bensì quella di decreti
ministeriali a cura del Ministero degli affari esteri, che di
tale esecuzione è l'ente responsabile.
Per quanto concerne altri Accordi con la Federazione
russa nella stessa materia recepiti con legge, si segnala
l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e
dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio
1998, reso esecutivo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 515
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2000). In tale Accordo, e precisamente all'articolo 10, si fa
peraltro esplicita menzione delle attività di scambi giovanili
e vi si conferma che i Governi di Italia e Russia favoriranno
iniziative in tale settore.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario e con le competenze delle
regioni.
La legge di autorizzazione alla ratifica, qualora
adottata, è compatibile con l'ordinamento comunitario e con
l'ordinamento regionale. Con le regioni è in atto una prassi
di coordinamento in base alla quale progetti di scambi
giovanili avviati e finanziati dalle singole regioni sono di
norma sottoposti ad assenso ministeriale. Un ulteriore
criterio è la non concorrenza di contributi regionali e
contributi statali alla realizzazione dello stesso progetto
nell'ambito degli scambi giovanili internazionali.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito
giovanile, firmato a Roma il 15 gennaio 2001 sostituirà, al
momento della data della sua entrata in vigore, un analogo
Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. L'Accordo, così
come quello del 1989 che verrà a decadere, è finalizzato al
mantenimento e allo sviluppo delle iniziative che possono
essere realizzate mediante soggiorni di gruppi giovanili
italiani nella Federazione russa e gruppi giovanili russi in
Italia oppure mediante la partecipazione di gruppi giovanili
ed iniziative in ambito multilaterale.
Gli scambi giovanili costituiscono un aspetto particolare
nell'ambito delle relazioni culturali tra Paesi. Nella maggior
parte dei casi, gli obiettivi e gli strumenti degli scambi
giovanili sono concordati in appositi Protocolli di esecuzione
di Accordi bilaterali sulle relazioni culturali. Nel caso
della Federazione russa, si è fatto ricorso allo strumento
dell'Accordo internazionale dedicato agli scambi giovanili,
innovando una precedente intesa conclusa con la dissolta
Unione Sovietica, in ragione dell'importanza e dello spessore
delle relazioni culturali italo-russe.
Nel concludere l'Accordo, le Parti si impegnano a
favorire un'ampia serie di attività aventi come destinatari i
giovani dei due Paesi, riuniti in gruppi che effettuano, per
lo svolgimento dell'attività di volta in volta prevista,
soggiorni nell'altro Paese contraente, oppure che partecipano
ad attività multilaterali svolte sotto l'egida di
organizzazioni delle quali Italia e Federazione russa sono
membri. Sono ammessi a partecipare a tali attività i giovani a
partire dall'età di 18 anni.
Le amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo
responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale, e da parte della
Federazione russa il Ministero degli affari esteri. Per quanto
concerne l'Amministrazione italiana, il Ministero degli affari
esteri vaglierà, alla luce della loro rispondenza alle
finalità dell'Accordo, sulle iniziative di scambio giovanile
che saranno di volta in volta sottoposte da enti organizzatori
italiani. L'esame delle singole iniziative permetterà di
valutare l'opportunità di concedere un contributo fino ad un
massimo del 90 per cento del costo del progetto. Lo
stanziamento annuale a disposizione del Ministero degli affari
esteri per il contributo ad attività di scambi giovanili di
carattere bilaterale è pari a 77 mila euro circa. Vi sono poi
ulteriori 20 mila euro circa per contributi ad attività di
scambi giovanili in ambito multilaterale, con particolare
enfasi (articolo 3) su quelle promosse dal Consiglio
d'Europa.
In applicazione del criterio generale normalmente
adottato, la ripartizione delle spese e dei contributi tra
Italia e Russia per le attività di scambi giovanili vedrà lo
Stato che invia i gruppi giovanili sostenere (eventualmente a
titolo di contributo parziale all'ente organizzatore) gli
oneri del viaggio e lo Stato che li accoglie sostenere
(eventualmente a titolo di contributo parziale all'ente
organizzatore) gli oneri relativi al soggiorno.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel
settore delle relazioni culturali, in particolare quanto ad
una più diffusa ed approfondita reciproca conoscenza. La
possibilità di favorire gli scambi giovanili tra Italia e
Russia assume una particolare valenza alla luce delle
opportunità di un approfondimento delle relazioni bilaterali
in tutti i settori nei quali i giovani interessati
esplicheranno la loro attività lavorativa. Vi è inoltre
l'importante risultato di un avvicinamento delle nuove
generazioni russe alla realtà di un moderno Paese occidentale
ed europeo qual è l'Italia, circostanza di specifico prezioso
significato in un periodo di cruciale transizione della
Federazione russa alla democrazia ed all'economia di mercato.
Gli scambi giovanili con la Federazione russa hanno del resto
ormai una consolidata tradizione decennale di eccellenti
risultati nei settori sopra descritti e la conclusione di un
nuovo Accordo, resasi opportuna dopo i radicali cambiamenti
avvenuti nella Federazione russa, conferma la volontà di
entrambi i Paesi di mettere a frutto e sviluppare tale
esperienza.