XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3538
Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla
cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio
2001 sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, un
analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. Esso è
finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo delle iniziative
che possono essere realizzate mediante soggiorni di scambio
tra gruppi giovanili italiani e russi.
Il testo si compone di un preambolo e 10 articoli ed è
stato firmato in due esemplari in lingua italiana ed in lingua
russa, entrambi i testi facenti fede.
Nel Preambolo si fa riferimento alle finalità delle intese
di ampio respiro tra Italia e Federazione russa, quali il
Trattato di amicizia e collaborazione del 14 ottobre 1994,
l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e
dell'istruzione del 10 febbraio 1998. Vi si fa inoltre stato
del reciproco desiderio di operare nello spirito delle intese
raggiunte in ambito OSCE e Consiglio d'Europa.
L'articolo 1 impegna i due Stati ad incoraggiare gli
scambi giovanili e l'articolo 2 elenca indirizzi ed obiettivi
prioritari della cooperazione bilaterale in materia di
gioventù.
L'articolo 3 elenca le attività che gli Stati si impegnano
ad incoraggiare nel perseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 2.
L'articolo 7 precisa peraltro che eventuali altre forme di
attività non sono escluse.
L'articolo 4 pone in 18 anni le condizioni minime di età
per la partecipazione a scambi giovanili e il limite massimo
di 15 persone nella composizione dei gruppi.
L'articolo 5 prevede che i mezzi necessari a realizzare la
collaborazione nel settore giovanile provengano in misura
possibilmente equa dalle due Parti. Si rimanda al programma
dettagliato degli scambi giovanili, che le Parti dovranno
periodicamente stabilire di comune accordo, la suddivisione
delle spese per l'invio e l'accoglienza dei giovani.
L'articolo 6 affida l'esecuzione dell'Accordo al Ministero
degli affari esteri per la parte italiana ed al Ministero
dell'istruzione per la parte russa. Esso prevede inoltre
l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro misto che
definisca i programmi di scambi giovanili con cadenza
indicativamente biennale, riunendosi alternativamente in
Italia e in Russia. Nel gruppo misto siederebbero
rappresentanti delle due pubbliche amministrazioni e di
associazioni dei due Paesi.
L'articolo 8 impegna le Parti ad agevolare le condizioni
per il rilascio dei visti d'ingresso ai partecipanti ad
iniziative nell'ambito dei programmi di scambi giovanili.
L'articolo 9 prevede quale condizione di entrata in vigore
dell'Accordo lo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica e
precisa che esso abroga il precedente Accordo del 1989 sulla
stessa materia.
L'articolo 10 stabilisce in cinque anni tacitamente
rinnovabili la durata dell'Accordo, prevedendo la possibilità
di denunciarlo almeno sei mesi prima di ogni scadenza
quinquennale.