XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3538




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. Esso è finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo delle iniziative che possono essere realizzate mediante soggiorni di scambio tra gruppi giovanili italiani e russi.
        Il testo si compone di un preambolo e 10 articoli ed è stato firmato in due esemplari in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti fede.
        Nel Preambolo si fa riferimento alle finalità delle intese di ampio respiro tra Italia e Federazione russa, quali il Trattato di amicizia e collaborazione del 14 ottobre 1994, l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998. Vi si fa inoltre stato del reciproco desiderio di operare nello spirito delle intese raggiunte in ambito OSCE e Consiglio d'Europa.
        L'articolo 1 impegna i due Stati ad incoraggiare gli scambi giovanili e l'articolo 2 elenca indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in materia di gioventù.
        L'articolo 3 elenca le attività che gli Stati si impegnano ad incoraggiare nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.
        L'articolo 7 precisa peraltro che eventuali altre forme di attività non sono escluse.
        L'articolo 4 pone in 18 anni le condizioni minime di età per la partecipazione a scambi giovanili e il limite massimo di 15 persone nella composizione dei gruppi.
        L'articolo 5 prevede che i mezzi necessari a realizzare la collaborazione nel settore giovanile provengano in misura possibilmente equa dalle due Parti. Si rimanda al programma dettagliato degli scambi giovanili, che le Parti dovranno periodicamente stabilire di comune accordo, la suddivisione delle spese per l'invio e l'accoglienza dei giovani.
        L'articolo 6 affida l'esecuzione dell'Accordo al Ministero degli affari esteri per la parte italiana ed al Ministero dell'istruzione per la parte russa. Esso prevede inoltre l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro misto che definisca i programmi di scambi giovanili con cadenza indicativamente biennale, riunendosi alternativamente in Italia e in Russia. Nel gruppo misto siederebbero rappresentanti delle due pubbliche amministrazioni e di associazioni dei due Paesi.
        L'articolo 8 impegna le Parti ad agevolare le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso ai partecipanti ad iniziative nell'ambito dei programmi di scambi giovanili.
        L'articolo 9 prevede quale condizione di entrata in vigore dell'Accordo lo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica e precisa che esso abroga il precedente Accordo del 1989 sulla stessa materia.
        L'articolo 10 stabilisce in cinque anni tacitamente rinnovabili la durata dell'Accordo, prevedendo la possibilità di denunciarlo almeno sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale.




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli