XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3538
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in
ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 9
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e
2004 ed in euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.