XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3530
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Proroga della esenzione dall'imposta provinciale di
trascrizione (IPT) e dalla tassa automobilistica.
Premessa.
Una recente disciplina (articolo 2 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178) ha previsto, per l'acquisto -
anche in leasing - di autoveicoli nuovi con potenza
massima di 85 kw, effettuato tra l'8 luglio 2002 ed il 31
dicembre 2002 e dietro consegna di un autoveicolo non conforme
alle direttive CE sull'inquinamento, destinato alla
rottamazione ed intestato allo stesso soggetto o ad un suo
familiare convivente, i seguenti benefìci:
le formalità relative agli atti di acquisto non sono
soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli
uffici del PRA;
le stesse non sono altresì soggette al pagamento
dell'imposta provinciale di trascrizione;
esenzione dalla tassa automobilistica per il periodo
fisso superiore a otto (o a sei) mesi e fino alla scadenza di
aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva, a partire
dal mese di immatricolazione, e per le due annualità
successive.
In tale sede è stata altresì prevista l'agevolazione
dell'acquisto da imprese esercenti attività di commercio di
autoveicoli usati, alle stesse condizioni previste per
l'acquisto di auto nuove, che rispettino le direttive CE
sull'inquinamento, di potenza non superiore a 85 kw, garantiti
per un anno e revisionati; in tal caso i benefìci sono i
seguenti:
le formalità relative agli atti di acquisto non sono
soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli
uffici del PRA;
le stesse non sono altresì soggette al pagamento
dell'imposta provinciale di trascrizione.
Oggetto del provvedimento.
La nuova disciplina prevede la proroga delle agevolazioni
suddette agli acquisti di autovetture - sia nuove che usate -
effettuati tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge ed il 31 marzo 2003, alle stesse condizioni e
limiti.
Stima delle conseguenze in termini di gettito.
Acquisto di autovetture nuove: in base ai dati relativi
al numero di formalità relative ad autovetture nuove
registrate al PRA a tutto dicembre 2002, relative a tutto il
mese precedente, il numero di immatricolazioni effettuate
utilizzando le agevolazioni dell'ultima normativa per mese è
il seguente: 3.880 a settembre, 32.005 ad ottobre, 38.202 a
novembre e 45.954 a dicembre.
Ai fini della presente stima in via prudenziale si
utilizza il dato più elevato dopo quello delle formalità di
dicembre 2002 (38.000 acquisti, effettati in ottobre ma
registrati entro il mese successivo) come proxy del
"tendenziale", escludendo i dati di fine anno a causa
dell'accelerazione in vista del termine degli incentivi.
Si ipotizza inoltre che tale numero sia un valore medio,
per i mesi di febbraio e di marzo 2003; per quanto riguarda
gennaio 2003, a causa sia della decorrenza del decreto-legge
da metà mese che del citato anticipo degli acquisti ai mesi
precedenti (novembre e dicembre 2002), in vista dell'esaurirsi
dell'ultima agevolazione, si indica un numero di acquisti
"agevolati" in misura pari a 12.000.
Il totale è pertanto pari a circa 12.000 + 38.000 +
38.000 = 88.000.
I diritti fissi esentati sono pari a circa 41,57 euro
(40.000 lire di bollo e 40.500 lire all'ACI per gli emolumenti
al PRA): ne consegue una perdita di gettito di competenza pari
a circa 88.000 X 41,57 = 3,66 milioni di euro; di cassa la
perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 3,66 milioni
di euro nel 2003.
L'importo dell'imposta provinciale di trascrizione sugli
atti soggetti ad IVA(1) è pari a 150,81 euro, eventualmente
incrementabile fino al 20 per cento: ai fini della presente
stima si utilizza un valore medio aumentato del 10, pari a
circa 165,89 euro(2). La perdita di gettito di competenza IPT
è pari quindi a circa 88.000 X 165,89 = 14,6 milioni di euro;
di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto
stimabile in circa 14,6 milioni di euro nel 2003.
Per quanto riguarda la tassa automobilistica non dovuta,
essa è proporzionale alla potenza dell'autovettura; le regioni
inoltre possono incrementare la stessa. Si è pertanto
provveduto a ripartire il
numero stimato di autovetture nuove acquistate utilizzando
l'incentivo secondo la consistenza di autovetture distinta per
Kilowatt (fino a 85 kw) risultante dai dati ACI(3).
1) Decreto del Ministro delle finanze n. 435 del 1998,
punto 2 della tabella allegata.
2) Le province di Milano e di Torino aumentano del 3 per
cento, Roma e Napoli dello 0 per cento, Firenze del 20 per
cento, Bologna del 14 per cento.
3) Autovetture distinte per kilowatt, consistenza parco
veicolare al 31 dicembre 1999, Annuario ACI 2000.
Ponderando il numero stimato per ogni classe con la
potenza media della classe stessa ed il costo unitario per kw
(2,58 euro), aumentato del 10 per cento (2,84 euro) per tenere
conto di eventuali incrementi deliberati, si ottiene una stima
del bollo auto annuo di competenza pari a circa 11,4 milioni
di euro:
... (omissis) ...
Le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 2 del
regolamento recante modalità e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, per quanto riguarda il primo
periodo fisso (con particolare riferimento agli autoveicoli
immatricolati per la prima volta).
Si è pertanto provveduto a ripartire per cassa la perdita
di gettito di competenza, tenendo conto sia del primo periodo
fisso minimo dovuto (otto mesi) e fino alla scadenza
immediatamente successiva, che del mese di acquisto
dell'autovettura (da gennaio 2003 a marzo 2003); per quanto
riguarda le annualità successive sono stati ripartiti per le
tre scadenze di legge due interi anni di tasse
automobilistiche non pagate.
L'andamento del mancato gettito di cassa risultante, in
milioni di euro, è il seguente:
2003 2004 2005 2006
-9,6 -11,4 -11,4 -
Acquisto di autovetture usate: in base ai dati relativi
al numero di formalità riferite ad autovetture usate
registrate al PRA a tutto dicembre 2002, relative a tutto il
mese precedente, il numero di passaggi di proprietà effettuati
utilizzando le agevolazioni della vigente normativa per mese è
il seguente: 310 a settembre, 4.110 ad ottobre, 6.390 a
novembre e 6.489 a dicembre.
Ai fini della presente stima in via prudenziale si
utilizza un dato più elevato (7.500 acquisti), come
"tendenziale", a causa di un possibile problema di gestione
della novità per gli acquirenti dell'usato nel periodo di
vigenza dell'ultima agevolazione.
Si ipotizza che tale numero sia un valore medio, per i
mesi di febbraio e di marzo 2003; per quanto riguarda gennaio
2003, a causa sia della decorrenza del decreto-legge da metà
mese, che del possibile anticipo degli acquisti ai mesi
precedenti (novembre e dicembre 2002), in vista dell'esaurirsi
dell'agevolazione, si indica un numero di acquisti "agevolati"
di autovetture usate in misura pari a 2.000.
Il totale è pertanto pari a circa 2.000 + 7.500 + 7.500 =
17.000.
La perdita di gettito di competenza per i diritti fissi
(bollo ed emolumenti al PRA) è pari a circa 17.000 x 41,57 =
0,7 milioni di euro; di cassa la perdita di gettito è pertanto
stimabile in circa 0,7 milioni di euro nel 2003.
L'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di
proprietà delle vetture usate è distinta per tipo e potenza
dei veicoli (4); per autovetture fino a 53 kw è dovuta la
cifra fissa di 150,81 euro, mentre per le autovetture di
potenza superiore a 53 kw è dovuta nella misura di 3,51 euro
per ogni kw; tali importi possono essere aumentati fino al 20
per cento.
In base alla distribuzione per classi stimata della
potenza media delle autovetture usate catalizzate acquistate
dal concessionario, la IPT sull'usato (fissa per le prime due
classi, in proporzione alla potenza per le classi superiori)
media per vettura è pari a circa 193,49 euro. Ne consegue una
perdita di gettito IPT di competenza pari a circa 17.000 x
193,49 = 3,3 milioni di euro; di cassa la perdita di gettito
per le province è pertanto stimabile in circa 3,3 milioni di
euro nel 2003.
Si indica pertanto la perdita di gettito complessiva di
cassa, in milioni di euro (nuovo + usato):
... (omissis) ...
4) Decreto del Ministro delle finanze n. 435 del 1998, punto
1 della tabella allegata.