XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3530
Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003.
Differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
disporre il differimento delle misure agevolative in materia
di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per
gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e
dalla tassa automobilistica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è
autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9
milioni per l'anno 2003 e ad euro 11,4 milioni per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli
13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5,
e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto
conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è
attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.