XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3530




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento legislativo d'urgenza si propone l'obiettivo del mantenimento, dalla data della sua entrata in vigore e fino al 31 marzo 2003, dei cosiddetti "ecoincentivi fiscali" per l'acquisto di autoveicoli provvisti di dispositivi anti inquinamento conformi alle direttive CE, in considerazione dei positivi effetti prodotti sul mercato automobilistico dalla normativa recata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la cui vigenza è venuta a cessare il 31 dicembre 2002.
        In particolare, con l'articolo 1 si provvede a reintrodurre le misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Le agevolazioni in argomento, costituite, come è noto, dall'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica, nonché dal non assoggettamento all'imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA (con esclusione, tuttavia, della esenzione dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli già immatricolati), si applicano alle stesse condizioni e con le stesse modalità dettate dal predetto decreto-legge relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto in commento fino al 31 marzo 2003.
        Al comma 2, si individuano i mezzi di copertura finanziaria occorrenti per fare fronte all'onere derivante dalle predette misure agevolative, valutato in 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e in 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. A tale fine, si provvede utilizzando parte delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nell'unità previsionale di base 6.1.2.15 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3863 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse, relative al regime fiscale agevolato (mediante l'attribuzione di un credito d'imposta) per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per attività cosiddette marginali, possono costituire un'idonea fonte di copertura in considerazione della loro scarsa utilizzazione nell'anno 2002. Per le stesse ragioni, con il comma 3, si dispone opportunamente che, a decorrere dall'anno 2003, il predetto credito di imposta sia attribuibile nel limite massimo di 3 milioni di euro.




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Testo del decreto legge