XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3530
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento legislativo
d'urgenza si propone l'obiettivo del mantenimento, dalla data
della sua entrata in vigore e fino al 31 marzo 2003, dei
cosiddetti "ecoincentivi fiscali" per l'acquisto di
autoveicoli provvisti di dispositivi anti inquinamento
conformi alle direttive CE, in considerazione dei positivi
effetti prodotti sul mercato automobilistico dalla normativa
recata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, la cui vigenza è venuta a cessare il 31 dicembre
2002.
In particolare, con l'articolo 1 si provvede a
reintrodurre le misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche recate dall'articolo 2 del citato
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Le
agevolazioni in argomento, costituite, come è noto,
dall'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e
dalla tassa automobilistica, nonché dal non assoggettamento
all'imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del
PRA (con esclusione, tuttavia, della esenzione dalla tassa
automobilistica per l'acquisto di autoveicoli già
immatricolati), si applicano alle stesse condizioni e con le
stesse modalità dettate dal predetto decreto-legge
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli effettuate dalla data di entrata in vigore del
decreto in commento fino al 31 marzo 2003.
Al comma 2, si individuano i mezzi di copertura
finanziaria occorrenti per fare fronte all'onere derivante
dalle predette misure agevolative, valutato in 31,9 milioni di
euro per l'anno 2003 e in 11,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. A tale fine, si provvede utilizzando
parte delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di
cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nell'unità previsionale di
base 6.1.2.15 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3863 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dette risorse, relative al regime fiscale agevolato
(mediante l'attribuzione di un credito d'imposta) per nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per attività
cosiddette marginali, possono costituire un'idonea fonte di
copertura in considerazione della loro scarsa utilizzazione
nell'anno 2002. Per le stesse ragioni, con il comma 3, si
dispone opportunamente che, a decorrere dall'anno 2003, il
predetto credito di imposta sia attribuibile nel limite
massimo di 3 milioni di euro.