XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3524




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)


Articolo 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari
a seguito di condanna per aiuti di Stato).

          In base ai dati definitivi delle dichiarazioni dei redditi "Unico 1999, Unico 2000 e Unico 2001 società di capitali ed enti commerciali" presentate dai contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria, risulta quanto segue:

              nell'esercizio 1998 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 161 milioni di euro da parte di 10 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 158 X (37 per cento - 12,5 per cento) = 38,8 milioni di euro;

              nell'esercizio 1999 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.398 milioni di euro da parte di 56 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 1.398 X (37 per cento - 12,5 per cento) = 342,4 milioni di euro;

              nell'esercizio 2000 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.908 milioni di euro da parte di 52 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa 1.908 X (37 per cento - 12,5 per cento) = 467,5 milioni di euro.

          Attraverso accesso diretto alle dichiarazioni di tutte le aziende ed istituti di credito i quali hanno dichiarato reddito assoggettato ad aliquota del 12,5 per cento è stato possibile appurare che nessuno di tali contribuenti è una banca di altri Paesi membri operante in Italia: pertanto, ai fini della imposizione diretta, l'intero risparmio di imposta goduto (circa 848,7 milioni di euro nel triennio 1998-2000) è da attribuire a banche italiane.
          Ove tale importo venisse restituito comprensivo del tasso d'interesse del 5,5 per cento annuo, si ottiene un ulteriore gettito, relativo agli interessi, pari a circa 93 milioni di euro.


Articolo 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni
di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto).

          La norma amplia l'ambito temporale delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 7, 8 e 9, e 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, concesso per usufruire sia della possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e quello dei terreni edificabili e con destinazione agricola, sia dell'assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.
          La disposizione è suscettibile di produrre un maggior gettito nel triennio 2003-2005 che prudenzialmente non si ritiene di quantificare.


Articolo. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di
riserve).

Legislazione vigente.

          La legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) ha disposto, all'articolo 4, la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 19 per cento le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.

Legislazione proposta.

          Una analoga possibilità è concessa anche nei confronti delle riserve e degli altri fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2002.

Effetti sul gettito.

          Ai fini della stima in termini di gettito sono stati utilizzati i dati del modello di versamento unificato F24 del 2002, in base al quale risulta nel corso del 2002 un versamento con codice tributo 1807 pari a circa 478 milioni di euro. Tale versamento rappresenta il 45 per cento della imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 (il 19 per cento delle riserve e fondi in sospensione di imposta affrancati). Ne consegue che l'ammontare complessivo di riserve e fondi affrancati in base all'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 è pari a circa 478 / 45 per cento / 19 per cento = 5.590 milioni di euro.
          Ai fini della presente stima si ipotizza che in virtù della riproposizione della norma possano essere ancora interessate all'affrancamento riserve e fondi in sospensione di imposta in misura non superiore al 20 per cento delle riserve e fondi già affrancati in virtù del precedente intervento.
          L'ammontare complessivo di riserve e fondi in sospensione di imposta affrancati pertanto si stima essere pari a circa 5.590 X 20 per cento = 1.118 milioni di euro, cui consegue una imposta sostitutiva massima pari a circa 1.118 X 19 per cento = 212 milioni di euro.
          Tuttavia la norma dispone che le riserve e gli altri fondi rilevano ai fini della determinazione del credito di imposta "limitato" nella misura del 47,22 per cento. Ne consegue che il canestro "B" sarà alimentato da un ammontare massimo di credito di imposta pari a circa 1.118 X 47,22 per cento X 56,25 per cento = 297 milioni di euro.
          In caso di successiva attribuzione delle riserve e dei fondi ai soci, agli stessi competerà il credito di imposta limitato, con conseguente perdita di gettito IRPEF/IRPEG da parte dei soci stessi, laddove altrimenti non sarebbe spettato loro nulla. La perdita di gettito effettiva è inferiore e pari a circa l'80 per cento di quella teorica a causa dei limiti nell'utilizzo del credito di imposta (niente riporto a nuovo o rimborso, comunque nei limiti della imposta effettivamente attribuibile al dividendo percepito). Si ipotizza altresì - in analogia a quanto effettuato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario - che le società intendano distribuire ai soci il 50 per cento delle riserve affrancate, in cinque anni, e che in ogni distribuzione annua di dividendi effettuata dai contribuenti i quali hanno proceduto all'affrancamento delle riserve e dei fondi sia pertanto compresa anche una quota del 20 per cento delle riserve stesse.
          Conseguentemente la perdita di gettito annua è pari a circa 297 X 50 per cento X 20 per cento X 80 per cento = 24 milioni di euro. Tale perdita si manifesterà a partire dal periodo di imposta 2003, essendo i dividendi di competenza 2002 (ancora tassati al 36 per cento) attribuiti dalla società e percepiti dai soci nel corso del 2003.
          Di cassa il versamento può avvenire o in una unica soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Se si ipotizza che tutti i contribuenti utilizzino la possibilità di rateizzare la imposta sostitutiva dovuta e che la stessa sia versata in tre quote dell'imposta sostitutiva rispettivamente pari al 45 per cento, 35 per cento e 20 per cento - così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 - nel 2003 (212 X 45 per cento = 95 milioni di euro), nel 2004 e nel 2005, utilizzando un acconto del 75 per cento ai fini delle imposte dirette si ottiene il seguente andamento del gettito, in milioni di euro:


              CASSA 2003 2004 2005

Imposta sostitutiva + 95 + 75 + 42
Saldo IIDD 2003 - 24
Acconto IIDD 2004 - 18 + 18
Saldo IIDD 2004 - 24
Acconto IIDD 2005 - 18
              Totale ...... + 95 + 33 + 18


Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione).

          Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma 1, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
          Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5 punti della percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto, da applicare alle somme riscosse nell'anno precedente, che passa pertanto dal 23,5 per cento al 32 per cento.
          In ordine all'impatto finanziario della modifica proposta, l'obbligo di versamento entro il 30 dicembre del corrente anno a carico dei concessionari della riscossione passa da 3.420,9 milioni di euro (23,5 per cento) a 4.658,3 milioni di euro (32 per cento), con un aumento di 1.237,4 milioni di euro.


Articolo 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA
inattive).

          Il provvedimento consente ai titolari di partita IVA, che non abbiano effettuato operazioni imponibili nell'anno 2002, di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata dichiarazione IVA e dei redditi d'impresa e lavoro autonomo versando la somma di 100 euro.
          Il provvedimento, che si riferisce a contribuenti marginali, è suscettibile di produrre un maggior gettito di modesta entità che prudenzialmente non si evidenzia.


Articolo 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

          In riferimento alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione dei capitali esportati illegalmente da parte delle persone fisiche, la disposizione prevede il versamento di una somma pari al 4 per cento dell'importo dichiarato (norma già presente nel disegno di legge finanziaria per il 2003), che si riduce al 2,5 per cento nel caso in cui tali operazioni vengano effettuate entro il 16 marzo 2003.
          Considerato il collegamento tra le due situazioni possibili, società e persone fisiche, la previsione di tale riduzione, che innova rispetto a quanto indicato nel disegno di legge finanziaria per il 2003, si rende necessaria al fine di pervenire ad una aliquota di equilibrio non sproporzionata rispetto all'insieme delle aliquote fissate dalla legge finanziaria stessa per i diversi provvedimenti di sanatoria e tale da incentivare l'adesione alla regolarizzazione.
          L'importanza di un'aliquota su livelli di equilibrio e tale da essere appetibile per i molti soggetti interessati, deve essere valutata anche alla luce del fatto che una parte delle somme che rientrerà in Italia sarà, con tutta probabilità, destinata allo scopo di finanziare per gli stessi soggetti l'onere collegato all'adesione alle altre opportunità di sanatoria.
          La data del 16 marzo è stata opportunamente inserita in considerazione della evidente interdipendenza fra i vari provvedimenti e per agevolare quei contribuenti che, attraverso il rientro dei capitali, potranno più facilmente finanziare, senza dovere eventualmente ricorrere al sistema creditizio, gli oneri connessi ai nuovi provvedimenti di sanatoria.
          Il complesso integrato delle diverse normative e l'aliquota oggettivamente più incentivante per coloro i quali si affretteranno ad aderire, faciliterà un più ampio tasso di adesione tale da rendere ininfluente, rispetto alle valutazioni effettuate in sede di disegno di legge finanziaria per il 2003, l'abbattimento dell'aliquota nel primo periodo di applicazione della norma ai fini del complessivo gettito atteso.

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.


          Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). 1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

(Omissis).


Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

          Art. 10. (Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti).

(Omissis).

          4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

          
Art. 1. (Trasferimenti attraverso intermediari).

(Omissis).

          3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.

(Omissis).

          4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

          Art. 7. (Criteri e modalità di applicazione). 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Omissis).




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