XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3524
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)
Articolo 1.
(Completamento degli adempimenti comunitari
a seguito di condanna per aiuti di Stato).
In base ai dati definitivi delle dichiarazioni dei
redditi "Unico 1999, Unico 2000 e Unico 2001 società di
capitali ed enti commerciali" presentate dai contribuenti
esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria,
risulta quanto segue:
nell'esercizio 1998 l'ammontare di reddito assoggettato
ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa
161 milioni di euro da parte di 10 contribuenti, con un
risparmio di imposta pari a circa 158 X (37 per cento - 12,5
per cento) = 38,8 milioni di euro;
nell'esercizio 1999 l'ammontare di reddito assoggettato
ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa
1.398 milioni di euro da parte di 56 contribuenti, con un
risparmio di imposta pari a circa 1.398 X (37 per cento - 12,5
per cento) = 342,4 milioni di euro;
nell'esercizio 2000 l'ammontare di reddito assoggettato
ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa
1.908 milioni di euro da parte di 52 contribuenti, con un
risparmio di imposta pari a circa 1.908 X (37 per cento - 12,5
per cento) = 467,5 milioni di euro.
Attraverso accesso diretto alle dichiarazioni di tutte le
aziende ed istituti di credito i quali hanno dichiarato
reddito assoggettato ad aliquota del 12,5 per cento è stato
possibile appurare che nessuno di tali contribuenti è una
banca di altri Paesi membri operante in Italia: pertanto, ai
fini della imposizione diretta, l'intero risparmio di imposta
goduto (circa 848,7 milioni di euro nel triennio 1998-2000) è
da attribuire a banche italiane.
Ove tale importo venisse restituito comprensivo del tasso
d'interesse del 5,5 per cento annuo, si ottiene un ulteriore
gettito, relativo agli interessi, pari a circa 93 milioni di
euro.
Articolo 2.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni
di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto).
La norma amplia l'ambito temporale delle disposizioni di
cui agli articoli 3, commi 7, 8 e 9, e 5 e 7 della legge n.
448 del 2001, concesso per usufruire sia della possibilità di
rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e quello dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, sia dell'assegnazione
agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.
La disposizione è suscettibile di produrre un maggior
gettito nel triennio 2003-2005 che prudenzialmente non si
ritiene di quantificare.
Articolo. 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di
riserve).
Legislazione vigente.
La legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) ha
disposto, all'articolo 4, la possibilità di assoggettare ad
imposta sostitutiva del 19 per cento le riserve e gli altri
fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.
Legislazione proposta.
Una analoga possibilità è concessa anche nei confronti
delle riserve e degli altri fondi in sospensione di imposta
esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2002.
Effetti sul gettito.
Ai fini della stima in termini di gettito sono stati
utilizzati i dati del modello di versamento unificato F24 del
2002, in base al quale risulta nel corso del 2002 un
versamento con codice tributo 1807 pari a circa 478 milioni di
euro. Tale versamento rappresenta il 45 per cento della
imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 (il 19 per cento
delle riserve e fondi in sospensione di imposta affrancati).
Ne consegue che l'ammontare complessivo di riserve e fondi
affrancati in base all'articolo 4 della legge n. 448 del 2001
è pari a circa 478 / 45 per cento / 19 per cento = 5.590
milioni di euro.
Ai fini della presente stima si ipotizza che in virtù
della riproposizione della norma possano essere ancora
interessate all'affrancamento riserve e fondi in sospensione
di imposta in misura non superiore al 20 per cento delle
riserve e fondi già affrancati in virtù del precedente
intervento.
L'ammontare complessivo di riserve e fondi in sospensione
di imposta affrancati pertanto si stima essere pari a circa
5.590 X 20 per cento = 1.118 milioni di euro, cui consegue una
imposta sostitutiva massima pari a circa 1.118 X 19 per cento
= 212 milioni di euro.
Tuttavia la norma dispone che le riserve e gli altri
fondi rilevano ai fini della determinazione del credito di
imposta "limitato" nella misura del 47,22 per cento. Ne
consegue che il canestro "B" sarà alimentato da un ammontare
massimo di credito di imposta pari a circa 1.118 X 47,22 per
cento X 56,25 per cento = 297 milioni di euro.
In caso di successiva attribuzione delle riserve e dei
fondi ai soci, agli stessi competerà il credito di imposta
limitato, con conseguente perdita di gettito IRPEF/IRPEG da
parte dei soci stessi, laddove altrimenti non sarebbe spettato
loro nulla. La perdita di gettito effettiva è inferiore e pari
a circa l'80 per cento di quella teorica a causa dei limiti
nell'utilizzo del credito di imposta (niente riporto a nuovo o
rimborso, comunque nei limiti della imposta effettivamente
attribuibile al dividendo percepito). Si ipotizza altresì - in
analogia a quanto effettuato in sede di relazione tecnica al
provvedimento originario - che le società intendano
distribuire ai soci il 50 per cento delle riserve affrancate,
in cinque anni, e che in ogni distribuzione annua di dividendi
effettuata dai contribuenti i quali hanno proceduto
all'affrancamento delle riserve e dei fondi sia pertanto
compresa anche una quota del 20 per cento delle riserve
stesse.
Conseguentemente la perdita di gettito annua è pari a
circa 297 X 50 per cento X 20 per cento X 80 per cento = 24
milioni di euro. Tale perdita si manifesterà a partire dal
periodo di imposta 2003, essendo i dividendi di competenza
2002 (ancora tassati al 36 per cento) attribuiti dalla società
e percepiti dai soci nel corso del 2003.
Di cassa il versamento può avvenire o in una unica
soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi. Se si ipotizza
che tutti i contribuenti utilizzino la possibilità di
rateizzare la imposta sostitutiva dovuta e che la stessa sia
versata in tre quote dell'imposta sostitutiva rispettivamente
pari al 45 per cento, 35 per cento e 20 per cento - così come
previsto dall'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 - nel
2003 (212 X 45 per cento = 95 milioni di euro), nel 2004 e nel
2005, utilizzando un acconto del 75 per cento ai fini delle
imposte dirette si ottiene il seguente andamento del gettito,
in milioni di euro:
CASSA 2003 2004 2005
Imposta sostitutiva + 95 + 75 + 42
Saldo IIDD 2003 - 24
Acconto IIDD 2004 - 18 + 18
Saldo IIDD 2004 - 24
Acconto IIDD 2005 - 18
Totale ...... + 95 + 33 + 18
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione).
Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successivamente modificato dal decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma 1,
l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare,
entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle
somme riscosse nell'anno precedente, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo.
Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5
punti della percentuale di riferimento per il calcolo
dell'acconto, da applicare alle somme riscosse nell'anno
precedente, che passa pertanto dal 23,5 per cento al 32 per
cento.
In ordine all'impatto finanziario della modifica
proposta, l'obbligo di versamento entro il 30 dicembre del
corrente anno a carico dei concessionari della riscossione
passa da 3.420,9 milioni di euro (23,5 per cento) a 4.658,3
milioni di euro (32 per cento), con un aumento di 1.237,4
milioni di euro.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA
inattive).
Il provvedimento consente ai titolari di partita IVA, che
non abbiano effettuato operazioni imponibili nell'anno 2002,
di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata
dichiarazione IVA e dei redditi d'impresa e lavoro autonomo
versando la somma di 100 euro.
Il provvedimento, che si riferisce a contribuenti
marginali, è suscettibile di produrre un maggior gettito di
modesta entità che prudenzialmente non si evidenzia.
Articolo 6.
(Emersione di attività detenute all'estero).
In riferimento alle operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione dei capitali esportati illegalmente da parte
delle persone fisiche, la disposizione prevede il versamento
di una somma pari al 4 per cento dell'importo dichiarato
(norma già presente nel disegno di legge finanziaria per il
2003), che si riduce al 2,5 per cento nel caso in cui tali
operazioni vengano effettuate entro il 16 marzo 2003.
Considerato il collegamento tra le due situazioni
possibili, società e persone fisiche, la previsione di tale
riduzione, che innova rispetto a quanto indicato nel disegno
di legge finanziaria per il 2003, si rende necessaria al fine
di pervenire ad una aliquota di equilibrio non sproporzionata
rispetto all'insieme delle aliquote fissate dalla legge
finanziaria stessa per i diversi provvedimenti di sanatoria e
tale da incentivare l'adesione alla regolarizzazione.
L'importanza di un'aliquota su livelli di equilibrio e
tale da essere appetibile per i molti soggetti interessati,
deve essere valutata anche alla luce del fatto che una parte
delle somme che rientrerà in Italia sarà, con tutta
probabilità, destinata allo scopo di finanziare per gli stessi
soggetti l'onere collegato all'adesione alle altre opportunità
di sanatoria.
La data del 16 marzo è stata opportunamente inserita in
considerazione della evidente interdipendenza fra i vari
provvedimenti e per agevolare quei contribuenti che,
attraverso il rientro dei capitali, potranno più facilmente
finanziare, senza dovere eventualmente ricorrere al sistema
creditizio, gli oneri connessi ai nuovi provvedimenti di
sanatoria.
Il complesso integrato delle diverse normative e
l'aliquota oggettivamente più incentivante per coloro i quali
si affretteranno ad aderire, faciliterà un più ampio tasso di
adesione tale da rendere ininfluente, rispetto alle
valutazioni effettuate in sede di disegno di legge finanziaria
per il 2003, l'abbattimento dell'aliquota nel primo periodo di
applicazione della norma ai fini del complessivo gettito
atteso.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). 1. I concessionari della
riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il
23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per
effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa
prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto
sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione
tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso
nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai
concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità
di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del
presente articolo.
(Omissis).
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 10. (Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti).
(Omissis).
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad
operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti
di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente
ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste
negli articoli stessi.
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 1. (Trasferimenti attraverso intermediari).
(Omissis).
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni
e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i
decreti di cui all'articolo 7.
(Omissis).
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2
possono effettuare, per conto dei soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso
l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero
complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o
altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze.
Art. 7. (Criteri e modalità di applicazione). 1.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con
l'estero, sono stabilite particolari modalità per
l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle
evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli
altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso
l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto
magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per specifiche categorie o causali e
variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base
all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
(Omissis).