XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3524
Onorevoli Deputati! - Articolo 1. Nell'ambito degli
interventi che si rendono necessari a fronte di pronunciamenti
comunitari che hanno contestato la legittimità di specifiche
misure agevolative allo stato previste dalla legislazione
nazionale, si inserisce la norma, concernente gli istituti
bancari, di cui all'articolo 1 del decreto in esame.
Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la
Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con la
disciplina degli aiuti di Stato del regime agevolativo a
favore delle banche costituito dalle disposizioni di cui alla
legge 23 dicembre 1998, n. 461 (recante delega legislativa al
Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché al
successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5,
22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.
Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore
previsto per le operazioni di concentrazione e per le
operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle
prime.
La Commissione europea ha altresì stabilito che le
specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità
ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società
conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in
cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio
della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve
intendersi delimitato il riscontro di incompatibilità
comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 153 del 1999.
La Commissione ha quindi imposto la soppressione del
regime di aiuti incompatibile ed il recupero, con interessi,
degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi
beneficiari.
In tal senso si dispone, quale iniziativa ulteriore
all'intervento sospensivo degli effetti del regime di aiuto
reso disponibile dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto
legislativo n. 153 del 1999, il recupero dei benefìci fruiti
dagli istituti bancari in forza del regime di aiuti
incompatibile.
L'articolo 1 prevede quindi che gli istituti bancari
effettuino, entro il 31 dicembre 2002, il versamento di un
importo corrispondente alle imposte non corrisposte in
conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di
imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli
interessi sull'importo dovuto, commisurati secondo i metodi
previsti dalle disposizioni comunitarie. Le disposizioni
prevedono altresì l'irrogazione di sanzioni per il caso di
mancato versamento degli importi dovuti entro il termine
prescritto.
Alla riscossione coattiva delle somme di cui viene
prescritto il versamento provvede il Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 2. L'articolo 2 prevede, al fine di
accogliere le aspettative dei soggetti interessati, lo
spostamento di alcuni termini concernenti il versamento
dell'imposta sostitutiva per la assegnazione agevolata di beni
ai soci e per la trasformazione in società semplice, per la
rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati, nonché del valore di
acquisto di terreni, introdotte, rispettivamente, dagli
articoli 3, commi 7 e 10, 5 e 7 della legge n. 448 del 2001.
Tali termini, giova ricordare, sono già stati oggetto di
rinvio a norma dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
In particolare, con il primo periodo del comma 1
dell'articolo in esame, viene differito dal 16 dicembre 2002
al 30 aprile 2003 il termine per perfezionare gli atti di
assegnazione dei beni ai soci ovvero di trasformazione in
società semplice; conseguentemente il secondo periodo dello
stesso comma 1 fissa al 16 maggio 2003, al 16 luglio 2003 ed
al 16 novembre 2003 i termini per il versamento delle tre rate
dell'imposta sostitutiva.
Con il comma 2 vengono differiti i termini per la
rideterminazione sia del valore di acquisto delle
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sia
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola.
Articolo 3. Con l'articolo 3 viene consentito, anche
con riferimento alle riserve e gli altri fondi in sospensione
di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo
di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, di
applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. Tale disposizione, come è noto, prevede
la possibilità di assoggettare le predette riserve ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari
al 19 per cento.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in commento
precisa che i soggetti interessati possono optare per il
versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero
in tre rate annuali. Nel primo caso il pagamento è effettuato
entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui
redditi dello stesso esercizio in corso al 31 dicembre 2002.
Nel secondo caso, debbono essere effettuati tre versamenti, il
primo dei quali entro il medesimo termine sopra indicato, ed i
successivi entro il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi dei due esercizi successivi nelle
percentuali fissate dal comma 2 del citato articolo 4 della
legge n. 448 del 2001 (45 per cento per il primo esercizio, 35
per cento per il secondo e 20 per cento per il terzo). Giova
ricordare, al riguardo, che sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Restano applicabili, per il resto, le disposizioni dei
commi da 3 a 6 dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2001.
Articolo 4. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successivamente modificato dal decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma
1, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare,
entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle
somme riscosse nell'anno precedente, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1^
gennaio dell'anno successivo.
Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5
punti della percentuale di riferimento per il calcolo
dell'acconto, da applicarsi alle somme riscosse nell'anno
precedente, che passa pertanto dal 23,5 al 32 per cento.
Articolo 5. Con l'articolo 5 si prevede la
possibilità per i soggetti titolari di partite IVA cosiddette
"inattive", di regolarizzare la propria posizione e di sanare
le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle
dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi
limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con
importi pari a zero, per gli anni precedenti. Sono incluse
nella regolarizzazione le irregolarità previste dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni di
inizio, variazione o cessazione di attività, previste
dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
regolarizzazione si ottiene versando entro il 16 marzo 2003 la
somma complessiva di 100,00 euro.
Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate saranno stabilite le modalità per la
comunicazione anche mediante sistemi telematici al competente
ufficio della medesima Agenzia della data di cessazione
dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della
somma di cui al comma 1 ai fini della cancellazione delle
partite IVA.
Articolo 6. L'articolo 6 del provvedimento in esame
prevede la riapertura del cosiddetto "scudo fiscale",
disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. In
particolare, è previsto che le suddette disposizioni si
applichino alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
effettuate tra il 1^ gennaio 2003 e il 30 giugno 2003.
A differenza del regime originario, per le suddette
operazioni il comma 1 prevede il pagamento di una somma pari
al 4 per cento delle attività oggetto di emersione. E',
inoltre, esclusa la possibilità di effettuare il pagamento
mediante la sottoscrizione dei titoli di Stato speciali.
Sempre relativamente a queste operazioni, resta fermo il
riferimento alla sussistenza all'estero delle attività oggetto
di rimpatrio alla data del 1^ agosto 2001 e di quelle oggetto
di regolarizzazione alla data del 27 settembre 2001.
Rispetto alle precedenti norme, si rilevano i seguenti
criteri:
a) la fissazione, entro il 15 gennaio 2003, del
tasso di cambio da utilizzare per la determinazione del
controvalore in euro delle attività rimpatriate o
regolarizzate;
b) l'esclusione della punibilità per le sanzioni
previste per la mancata dichiarazione nel modello Unico,
modulo RW, delle attività oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione;
c) l'esclusione della punibilità per le sanzioni
amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la non
punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 74 del 2000, relativamente ai redditi derivanti
dalle attività regolarizzate, percepiti dal 27 settembre 2001
fino al 31 dicembre 2001. Tale esclusione è condizionata al
pagamento dei relativi tributi e contributi di legge entro il
31 ottobre 2003, maggiorati degli interessi legali e
all'indicazione dei predetti redditi nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo di imposta 2001.
Relativamente alla determinazione dei redditi derivanti
dalle attività rimpatriate percepiti dal 1^ agosto 2001 e fino
alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sono
stati ripresi gli stessi criteri già introdotti. Infatti, tale
determinazione può essere effettuata in via analitica oppure
utilizzando il criterio presuntivo indicato nell'articolo 6
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il quale
prevede che, per le somme di denaro e le altre attività
finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un
reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel
periodo di imposta.
Il comma 2 stabilisce l'esclusione dagli obblighi di
rilevazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, da parte degli intermediari per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale, semprechè detti redditi siano
stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva sui
redditi da parte dell'intermediario residente.
I commi 3, 4 e 5 apportano alcune modifiche all'articolo
1, commi 3 e 4-bis, ed all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 167 del 1990, volte a semplificare il
procedimento di definizione delle modalità di comunicazione
all'Amministrazione finanziaria degli elementi informativi
acquisiti dagli intermediari e dall'Ufficio italiano dei cambi
a seguito di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
e valori. Viene, infatti, disposto che le suddette modalità
dovranno essere stabilite con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
Infine, il comma 6 prevede, per le operazioni di rimpatrio
e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003, il
pagamento di una somma pari al 2,5 (anziché al 4) per cento
dell'importo dichiarato.
Naturalmente, anche per queste operazioni valgono le
disposizioni contenute nei commi da 1 a 5. E', inoltre,
stabilito che quest'ultima disposizione può essere modificata
solo in modo espresso e che la stessa resta valida anche
qualora siano apportate modifiche ai precedenti commi da 1 a
5.
Articolo 7. L'articolo 7 detta disposizioni di
carattere procedimentale in merito alle dismissioni di
immobili di proprietà dello Stato considerate urgenti
nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica. In relazione ad esse, la norma dispone che
l'Agenzia del demanio è autorizzata a procedere a dismissioni
urgenti degli immobili specificamente indicati negli allegati
A e B al presente decreto.
Le predette dismissioni potranno avvenire anche in blocco
e a trattativa privata, purché il prezzo di vendita sia
fissato secondo criteri e valori di mercato.
La norma dispone altresì che la vendita fa venire meno
l'uso governativo, le concessioni in essere, e l'eventuale
diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di
rivendita.
Articolo 8. L'articolo 12, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, ha stabilito che, al fine di ottimizzare
il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e le relative risorse venissero riordinate, secondo
il criterio della eliminazione di duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze, con attribuzione delle predette
funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un
organismo esistente, ovvero da istituire.
Quanto a quest'ultima scelta, si è ritenuto di procedere
mediante attribuzione ad un organismo già esistente -
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - delle
funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi
pronostici e scommesse, già di competenza dell'Agenzia delle
entrate, attribuzione operata con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.
33.
La norma in argomento conferma le competenze attribuite
all'Agenzia delle entrate per l'amministrazione, la
riscossione ed il contenzioso concernente le entrate
tributarie riferite alla medesima materia, ivi incluse le
entrate erariali derivanti dall'imposta di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1998, come, peraltro, disposto con il
regolamento di al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 2002, n. 66, che affida le predette attività agli uffici
dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 9. Con l'articolo 9, in relazione alle
esigenze di potenziamento dell'attività di monitoraggio e
controllo degli andamenti di finanza pubblica, si dispone
l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali degli enti
pubblici non territoriali con un componente nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 10. L'articolo dispone in ordine
all'immediata entrata in vigore del decreto.