XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3524




        Onorevoli Deputati! - Articolo 1. Nell'ambito degli interventi che si rendono necessari a fronte di pronunciamenti comunitari che hanno contestato la legittimità di specifiche misure agevolative allo stato previste dalla legislazione nazionale, si inserisce la norma, concernente gli istituti bancari, di cui all'articolo 1 del decreto in esame.
        Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato del regime agevolativo a favore delle banche costituito dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461 (recante delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché al successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.
        Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore previsto per le operazioni di concentrazione e per le operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle prime.
        La Commissione europea ha altresì stabilito che le specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve intendersi delimitato il riscontro di incompatibilità comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999.
        La Commissione ha quindi imposto la soppressione del regime di aiuti incompatibile ed il recupero, con interessi, degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi beneficiari.
        In tal senso si dispone, quale iniziativa ulteriore all'intervento sospensivo degli effetti del regime di aiuto reso disponibile dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999, il recupero dei benefìci fruiti dagli istituti bancari in forza del regime di aiuti incompatibile.
        L'articolo 1 prevede quindi che gli istituti bancari effettuino, entro il 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, commisurati secondo i metodi previsti dalle disposizioni comunitarie. Le disposizioni prevedono altresì l'irrogazione di sanzioni per il caso di mancato versamento degli importi dovuti entro il termine prescritto.
        Alla riscossione coattiva delle somme di cui viene prescritto il versamento provvede il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

            Articolo 2. L'articolo 2 prevede, al fine di accogliere le aspettative dei soggetti interessati, lo spostamento di alcuni termini concernenti il versamento dell'imposta sostitutiva per la assegnazione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, nonché del valore di acquisto di terreni, introdotte, rispettivamente, dagli articoli 3, commi 7 e 10, 5 e 7 della legge n. 448 del 2001. Tali termini, giova ricordare, sono già stati oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
        In particolare, con il primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, viene differito dal 16 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 il termine per perfezionare gli atti di assegnazione dei beni ai soci ovvero di trasformazione in società semplice; conseguentemente il secondo periodo dello stesso comma 1 fissa al 16 maggio 2003, al 16 luglio 2003 ed al 16 novembre 2003 i termini per il versamento delle tre rate dell'imposta sostitutiva.
        Con il comma 2 vengono differiti i termini per la rideterminazione sia del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sia dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

            Articolo 3. Con l'articolo 3 viene consentito, anche con riferimento alle riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale disposizione, come è noto, prevede la possibilità di assoggettare le predette riserve ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
        Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in commento precisa che i soggetti interessati possono optare per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero in tre rate annuali. Nel primo caso il pagamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dello stesso esercizio in corso al 31 dicembre 2002. Nel secondo caso, debbono essere effettuati tre versamenti, il primo dei quali entro il medesimo termine sopra indicato, ed i successivi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi nelle percentuali fissate dal comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 448 del 2001 (45 per cento per il primo esercizio, 35 per cento per il secondo e 20 per cento per il terzo). Giova ricordare, al riguardo, che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
        Restano applicabili, per il resto, le disposizioni dei commi da 3 a 6 dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2001.

            Articolo 4. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma 1, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
        Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5 punti della percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto, da applicarsi alle somme riscosse nell'anno precedente, che passa pertanto dal 23,5 al 32 per cento.

            Articolo 5. Con l'articolo 5 si prevede la possibilità per i soggetti titolari di partite IVA cosiddette "inattive", di regolarizzare la propria posizione e di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti. Sono incluse nella regolarizzazione le irregolarità previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La regolarizzazione si ottiene versando entro il 16 marzo 2003 la somma complessiva di 100,00 euro.
        Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità per la comunicazione anche mediante sistemi telematici al competente ufficio della medesima Agenzia della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1 ai fini della cancellazione delle partite IVA.

            Articolo 6. L'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la riapertura del cosiddetto "scudo fiscale", disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. In particolare, è previsto che le suddette disposizioni si applichino alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 1^ gennaio 2003 e il 30 giugno 2003.
        A differenza del regime originario, per le suddette operazioni il comma 1 prevede il pagamento di una somma pari al 4 per cento delle attività oggetto di emersione. E', inoltre, esclusa la possibilità di effettuare il pagamento mediante la sottoscrizione dei titoli di Stato speciali.
        Sempre relativamente a queste operazioni, resta fermo il riferimento alla sussistenza all'estero delle attività oggetto di rimpatrio alla data del 1^ agosto 2001 e di quelle oggetto di regolarizzazione alla data del 27 settembre 2001.
        Rispetto alle precedenti norme, si rilevano i seguenti criteri:

                a) la fissazione, entro il 15 gennaio 2003, del tasso di cambio da utilizzare per la determinazione del controvalore in euro delle attività rimpatriate o regolarizzate;

                b) l'esclusione della punibilità per le sanzioni previste per la mancata dichiarazione nel modello Unico, modulo RW, delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione;

                c) l'esclusione della punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la non punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativamente ai redditi derivanti dalle attività regolarizzate, percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001. Tale esclusione è condizionata al pagamento dei relativi tributi e contributi di legge entro il 31 ottobre 2003, maggiorati degli interessi legali e all'indicazione dei predetti redditi nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo di imposta 2001.
        Relativamente alla determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1^ agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sono stati ripresi gli stessi criteri già introdotti. Infatti, tale determinazione può essere effettuata in via analitica oppure utilizzando il criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il quale prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo di imposta.
        Il comma 2 stabilisce l'esclusione dagli obblighi di rilevazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte degli intermediari per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, semprechè detti redditi siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva sui redditi da parte dell'intermediario residente.
        I commi 3, 4 e 5 apportano alcune modifiche all'articolo 1, commi 3 e 4-bis, ed all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, volte a semplificare il procedimento di definizione delle modalità di comunicazione all'Amministrazione finanziaria degli elementi informativi acquisiti dagli intermediari e dall'Ufficio italiano dei cambi a seguito di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Viene, infatti, disposto che le suddette modalità dovranno essere stabilite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
        Infine, il comma 6 prevede, per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003, il pagamento di una somma pari al 2,5 (anziché al 4) per cento dell'importo dichiarato.
        Naturalmente, anche per queste operazioni valgono le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5. E', inoltre, stabilito che quest'ultima disposizione può essere modificata solo in modo espresso e che la stessa resta valida anche qualora siano apportate modifiche ai precedenti commi da 1 a 5.

            Articolo 7. L'articolo 7 detta disposizioni di carattere procedimentale in merito alle dismissioni di immobili di proprietà dello Stato considerate urgenti nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In relazione ad esse, la norma dispone che l'Agenzia del demanio è autorizzata a procedere a dismissioni urgenti degli immobili specificamente indicati negli allegati A e B al presente decreto.
        Le predette dismissioni potranno avvenire anche in blocco e a trattativa privata, purché il prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato.
        La norma dispone altresì che la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere, e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

            Articolo 8. L'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha stabilito che, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e le relative risorse venissero riordinate, secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire.
        Quanto a quest'ultima scelta, si è ritenuto di procedere mediante attribuzione ad un organismo già esistente - l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - delle funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, già di competenza dell'Agenzia delle entrate, attribuzione operata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33.
        La norma in argomento conferma le competenze attribuite all'Agenzia delle entrate per l'amministrazione, la riscossione ed il contenzioso concernente le entrate tributarie riferite alla medesima materia, ivi incluse le entrate erariali derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, come, peraltro, disposto con il regolamento di al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che affida le predette attività agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

            Articolo 9. Con l'articolo 9, in relazione alle esigenze di potenziamento dell'attività di monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica, si dispone l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali degli enti pubblici non territoriali con un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

            Articolo 10. L'articolo dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto.




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Testo del decreto legge