XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3524
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002.
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare
interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di
evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione
europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Completamento degli adempimenti comunitari
a seguito di condanna per aiuti di Stato).
1. In ulteriore attuazione della decisione della
Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001,
relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso
disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto
dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002,
il versamento di un importo corrispondente alle imposte non
corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai
periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito,
nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella
misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente
fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile
per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso
di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1^
gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari
allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata
sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al
comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 2.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni
di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni
poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro
il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della
legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente,
il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre
2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1^ gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono
essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003;
sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio
2003.
Articolo 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di
riserve).
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri
fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione
ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a
saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al
periodo precedente e dei due successivi.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione).
1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono
sostituite dalle seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle
seguenti: "Con decreto ministeriale".
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA
inattive).
1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita
IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione
imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le
irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle
dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi
limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con
importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non
sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma
6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando
la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali
versamenti sono effettuati secondo le modalità previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite le modalità per la
comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi
telematici, della data di cessazione dell'attività e degli
estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma
1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
Articolo 6.
(Emersione di attività detenute all'estero).
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.
73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1^ gennaio 2003 ed il 30
giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento
dell'importo dichiarato; il versamento della somma è
effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà
di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma
2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del
controvalore in euro delle attività finanziarie e degli
investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il
15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è
approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
d) relativamente alle attività oggetto di
rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e
4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001.
Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono
tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e
4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta
in corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano
fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle
attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1^ agosto 2001
e fino alla data di presentazione della dichiarazione
riservata può essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In
tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al
quale è presentata la dichiarazione riservata, applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di
rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività
regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31
dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati
indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia
eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge,
aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale,
e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale
semprechè detti redditi siano stati assoggettati
dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni
e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i
provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2
possono effettuare, per conto dei soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso
l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero
complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o
altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i
provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sono stabilite particolari modalità per
l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle
evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri
dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere
limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne
variati gli importi".
6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito
delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività
detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al
2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del
presente comma può essere modificata solo in modo espresso e
si applica anche alle operazioni di emersione regolate da
disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.
Articolo 7.
(Dismissione di beni immobili dello Stato).
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è
considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di
mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A
e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di
prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si
applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma
17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma
18 del medesimo articolo 3.
Articolo 8.
(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di
giochi).
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi
di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono
riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per
quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla
Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il
contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla
medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Articolo 9.
(Potenziamento dell'attività di controllo e di
monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica).
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e
di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i
collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti
pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da
un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi
pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di
revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici
è già prevista la presenza di uno o più componenti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.
Allegato A
ELENCO BENI DELLO STATO
DENOMINAZIONE UBICAZIONE
Palazzo Poste Milano
Torri dell'Eur Roma
Tor Pagnotta - Lotto A Roma
Tor Pagnotta - Lotto B Roma
Tor Pagnotta - Lotto C Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B Roma
La Rustica - Lotto D/c Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana Napoli
Allegato B
ELENCO BENI EX ETI
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