XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3502




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni).


          Sul piano generale si rileva che l'assistenza tecnica a favore del Sud Africa è finanziata attraverso una speciale linea di credito sul bilancio comunitario.
          In particolare, l'attuazione dell'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica sudafricana sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli del Protocollo 2:

          Articolo 7, paragrafo 4:

              Viene prevista la partecipazione di funzionari in Sud Africa per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Johannesburg di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

Pernottamento (euro 129 al giorno per 2 persone per 6
giorni) ............................... euro 1.548

Diaria giornaliera per ciascun funzionario S USA 122 = euro 139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 188 per 2 persone per sei
giorni) ...................................... euro 2.256

          Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100 per 2 persone = euro 6.200 + euro 310 quale maggiorazione del 5 per
cento) ........................................ euro 6.510

Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) ....... euro 10.314
          Articoli 11-12:

          Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore.
          Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Johannesburg, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così quantificabile:

          Spese di missione:

Pernottamento (euro 129 al giorno per 2 persone per 3
giorni) ................................ euro 774

Diaria giornaliera (euro 188 per 2 persone per 3
giorni) ............................... euro 1.128

          Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100 per 2 persone = euro 6.200 + euro 310 quale maggiorazione del 5 per
cento) ........................................ euro 6.510

          Spese di interpretariato:

(euro 207 al giorno per 2 interpreti per 3
giorni) ...................................... euro 1.242

Totale onere (articoli 11-12) ................ euro 9.654

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta ad euro 19.968, in cifra tonda euro 19.970.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché l'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Si ricorre alla legge di autorizzazione alla ratifica in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Impatto comunitario.

          Si tratta della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria: non sussistono profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

C) Impatto costituzionale.

          Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale. Il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

D) Impatto normativo.

          Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per determinati settori un riavvicinamento della normativa in vigore nel Sud Africa alla normativa dell'Unione europea. Sotto questo profilo potrebbe esservi un impatto sulle disposizioni legislative e regolamentari di quel Paese, ma non sulla normativa italiana che è conforme a quella comunitaria.

E) Impatto normativo per le autonomie locali.

          Non si ravvisano profili d'impatto sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

          
L'accordo prevede la liberalizzazione progressiva degli scambi di merci, servizi e delle transazioni valutarie correnti tra Unione europea e Sud Africa, lo sviluppo della cooperazione economica e lo sviluppo a favore della Repubblica del Sud Africa, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione e all'integrazione regionale in Africa australe.
          Sono potenzialmente interessati al provvedimento gli operatori di tutti i settori economici.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          
L'obiettivo è l'espansione degli scambi nel reciproco interesse tramite l'istituzione di un'area di libero scambio, dopo 10-12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, nella prospettiva di favorire il progressivo inserimento del Sud Africa nell'economia mondiale ed il suo sviluppo economico e sociale, oltre alla promozione della stabilità in Africa australe.


C) Metodologia di analisi.

          
La metodologia di analisi è quella seguita dalla Commissione europea per la preparazione, negoziazione e conclusione degli accordi di libero scambio con i Paesi terzi, secondo le procedure proprie dell'Unione europea.


D) Impatto diretto e indiretto.

          
Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali. Potrà esservi un impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa dell'Unione europea.


E) Impatto sui destinatari diretti.

          
Si prevede che gli operatori economici delle due Parti saranno gradualmente, su di un periodo di 10-12 anni, esposti ad una maggiore competitività reciproca; al tempo stesso essi saranno maggiormente garantiti dalle regole comuni introdotte dall'Accordo.
F) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.

          
Si ritiene che la creazione della zona di libero scambio a termine favorirà la crescita economica delle due aree, intensificando gli scambi, con benefiche ricadute per l'insieme delle due economie.




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