XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3502
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni).
Sul piano generale si rileva che l'assistenza tecnica a
favore del Sud Africa è finanziata attraverso una speciale
linea di credito sul bilancio comunitario.
In particolare, l'attuazione dell'Accordo tra la Comunità
europea, i suoi Stati membri e la Repubblica sudafricana sugli
scambi, lo sviluppo e la cooperazione comporta i seguenti
oneri, in relazione ai sotto indicati articoli del Protocollo
2:
Articolo 7, paragrafo 4:
Viene prevista la partecipazione di funzionari in Sud
Africa per assistere alle indagini relative alle infrazioni
doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a
Johannesburg di due funzionari, con una permanenza di sei
giorni in detta città, la relativa spesa è così
quantificabile:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 129 al giorno per 2 persone per 6
giorni) ............................... euro 1.548
Diaria giornaliera per ciascun funzionario S USA 122 = euro
139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di
euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro
53 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n.
335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446) (euro 188 per 2 persone per sei
giorni) ...................................... euro 2.256
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100 per 2
persone = euro 6.200 + euro 310 quale maggiorazione del 5 per
cento) ........................................ euro 6.510
Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) ....... euro 10.314
Articoli 11-12:
Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di
missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché
l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Johannesburg,
con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa
spesa, sulla base del precedente calcolo, è così
quantificabile:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 129 al giorno per 2 persone per 3
giorni) ................................ euro 774
Diaria giornaliera (euro 188 per 2 persone per 3
giorni) ............................... euro 1.128
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Johannesburg (euro 3.100 per 2
persone = euro 6.200 + euro 310 quale maggiorazione del 5 per
cento) ........................................ euro 6.510
Spese di interpretariato:
(euro 207 al giorno per 2 interpreti per 3
giorni) ...................................... euro 1.242
Totale onere (articoli 11-12) ................ euro 9.654
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2003, ammonta ad euro 19.968, in cifra tonda
euro 19.970.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché
l'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti
inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato
provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Si ricorre alla legge di autorizzazione alla ratifica in
quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo
80 della Costituzione.
B) Impatto comunitario.
Si tratta della ratifica di un Accordo concluso in sede
comunitaria: non sussistono profili di incompatibilità con il
diritto comunitario.
C) Impatto costituzionale.
Non si ravvisano particolari profili di impatto
costituzionale. Il testo risponde agli impegni assunti
internazionalmente dall'Italia.
D) Impatto normativo.
Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per
determinati settori un riavvicinamento della normativa in
vigore nel Sud Africa alla normativa dell'Unione europea.
Sotto questo profilo potrebbe esservi un impatto sulle
disposizioni legislative e regolamentari di quel Paese, ma non
sulla normativa italiana che è conforme a quella
comunitaria.
E) Impatto normativo per le autonomie locali.
Non si ravvisano profili d'impatto sull'assetto normativo
delle regioni e degli enti locali.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e
indiretti.
L'accordo prevede la liberalizzazione progressiva degli
scambi di merci, servizi e delle transazioni valutarie
correnti tra Unione europea e Sud Africa, lo sviluppo della
cooperazione economica e lo sviluppo a favore della Repubblica
del Sud Africa, il sostegno dell'Unione europea al processo di
democratizzazione e all'integrazione regionale in Africa
australe.
Sono potenzialmente interessati al provvedimento gli
operatori di tutti i settori economici.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo è l'espansione degli scambi nel reciproco
interesse tramite l'istituzione di un'area di libero scambio,
dopo 10-12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, nella
prospettiva di favorire il progressivo inserimento del Sud
Africa nell'economia mondiale ed il suo sviluppo economico e
sociale, oltre alla promozione della stabilità in Africa
australe.
C) Metodologia di analisi.
La metodologia di analisi è quella seguita dalla
Commissione europea per la preparazione, negoziazione e
conclusione degli accordi di libero scambio con i Paesi terzi,
secondo le procedure proprie dell'Unione europea.
D) Impatto diretto e indiretto.
Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto
sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.
Potrà esservi un impatto diretto e/o indiretto sull'attività
amministrativa dell'Unione europea.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Si prevede che gli operatori economici delle due Parti
saranno gradualmente, su di un periodo di 10-12 anni, esposti
ad una maggiore competitività reciproca; al tempo stesso essi
saranno maggiormente garantiti dalle regole comuni introdotte
dall'Accordo.
F) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli
effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle
varie categorie di soggetti interessati.
Si ritiene che la creazione della zona di libero scambio
a termine favorirà la crescita economica delle due aree,
intensificando gli scambi, con benefiche ricadute per
l'insieme delle due economie.