XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3502
Onorevoli Deputati! - L'Accordo sugli scambi, lo
sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana,
dall'altro, firmato l'11 ottobre 1999 a Pretoria, è il
pilastro delle relazioni fra l'Unione europea ed il Sud Africa
dopo la svolta storica determinata dalle elezioni politiche
del 1994.
Per costituire un quadro di riferimento adeguato nelle
relazioni tra Unione europea e Sud Africa, il 19 giugno 1995
il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea conferì alla
Commissione il mandato a negoziare un Accordo commerciale e di
cooperazione mirante alla costituzione di un'area di libero
scambio ed un Protocollo per la partecipazione "qualificata"
del Sud Africa alla IV Convenzione di Lomè con i Paesi in via
di sviluppo di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP).
Tale "qualificata" partecipazione del Sud Africa alla
Convenzione di Lomè consiste nell'esclusione del Paese dal
regime commerciale preferenziale e dai finanziamenti del FES
accordati ai Paesi ACP. Essa è determinata dalla peculiare
struttura economica del Sud Africa, molto più simile a quella
tipica dei Paesi industrializzati, dal più alto reddito
pro-capite, dal volume delle sue esportazioni (pari a
circa un terzo delle esportazioni dell'insieme degli ACP),
dall'esigenza di evitare controversie in seno
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione,
definito nelle grandi linee durante la Presidenza italiana
dell' Unione europea, è destinato a disciplinare i settori che
non rientrano nel quadro della partecipazione del Sud Africa
alle intese di Lomè; l'Accordo prevede la cooperazione tra le
due Parti su una vasta gamma di aree, quali quella commerciale
ed economica, finanziaria e di assistenza tecnica. L'Accordo
istituisce, altresì, un dialogo politico regolare fra le Parti
e disciplina l'assistenza allo sviluppo.
L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione
ha, come principali obiettivi, l'espansione e la reciproca
liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali e
l'istituzione di un'area di libero scambio (ALS) con l'Unione
europea, dopo un periodo transitorio di 10-12 anni, nella
prospettiva di un progressivo inserimento del Sud Africa
nell'economia mondiale. In questo ambito l'Accordo intende
anche promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione
economica nell'Africa australe.
L'ASL comporterà non solo il libero commercio di beni, ma
anche il diritto di stabilimento, l'accesso alla fornitura di
servizi, il libero movimento di capitali ed il libero
regolamento di transazioni correnti in valute convertibili.
L'area di applicazione ("substantially all trade")
dell'ALS prevista dall'Accordo corrisponde alle condizioni
stabilite dall'OMC in tale materia. L'ASL, per sua natura
evolutiva, impegna l'Unione europea ad aprire il suo mercato
più rapidamente (10 anni, con l'eccezione di alcuni prodotti)
del Sud Africa (che dovrebbe invece ridurre le tariffe in 12
anni), nel rispetto delle rispettive sensibilità
commerciali.
L'Accordo commerciale e la futura zona di libero scambio
dovrebbero anche promuovere l'integrazione con i Paesi
confinanti, riuniti con il Sud Africa in unione doganale nel
SACU (South African Customs Union), e con gli altri
Paesi dell'Africa australe (tredici di essi hanno costituito
il SADC, Southern Africa Development Community).
L'Accordo inoltre intende contribuire allo sviluppo
delle relazioni commerciali con gli altri Paesi ACP. Le
disposizioni in materia di regole di origine consentirebbero
di estendere le agevolazioni commerciali previste per il Sud
Africa ai prodotti ACP sottoposti a lavorazione in quel
Paese.
L'articolo 24 dell'Accordo prevede una clausola di
salvaguardia: se "un prodotto sia importato in quantità
maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di
provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di
prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio
di una delle Parti contraenti", la Comunità o il Sud Africa
possono adottare misure protettive rispettose delle condizioni
generali previste dall'OMC.
In tema di proprietà intellettuale l'articolo 46 prevede
che le Parti attuino l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(TRIP).
L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione,
che copre circa il 90 per cento degli scambi, ivi compresa
l'agricoltura, unitamente alle questioni correlate agli scambi
(restrizioni quantitative, misure antidumping e
compensative), dovrebbe avere effetti positivi sul piano
industriale. L'Area di libero scambio con il Sud Africa
dovrebbe favorire esportazioni ed investimenti europei.
L'apertura commerciale nei confronti dell'Unione europea
dovrebbe inoltre favorire le imprese italiane che producono
direttamente in Sud Africa. Sono inoltre previste disposizioni
in materia di politica della concorrenza, sulla trasparenza
negli appalti pubblici e sul regime degli aiuti, sulla tutela
della proprietà intellettuale, industriale e commerciale,
sulla cooperazione nel settore della normalizzazione e della
valutazione della conformità, nonché tra i rispettivi servizi
doganali.
L'Accordo contempla inoltre forme di "cooperazione
in materia economica e industriale" nell'ottica della
diversificazione e del rafforzamento dei relativi legami,
della promozione dello sviluppo sostenibile, del sostegno alla
cooperazione regionale, del miglioramento e della tutela della
qualità dell'ambiente. Le forme di cooperazione previste in
questo campo investono, in particolare: la promozione e la
protezione degli investimenti, lo sviluppo delle microimprese
e delle piccole e medie imprese, il settore delle tecnologie
dell'informazione, delle comunicazioni e la cooperazione nel
settore postale, il settore minerario, l'energia, il turismo,
i trasporti, la pesca e l'agricoltura.
Tra le attività di "cooperazione allo sviluppo", parimenti
previste dall'Accordo, vengono in particolare richiamati
l'appoggio alle politiche ed agli strumenti volti
all'integrazione progressiva dell'economia sudafricana
nell'economia e nel commercio mondiale, la creazione di posti
di lavoro, il miglioramento delle condizioni di vita e dei
servizi sociali di base, il sostegno alla democratizzazione e
all'integrazione regionale. In tale contesto, un'attenzione
particolare verrà rivolta al sostegno delle azioni di
aggiustamento dell'economia del Paese in conseguenza
dell'istituzione di una zona di libero scambio, con
particolare riguardo all'Unione doganale dell'Africa australe
(SACU). Sono contemplate inoltre iniziative di cooperazione in
altri settori quali quello dell'ambiente, la cultura, nei
settori della stampa e dei servizi audiovisivi, la
valorizzazione delle risorse umane, la sanità e la lotta alla
droga. Non essendo utilizzabile il FES, l'attività di
assistenza tecnica continuerà ad essere disciplinata da
specifici regolamenti di applicazione del Programma europeo di
costruzione e sviluppo del Sud Africa (PERS) costituito nel
1995 a valere sul bilancio comunitario.
A completare il quadro delle future relazioni tra Unione
europea e Sud Africa, faranno da corollario all'Accordo
sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione anche tre
separati Accordi in materia, rispettivamente, di scienza e
tecnologia (entrato in vigore nel novembre 1997), pesca, vini
ed alcolici (di cui il primo tuttora in fase di discussione ed
il secondo finalizzato nel gennaio 2002). Il negoziato sui
vini ed alcolici è risultato particolarmente complesso in
relazione alla tutela di alcune denominazioni tipiche, in
particolare la "grappa", di elevata sensibilità per il nostro
Paese e di altre espressioni tradizionali.
L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione
è stato firmato l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore, a
titolo provvisorio, a partire dal 1^ gennaio 2000 per i soli
aspetti di competenza comunitaria (decisione 1999/753/CE del
Consiglio). L'Accordo infatti ha natura "mista", in quanto
ricade in parte fra le competenze esclusive dell'Unione
europea, ed in parte fra quelle degli Stati membri; è
sottoposto, pertanto, a ratifica dei Parlamenti nazionali.
Le disposizioni dell'Accordo oggetto di applicazione
provvisoria riguardano principalmente gli scambi di prodotti
industriali ed agricoli e le questioni correlate agli scambi
(articoli 5-28), le disposizioni relative alla cooperazione
allo sviluppo (articoli 65-82) unitamente agli aspetti
finanziari della cooperazione (articoli 93-96), gli Allegati e
i Protocolli attuativi della parte dell'Accordo oggetto di
applicazione provvisoria. Restano invece escluse da tale
applicazione le disposizioni relative al dialogo politico
(articolo 4), le disposizioni inerenti la liberalizzazione dei
servizi ed i movimenti di capitale, quelle sulla politica di
concorrenza e gli altri dispositivi commerciali (riguardanti,
ad esempio, gli appalti pubblici, la proprietà intellettuale),
quelli relativi alla menzionata cooperazione in campo
economico-industriale (investimenti, energia, turismo, piccole
e medie imprese) e la cooperazione sui temi d'interesse
sociale (ambiente, cultura, droga) precedentemente
richiamati.