XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3502




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato l'11 ottobre 1999 a Pretoria, è il pilastro delle relazioni fra l'Unione europea ed il Sud Africa dopo la svolta storica determinata dalle elezioni politiche del 1994.
        Per costituire un quadro di riferimento adeguato nelle relazioni tra Unione europea e Sud Africa, il 19 giugno 1995 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea conferì alla Commissione il mandato a negoziare un Accordo commerciale e di cooperazione mirante alla costituzione di un'area di libero scambio ed un Protocollo per la partecipazione "qualificata" del Sud Africa alla IV Convenzione di Lomè con i Paesi in via di sviluppo di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP).

        Tale "qualificata" partecipazione del Sud Africa alla Convenzione di Lomè consiste nell'esclusione del Paese dal regime commerciale preferenziale e dai finanziamenti del FES accordati ai Paesi ACP. Essa è determinata dalla peculiare struttura economica del Sud Africa, molto più simile a quella tipica dei Paesi industrializzati, dal più alto reddito pro-capite, dal volume delle sue esportazioni (pari a circa un terzo delle esportazioni dell'insieme degli ACP), dall'esigenza di evitare controversie in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
        L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, definito nelle grandi linee durante la Presidenza italiana dell' Unione europea, è destinato a disciplinare i settori che non rientrano nel quadro della partecipazione del Sud Africa alle intese di Lomè; l'Accordo prevede la cooperazione tra le due Parti su una vasta gamma di aree, quali quella commerciale ed economica, finanziaria e di assistenza tecnica. L'Accordo istituisce, altresì, un dialogo politico regolare fra le Parti e disciplina l'assistenza allo sviluppo.
        L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione ha, come principali obiettivi, l'espansione e la reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali e l'istituzione di un'area di libero scambio (ALS) con l'Unione europea, dopo un periodo transitorio di 10-12 anni, nella prospettiva di un progressivo inserimento del Sud Africa nell'economia mondiale. In questo ambito l'Accordo intende anche promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica nell'Africa australe.
        L'ASL comporterà non solo il libero commercio di beni, ma anche il diritto di stabilimento, l'accesso alla fornitura di servizi, il libero movimento di capitali ed il libero regolamento di transazioni correnti in valute convertibili. L'area di applicazione ("substantially all trade") dell'ALS prevista dall'Accordo corrisponde alle condizioni stabilite dall'OMC in tale materia. L'ASL, per sua natura evolutiva, impegna l'Unione europea ad aprire il suo mercato più rapidamente (10 anni, con l'eccezione di alcuni prodotti) del Sud Africa (che dovrebbe invece ridurre le tariffe in 12 anni), nel rispetto delle rispettive sensibilità commerciali.
        L'Accordo commerciale e la futura zona di libero scambio dovrebbero anche promuovere l'integrazione con i Paesi confinanti, riuniti con il Sud Africa in unione doganale nel SACU (South African Customs Union), e con gli altri Paesi dell'Africa australe (tredici di essi hanno costituito il SADC, Southern Africa Development Community). L'Accordo inoltre intende contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con gli altri Paesi ACP. Le disposizioni in materia di regole di origine consentirebbero di estendere le agevolazioni commerciali previste per il Sud Africa ai prodotti ACP sottoposti a lavorazione in quel Paese.
        L'articolo 24 dell'Accordo prevede una clausola di salvaguardia: se "un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti", la Comunità o il Sud Africa possono adottare misure protettive rispettose delle condizioni generali previste dall'OMC.
        In tema di proprietà intellettuale l'articolo 46 prevede che le Parti attuino l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP).
        L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, che copre circa il 90 per cento degli scambi, ivi compresa l'agricoltura, unitamente alle questioni correlate agli scambi (restrizioni quantitative, misure antidumping e compensative), dovrebbe avere effetti positivi sul piano industriale. L'Area di libero scambio con il Sud Africa dovrebbe favorire esportazioni ed investimenti europei. L'apertura commerciale nei confronti dell'Unione europea dovrebbe inoltre favorire le imprese italiane che producono direttamente in Sud Africa. Sono inoltre previste disposizioni in materia di politica della concorrenza, sulla trasparenza negli appalti pubblici e sul regime degli aiuti, sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, sulla cooperazione nel settore della normalizzazione e della valutazione della conformità, nonché tra i rispettivi servizi doganali.
        L'Accordo contempla inoltre forme di "cooperazione in materia economica e industriale" nell'ottica della diversificazione e del rafforzamento dei relativi legami, della promozione dello sviluppo sostenibile, del sostegno alla cooperazione regionale, del miglioramento e della tutela della qualità dell'ambiente. Le forme di cooperazione previste in questo campo investono, in particolare: la promozione e la protezione degli investimenti, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il settore delle tecnologie dell'informazione, delle comunicazioni e la cooperazione nel settore postale, il settore minerario, l'energia, il turismo, i trasporti, la pesca e l'agricoltura.
        Tra le attività di "cooperazione allo sviluppo", parimenti previste dall'Accordo, vengono in particolare richiamati l'appoggio alle politiche ed agli strumenti volti all'integrazione progressiva dell'economia sudafricana nell'economia e nel commercio mondiale, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di vita e dei servizi sociali di base, il sostegno alla democratizzazione e all'integrazione regionale. In tale contesto, un'attenzione particolare verrà rivolta al sostegno delle azioni di aggiustamento dell'economia del Paese in conseguenza dell'istituzione di una zona di libero scambio, con particolare riguardo all'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). Sono contemplate inoltre iniziative di cooperazione in altri settori quali quello dell'ambiente, la cultura, nei settori della stampa e dei servizi audiovisivi, la valorizzazione delle risorse umane, la sanità e la lotta alla droga. Non essendo utilizzabile il FES, l'attività di assistenza tecnica continuerà ad essere disciplinata da specifici regolamenti di applicazione del Programma europeo di costruzione e sviluppo del Sud Africa (PERS) costituito nel 1995 a valere sul bilancio comunitario.
        A completare il quadro delle future relazioni tra Unione europea e Sud Africa, faranno da corollario all'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione anche tre separati Accordi in materia, rispettivamente, di scienza e tecnologia (entrato in vigore nel novembre 1997), pesca, vini ed alcolici (di cui il primo tuttora in fase di discussione ed il secondo finalizzato nel gennaio 2002). Il negoziato sui vini ed alcolici è risultato particolarmente complesso in relazione alla tutela di alcune denominazioni tipiche, in particolare la "grappa", di elevata sensibilità per il nostro Paese e di altre espressioni tradizionali.
        L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione è stato firmato l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore, a titolo provvisorio, a partire dal 1^ gennaio 2000 per i soli aspetti di competenza comunitaria (decisione 1999/753/CE del Consiglio). L'Accordo infatti ha natura "mista", in quanto ricade in parte fra le competenze esclusive dell'Unione europea, ed in parte fra quelle degli Stati membri; è sottoposto, pertanto, a ratifica dei Parlamenti nazionali.
        Le disposizioni dell'Accordo oggetto di applicazione provvisoria riguardano principalmente gli scambi di prodotti industriali ed agricoli e le questioni correlate agli scambi (articoli 5-28), le disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo (articoli 65-82) unitamente agli aspetti finanziari della cooperazione (articoli 93-96), gli Allegati e i Protocolli attuativi della parte dell'Accordo oggetto di applicazione provvisoria. Restano invece escluse da tale applicazione le disposizioni relative al dialogo politico (articolo 4), le disposizioni inerenti la liberalizzazione dei servizi ed i movimenti di capitale, quelle sulla politica di concorrenza e gli altri dispositivi commerciali (riguardanti, ad esempio, gli appalti pubblici, la proprietà intellettuale), quelli relativi alla menzionata cooperazione in campo economico-industriale (investimenti, energia, turismo, piccole e medie imprese) e la cooperazione sui temi d'interesse sociale (ambiente, cultura, droga) precedentemente richiamati.




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